Trascrizione PRIN

Trascrizione PRIN

FRANCESCO DI CHIARA

LA PRAXIS INQUISITORUM:

UNO STRUMENTO DI LAVORO NELLA BIBLIOTECA DI UN ERUDITO SICILIANO FRA XVII E XVIII SECOLO

Praxis Inquisitionum in causis catholice

fidei spectantibus Tribunali Sancti Officii

INDICE

Illuminati, a foglio primo.

Casate due volte, a foglio 13.

Lontani, a foglio 19.

Dei morti, a foglio 24.

Streghe a foglio 30.

Magari et indovini, a foglio 35.

Dommatisti o Maestri, a foglio 43.

Relassi, a foglio 45.

Pertinaci et Impenitenti, a foglio 48.

Bestemiatori, a foglio 53.

Proposizioni ereticali, a foglio 58.

Fatti ereticali, a foglio 74.

Volontarii confitenti, a foglio 81.

Ritrattanti la loro confessione, a foglio 87.

Riconciliati, Rilassati, a foglio 92.

Particolari delitti, a foglio 94.

Coloro che disonorano il Santo Officio, a foglio 95.

Coloro d’ordine sacro che si casano, a foglio 97.

Coloro non sacerdoti dicon messa e confessano, a foglio 99.

Sollecitanti, a foglio 101.

Infedeli, Giudei e Mori non battezzati, a foglio 109.

Testimonii falsi in cose di fede, a foglio 111.

Delli Inabili, a foglio 114.

Fautori o recettatori di eretici o impedienti, a foglio 117.

ILLUMINATI

Quando vi è testificatione di due ò più testi/moni, che alcun confessore ò predicatore,/ benche ordinariamente accade nelli con/fessori, li quali insegnano sotto colore/ di santità e virtù qualche falsa dot/trina indirizzata a cose oscene e di/ sensualità, e la coprono col mantello/ di mortificatione /spirituale.

Come s’an/no trovati à nostri tempi alcuni insegnan/do alle loro figlie spirituali, che li toc/camanti disonesti et il do/rmire un’uomo con una donna non era peccato, anzi/ atti meritoij mentre che potendo passar/ innanti ad altri atti non lo faceano; e con/ ciò teneano il piede e calpestavano il de/monio. Abusandosi della sentenza «qui/ potest transgredi et nonest transgressurus»./

Et un’altro che facea mettere la sua figlia/ spirituale à carne ignuda e le spalle al mu/ro, e restando questa in croce, si accosta/va colle sue parti vergognose à quella/ donna, e le dicea che entrando nel vaso/ non solamente non era peccato, anzi atto/ meritorio. Dicendole ancora, meglio si è l’/ubbidire del santificare, e questi erano peccati/che le scusava l’ubbedienza. E altre cose// (c.2) simili e false dottrine, che per altro sono senza/ nessuna difficoltà actioni peccaminose contra/ la nostra santa legge./ Altri ancora andavano dicendo che Dio/ gli avea rivetalo le sudette cose, e come tali/ si poteano liberamente fare senza scrupolo/ di peccato; essendo queste cose tutte incaminate/te à semplici toccamenti, e semplici sensua/lità. Et altri ancora diceano che le pollutioni/ non fussero peccati, avendoavuto sopra questi casi/ rivelationi certe di potersi fare./ Altri ancora, li quali insegnavano che/ si devono ubbidire e seguire li movimenti/ interni, così per fare ò per lasciar di fare/ qualche cosa./

Questa è una sorte di gente ingannata et/ illusa dal demonio, et io trovai uno che dicea, Dio/ lo ispirava; senza lui saper scrivere ne avere/ giamai studiato, se non che solamente aveva appreso/ a leggere senza maestro, et ebbe, dicea, tanto im/pulso da Dio a suo piacere che scrivesse molte/ foglie di carta con infinite eresie e spropositi/ dicendo che Dio gli avea rivelate et infuse/ quelle cose per riformare la chiesa romana./ Quali cose erano molto delicate et assai sot/tili, che parea impossibile saperle un uomo/ rustico et eremita com’egl’era. Se non che det/tategli dal demonio, mescolando certi spropositi e// (c.3) pazzie, del che se ne liberò come pazzo benche/ peraltro parlava concertatamente senz’ essere/ pertinace et ostinato; anzi soggiungea che li/ suoi scritti erano mali e li bruugiassero, et anco/ la mano colla quale l’avea scritte; et altri/ che insegnano e dicono altre cose contenute/ nell’editto della fede.

1.1

§ Primo.

Questi tali si mettono nelle carceri/ secrete, senza confiscatione de’beni; benche po/trebb’ essere che questo tale passasse ad essere/ sospetto di eresia. In qual caso gli sta bene la/ confiscazione de’ beni, mà se confessa d’avere/ insegnata qualche mala dottrina, come leggie/ro e semplice peccatore, senza aver tenuto er/rore alcuno nell’intendimento, ò per ignoranza/ ò per poco sapere; si egli no sono religiosi ò/ sacerdoti, si suole leggere la loro sentenza/ nella sala come sollecitanti e soggiacciano al/le medesime pene come sopra.

1.2

§ Secondo.

Se però con questa mala dottri/na anno cagionato grave danno alla religio/ne cristiana, come successe nell’Inquisitione/ di Lorena; se gli aggravino le pene con farli/ uscire al publico spettacolo, condennandone/ alcuni in galera. E se sono chierici, quali possiedono// (c.4) facoltà, se gli impongono pene pecunia/rie ad arbitria.

1.3

§ Terzo.

Se alcuno stà pertinace et ostina/to nella sua opinione, senza volersi ridurre/ alli teologi, che se gli assegnano per convincer/lo, e disputare con esso nella sala del tribuna/le, si differisce la causa alcuni mesi, acciòcche/col tempo si riducaad esser convinto. Come/ successe in…[1], con un certo chierico, et/ in Vagliadolid con un religioso; poiche se/ lui sarà pertinace, et ostinato persevera, senza/ volersi ridurre, tenendo errore nel suo intendi/mento, è necessario trattarlo come eretico. E/ rilassarlo, come quelli che tengono gli errori che/ si riferiscono nel capitolo Quidam autem 392, questio 13 e la Clementina 3a de haereticis.[2] E benche/ neghino l’intentione, sono come quelli dei qua/li dicea Del Rio «Non quia ita crederent, sed/ propter multa commoda, et delectabilia tempo/ralia, et per vanam gloriam»; ut refert Zimon / et Pigna in decret. 2a par. quest. 12 et com. 37[3]/ fol. mihi 1287. Questo continuamente persua/dea alle sue figlie spirituali che non era/ peccato aver toccamenti e baci e dormire con/ esse, purche non giungessero all’atto; assegnan//(c.5)do per ragione «potuit transgredi, et non/ est transgressa; facere mala, et non/ fecit». Anche, che metteano il piede, e calpe/stavano il demonio. Stiede questi vacillante/ molte volte nell’intenzione; vario in molte/ audienze per convincersi e reducendosi ai giusti/ sentimenti de’ teologi, et altre volte con perti/nacia, alla fine si convinse et uscì al publico/ spettacolo. Abiurando de vehementi, con l’asso/luzione a cautela; fù degradato verbalmente,/ condannato cinque anni in galera, et anni dieci/ disterrato, e privato perpetuamente di confessare.

1.4

§ Quarto.

Intesi io da un tale che abiurò/ de vehementi, avendo di nuovo caduto, benche/ da parte delle sue relazioni si allegasse che/ fosse pazzo, per esser egli persona di gran sti/ma in virtù di lettere e religioso di religio/ne molto decorata. A questi tali se gli dona/ penitenza secreta, però tanto grave e grande,/ che giamai di lui si sappia notizia veruna;/ certamente dovette esser recluso ò murato.

1.5

§ Quinto.

Altra sorte di gente si trova, et/ in questi tempi multissime, che similmente si/ possono chiamare Illuminati, quali sono alcuni/ ipocriti quali fingon di essere santi. Acciò per// (c.6) tali fossero stimati dagl’altri, affettano/ questi molte alienazioni de sensi e rivelazioni e ben/che sembrino di dare regali et insegnamenti, per/ esser ciò tanto pregiuditiale et in tanto discredi/to alla virtù; poiche il demonio per accreditare/ e mettere in reputazione l’umana malizia, tie/ne alcuni ministri di così fatta intenzione./ Perciò sarebbe conveniente castigarli con molto/ rigore benche io una causa che n’ èbbi, per aver/ si questa tale à me spontaneamente presentata, e/ nel tempo dell’editto di gratia, gli usai mise/ricordia. E perche si convinse e restò disin/gannata, la consolai, assolvendola ad cautelam.

Un’/altra che n’ èbbi in Siragoza, la quale per ingan/nare alcune giovanette discalze, acciò gli donasse/ro l’abito; fingea molti favori, grazie e merce/ di che le facea Iddio. Con il qual mezzo tenea/ pure sospesi et ingannati à molti confessori. Uno/ de’ quali era dotto e l’altro non molto sapiente,/ si lasciava levare dalle invasioni di quella e/ ne scrivea la sua vitain quella conformità ch’/ella stessa le andava dittando, come se fosse una/ maestra. Alla fine fù colta in alcune bugie,/ per le quali si vennero à discoprire le di lei/ furbarie.//

(c.7) Un’altra cosa vidi nell’inquisizione di/ Lorena. Di certa donna, la quale fingea rive/lationi, miracoli et facea altri segni di san/tità, et in questa finzione perseverò molto tem/po. Sino che, posta ne’ tormenti, confessò come/ tutto quello avea fatto con finzione per essere/ ella tenuta santa. Domandò misericordia, uscì/al publico spettacolo, abiurò de levi; fù con/dennata alla frusta et esser azzottata e reclu/sa in qualche parte ad arbitrio del giudice. Con/ digiuni di pane et acqua; che non ricevesse la/ santissima communione, se non il giorno di Pasqua,/ ò in articolo di morte; che non si confessasse,/ se non col confessore assegnatole dalla Inqui/sizione.

Un’altra vidi nell’Inquisitione di Cor/duba. Una tale Madalena Della Croce, l’anno/1546, essendo di anni cinque fù in/dotta dal demonio à dimostrare segni di san/tità, il quale comparendole sotto figura di/ San Francesco le disse, che Dio gli avea dato/ facoltà e potestà sopra di essa, acciò ella faces/se tutto quello che da lui gli fosse comandato,/ e che più gli piacesse. Et in questo perseverò/ da trè in quattr’ anni, unitamente con visione// (c.8) del suo angelo custode, cioè il demonio in forma/ di angelo di luce, et altri miracoli che finse/ con titoli falsi di santità; essendone autore il/ demonio. Fingendo di curar piaghe, infermi et/ indovinare molte cose, quali ella confessò nelle/ carceri; renunciando ogni altro patto col demonio./ Dimandò misericordia, uscì al publico spettacolo;/ abiurò de vehementi; ebbe l’assolutione à cau/tela e fù per sempre rinchiusa in un monastero/ del suo ordine, fuori la città di Corduba. Senza/ velo negro, tenendo l’ultimo luogo negli atti/ publici e funzioni per trè anni, e che non si/ communicasse se non in caso di morte.

1.6

§ Sesto.

Altre persone le quali ingannano il/ loro confessore. Vi sono alcune di queste che non vi/ anno colpa, mà per ignoranza e come gente sem/plice donano credito à i dettami de i loro confes/sori; tanto più se sono in stima di uomini dotti./ Et in tal caso (che suol esser meritorio) et essendo/ uomo dotto in conformità di quello dice Farinac.,/ De haereticis quest. 179. n. 20, 23 e 25.[4] Meritano/ questi tali pietà e sono degne di misericordia, mà/ vi sono dell’altre che pare impossibile che non vi/ abbiano colpa, anzi non leggiera, e che molto si/ cooperano da canto loro. Lusingate dall’otio e dalla carn//(c.9)alità, e se vi apparisce ignoranza questa è/ molto affettata «noluit intelligere, ut bene/ageret», Sanch. in Praelud. decalog., lib. 1° cap. 17/ n. 7, [5] quem citat Anton. Peccilus, De iur. person./ lib 5,[6] fol. mihi 444./

Un’ altro prete io conobbi, che sotto co/lore d’ubidienza e mortificazione, insegnava al/le sue figlie spirituali, qualmente era meritorio/ lo spogliarsi ignude alla sua presenza, e si/ disciplinassero. Et acconsentiva che si discipli/nassero tanti davanti, quanto di dietro, toccan/dosi e facendosi toccare le parti vergognose;/ che lo baciassero e dormissero nello stesso letto./ E mettendosi sopra di esse, dandole ad intendere che quante volte il membro non entrava nelle/ parti di dentro non era peccato, e ciò solo per ub/bidire, senza alcun consenso. Da canto loro, sa/rebbero come li martiri; et urinava così nella/ natura, come nella bocca delle sudette. E fre/cava le loro parti vergognose, mettendogli il/ dito il dito nella natura, e lo stesso faceano/ altri agli altri somiglianti; dicendo che era per/ mortificarla e farle venire la tentazione del/la carne. Alle domande che se gli fecero so/pra l’intenzione, rispose che benche sapea che// (c.10) li toccamenti impudici e disonesti fossero peccati mor/tali, nulla di meno ne in esso, ne nelle sue figlie/ spirituali vi era peccato; à cagione che in questi/ atti non aveano dilettazione e che se aveano, ò/ acconsentivano al diletto, intanto lo faceano in/ quanto che non lo stimavano à peccato. Abiurò/ de levi, fù ripreso alla presenza di alcuni pa/rochi e religiosi; fù racchiuso in un convento/ per anni quattro. Gli altri in una cella senza/ dir messa, se non la Pasqua, e con due anni di/ disterro; privati totalmente di confessare, così/ uomini come donne, e digiuni rigorosi, et anche/ altre penitenze spirituali. Il primo morì nel/ convento dov’era stato racchiuso dando buono esem/pio di virtù, di penitenza, e digiuni; et in tanto/ non si procedè contro alcuna delle dette figlie spiri/tuali, perche quasi tutte si fecero religiose discal/ze e capuccine. Se gli usò questa misericordia per es/sere ignoranti e semplici, e quello si presentò spon/taneamente senza testimonianza assieme con/ due delle sue dette figlie spirituali per conse/glio d’un certo confessore, col quale conferirono/ il tutto.

1.7

§ Settimo.

In Siviglia, con l’occasione dell’In/dulto di gratia, che si promulgò l’anno 1623// (c.11) per quello che spetta à questa gente Illuminati,/ vi fù un’ eremita imbroglione e trampero che/ se ne andava in estasi, e fingea co tali estasi/ come di essere favorito da Dio di molte gratie,/ e mercedi. Il quale, per quello che riferì di se/ stesso, benche parlasse in terza persona, era in tan/to concetto e stima di santità, che entrando nelle/ case di signore molto principali le toccava la/ faccià, e le toccava il mento accarezzandole./ Dicendole che la sua carne non era più carne, e/ che quell’atto non era peccato. Di più, che Dio/ l’avea battezzato e portato al cielo, e posto nel/la fornace di Babillonia. Per lo che veniva ri/cevuto in ogni parte, sino da uomini molto gra/vi che lo celebravano per un santo, convitando/lo alle loro menze. Fù questi penitenziato de/ levi, publicamente frustato, azzottato e dister/rato./

Vi fù un’altra donna la quale fingea/ avere le piaghe nelle mani, ne piedi e nel/ costato, con la corona di spine./ Un’altra monaca che fingea rivelazioni/ et estasi./ Un prete sotto mantello di spirito inse/gnava e dicea cose di falsa dottrina E benche fos//(c.12)se morto si uscì al publico spettacolo la sua sta/tua et insegna, e gli fu letta la sua sentenza per/ disinganno di quelle persone le quali credeano/ quel tanto egli li avea insegnato, tenendolo per/ santo. E benche nell’Inquisizione non è solito/ di uscir al publico le statue et imagini de’ mor/ti; se non ò per rilassarli ò riconciliarli, fù con/veniente di fare questa dimostrazione in tempo/ che in Siviglia, et in altre parti, vi erano per/ esperienza tanti gabba mondo./ Uscirono una donna religiosa et alcuni/ confessori, che simulavano santità. Ma in due/ di questi confessori si trovò cosa di poca considera/zione; benche il rumore che si sparse fosse con/tro di molti altri confessori, quali per altro era/no assai onesti e divoti.

1.8

§ Ottavo.

Hò conosciuto alcuni confessori, in/ questo tempo, reputati per illuminati. Li quali, sa/pendo che le loro figlie spirituali, anno con essi/ ò altri atti disonesti e toccamenti impudici; li cele/brano per santi, publicando false revelazioni et/ estasi. E perciò vengono molto à discreditare la/ virtù e vigore delle vere rivelazioni et estasi./ Si processe per tanto contro degl’uni e dell’altre/ come sopra si è riferito.// (c.13) Alcuni altri confessori vi furono, che teneano/ con le loro figlie spirituali tratti disonesti, non/ già nell’atto prossimo di confessarle ò nel confes/sionario, ne tampoco fingendo di confessarle. Li cele/bravano per santi, coprivano li loro toccamenti/ disonesti con dire che li stimavano come un padre/ à sua figlia, et un fratello la sua sorella. E/ per magiormente tenerle sogette, le facevano/ fare un’atto d’ubidienza e di povertà. Il che/ per esser di sommo pregiudizio e danno notabile/ alla vera virtù d’ovviarsi, fù determinato dal/ la magior parte del Conseglio: formarle processo/ e racchiuder il religioso in carceri strette, ò pu/re in conventi del proprio ordine. Non si pro/cesse però contro le donne, seguì nell’anno 1640.

 

CASATE DUE VOLTE

Quando costa per prova bastante, che il reo vi/vendo con la prima moglie ò vero si fosse casato/ la seconda ò più volte; si ponga in carcere se/creta, senza confiscazione ò sequestro. Prima/ però di procedere à detta carcerazione, s’anno/ d’approvare appieno ambi due li matrimoni,/ non bastando la confessione del reo. Benche// (c.14) per deliberare si potrebbe far di meno della prigio/nia delle secrete, sarebbe però bene, potendosi/fare senza timore della fuga, vedere le informa/zioni con le quali la donna ebbe la licenza dell’/ordinario del luogo. Se vi fù malitia ò non da/ parte del reo, perche essendo donna, può essere/ non vi abbia colpa alcuna; e se prima si presen/tò d’essere accusato; se gli dona la città per car/cere ò la casa di qualche familiare. Quando/ però si è presentato raptu probationis, cioè men/tre si sta fabricando il processo e pigliando le/ informazioni; la pena ordinaria. Costando della/ malitia e legerezza, senza però ch’abbia erro/re nell’intendimento, di uscire al publico spetta/colo, ò in una chiesa col mitrone. Dove siano di/pinte le due mogli, ducento zotte et anni cinque/di galera, abiurando de levi, rimettendo all’ordina/rio quello che spetta in quanto al legame del ma/trimonio. Pegn., in decret. 2. par. q. 9. n 56. com 81/ lra. E,[7] dice che coloro che si sono accasate con/ più mogli sogliono giurare de vehementi, la/ qualcosa hò veduto pratticata in alcuni antichi/ processi. Però adesso non si usa in Spagna, sal/vo che in qualche caso dal quale ne resultasse/ alcun gran sospetto; poiche in questo tempo// (c.15) giamai succede, che la gente della nostra natione/ senta male del sacramento del matrimonio. E/ così come dice Simanc. De cathol. instit.tratt./ 40. n. 2. et 3,[8] potius consuetudine receptum est/ de hoc crimine Inquisitires cognoscere, tam/ constituto quam reus in fide non abiurasset./ Ultra Inquisitores procedere non non posse. Et/ advertit: licet consulendo invaluerit, ea tamen/ abusi non debere; unde Albert. De agnoscn./ quest. 23 n. 69 et 70.[9]

2.1

§ Primo.

Se non vi fù tanta malitia aven/do avuto il reo qualche credito di probabil[i]tà/ ò prosuntione, per aver passato molti anni che/ era lontano e credea che fosse stata morta la/ prima moglie; non bastando à questo l’assenza/ di longo tempo. Nisi constet per certum numerum/ nunciorum c. in presentia De sponsalibus,[10] et c./ Dominus De secundis nuptijs;[11] Autentica Habita C./ de Repudijs.In luogo di esser azzottato e condan/nato in galera, si dona il disterro, magiormente/ se l’uomo è di qualità; Simanc. nel tratt. 12./ in 6,[12] vide Farinac. quest. 178. n. 68 et 73.[13]

2.2

§ Secundo.

Se la rea è femina si presume/ meno malitia. Essendo solita, che coloro quali pre/tendono casarsi con quella presentino fede// (c.16) testimoniale della morte del primo marito, ò alcuni testi/monij; onde costando che da parte di detta donna non/vi fù malitia, mà semplicità, dando credito alli/ testimonij. Conferma al Cap. In presentia de spon/salibus certo nuncio,[14] si sospende la causa. Et avendo/ alcuni indicij ò cagione in virtù delle quali si può/ presumere che abbia in parte cooperato alla mali/tia del marito, se le dona qualche pena legiera,/ abiurando de levi e disterro. Se però costa di qual/che frode causata da lei, per indurre li testimonij/ ò per cavare qualche testimonianza falsa, se le/ dona pena più grave./ E come che d’ordinario sogliono le donne in/clinare alle seconde nozze e secondo matrimonio,/ conviene che si castighi questo delitto in publico;/ per rimediarsi alla cohabitazione in questo malo/ stato./ Per imputare di malitia le donne, è di bene/ considerare e sapere, se avendo notitia che venisse/ il primo marito, senza troppo scrupolizzare, si con/versò con il secondo senza presentarsi al Santo officio,/ ò vero all’ordinario, ò vero se per contrario subito/ scrupolizzò. E procurò il remedio per levarsi dall’adul/terio, nel quale prima stava à cagione dell’ignoranza/ Cap. Si virgo n. 5, 34. quest. 1,[15] Cap. Dominus de secundis// (c.17) nuptijs,[16] ibi sciens de vita secundi coniugis, te/netur à secundo recedere, et dubitans, tenetur/ reddere debitum, tamen petere non potest./

Un caso mi successe di certa donna, la quale/ si discolpava con dire: che per conseglio del suo con/fessore si era casata col secondo marito. Poiche aven/do essa confessato e conferito col detto confessore qual/mente prima di casarsi col primo marito, hebbe/ prattica con un fratello cugino di detto suo primo/ marito. Il qual confessore, senza far troppo rifles/sione, studio e diligenza, le avea comandato si/ separasse; e farne di ciò publica scrittura appres/so d’un notaro con testimonij, per la quale costas/se che di già erano separati, e così potevano entra/mbi casarsi con chiunque le fosse piaciuto. Et in/ virtù del contenuto si avea casato col secondo ma/rito ignorantemente, dando credito al suo confessore/ che era un religioso. E fù castigata legermente/ con l’esilio.

2.3

§ Terzo.

Quando colui che si è casato due/ volte è persona principale, privilegiata ò no/bile, in luogo di essere azzotato, et alcune vol/te degne d’essere condannate in galera, si suole/mcastigare col disterro ò pena pecuniaria, secondo/ le possibilità e circostanze del delitto, che tali// (c.18) possono essere che oblighi ad essere condennati, alcuni/ con pene leggere et altri con pene gravi. In qualsi/voglia caso però in queste materie, sempre devono ab/iurare de levi et uscire al publico spettacolo; se non/ vi saranno alcune ragioni considerabili per le qua/lità delle persone, consultando ciò prima col Con/seglio.

2.4

§ Quarto.

Quando colui che si è casato due volte/ viene à denunciarsi spontaneamente, e dice la veri/tà prima d’ aversi preso le informazioni; si esami/nino li contesti e verificandosi li due matrimonij,/ viene ad esser viva la prima quando contrattò con/ la seconda. Assegnando il reo alcune ragioni rilevanti/ ad escusar il suo delitto, si è costumanza usargli/ misericordia e non prigionarlo in carceri secrete, e/ fatta la causa si allegerisce la pena di zotti e ga/lera con qualche disterro.

Benche nell’anno 1639, ven/ne da Siviglia un tale il quale era stato condennato/ per anni trè in galera, et il conseglio confermò la detta/ condanna. Del che mi meravighiai perche non si rimet/tesse detta pena secondo la misericordia del conseglio, ma/ mi fù detto che la denuntia, e presentatione l’avea/ fatto metu probationis, e di già la seconda moglie por/tava la fede del primo matrimonio./

Un altro caso seguì in Barcellona d’uno che// (c.19) si avea casato due volte. Nel qual caso perche non pro/cesse verificatione per testimonii di vista del primo/ matrimonio, fatto in Francia, e solamente costando/ per la verificatione della confessione estragiuditiale,/ e di quelli che l’aveano veduto menare vita di ma/ritato; e dopo nelle carceri lo confessò. Essendo stato/ condennato ad abiurare de levi e d’esser azzottato,/ e condennato in galera, il conseglio gli rimesse la/ pena delli azzotti, e di cinque anni di galera gliene/ relassò due, e parve male che l’avessero catturato/ prima, senza aver proceduto la verificazione delli/ due matrimonij. Come viene prescritto.

2.5

§ Quinto.

Quando qualche persona si casa con/ un’altra, la quale si è casata due volte, benche/ senza titolo di matrimonio, Farinac., quest. 178. n. 72./ de haereticis,[17]dice esser caso spettante al Santo officio,/ e che si può procedere contra di cui si casa due/ volte, come sopra Benche non s’ abbia mai veduto/ pratticare, anzi il contrario in un caso successo nell’/ anno 1636; benche non vi fù prova sufficiente che/ la donna sapesse che il marito fosse stato casato con altre mogli.

  1. LONTANI

Quando si procede contra alcune persone che sono absenti// (c.20) absenti, e lontani testimoniati con prova non piena,/ si affigge un’ editto con termine di trenta giorni./ Et avvisandogli l’officiali li tabelloni per ogni die/ci giorni e passati questi non compariscono, si di/chiarano per scommunicati; e se dopò d’ essere di/chiarati per tali un’ anno si donano per contumaci,/ Cap. cum contumacia de aereticis in 6° Farinaccio/ quest. 185 n. 95 fol. mihi 149.[18] E l’atti si notifica/no nelli stati senza dargli difentione ne curatori,/ sententiandoli in tabelloni per eretici contumaci;/ consegnando la loro statua al braccio secolare, con/ la confiscatione de’ beni, dal giorno che costa per te/stimonij d’avere loro commesso il delitto d’eresia./ Conforme l’opinione di Farinacci de haereticis que. 190./ §. 12,[19] per totum, tenens affirmativam a n. 21[20] cum sequen.,/ benche la contraria tiene Simanc. trat. 8 n. 26[21] et/ Sanch. Praesumpt. decalog. lib. 2 cap. 22 n. 35[22] cum/ sequen., et altri quali cita Farinac. ubi supra a n. 1[23]/ tengono che non si hà da contare se non dal primo/ giorno della contumacia, nella quale fu dichiarato/ per contumace./

In Siviglia si pratticò l’opinione di Farinaccio/ nella causa di Paralingo, assente e fugitivo, e d’ordine/ del Conseglio. La stessa opinione ho veduto pratticata nel/ Santo Officio, e psssata per il conseglio; et il termine degli editti// (c.21) editti corrono dal giorno nel quale si leggerono/nel luogo del reo, e non dal giorno nel quale si/fece la verificatione alli figli o agli eredi. Vedi/ Perrogia, de Institut. in adden. 2 tom. tratt. 6/ resol. 7 n. 40, qui tenet negativam partem.

3.1

§ Primo.

Quando però vi è prova bastante/ non è necessario aspettare l’anno come lo dice Simanc./ tratt. 46 n. 5[24], Farinac. quest. 85 n. 95[25]fol mihi/ 149. Ma in accusarsi la contumacia si fà la cau/sa notificando l’accusa, et il resto dell’accitato/ nel luogo del reo, ne si ammetta difentione ne/ difensore in nessun caso, ma solamente scusato/re che venisse ad allegare infermità, ò vero al/tri consimili impedimenti legittimi, per li quali/ si può scusare il non aversi presentato il reo/ nel termine prefisso. Et in questo caso se gli dona/ proroga bastante, fino che fosse sbrigato dall’/ impedimento. Farinac. de haeret. quest 185 n. 101[26]/ §7 fol mihi 150, e nel n. 100 quest.9 dice/ che quando inquisitus est solus suspectus/ admittitur defensor, secus si de haeresis con/staret;[27] Pegna in decr. 3a par. com. 36 n. 139[28]/ verum haec omnia. Anzi assignandosi cau/sa di scusa legittima, hò visto concedersi/ dal Conseglio altri quattro mesi di più à// (c.22) persone le quali erano fuori di Spagna. Et in questi/ tali è prova bastante anzi di quella che si cava/ dalla contumacia; pare che sia più sicura l’opi/nione di Farinaccio, dicto n. 22 quest. 190.[29] Et l’hò/ visto pratticare in quattro processi nel Santo Offi/cio, e parimente l’ho visto nel Conseglio contra/quello che tiene Simanc. d. tit. 9 n.26.[30]

3.2

§ Secondo.

Li beni di coloro che si assentano nel/ tempo che si hà da procedere alla cattura, si se/questrano, tenendo notizia che l’assenza e la fuga/ fu appostatamente à parte lontana, e non d’altra/ maniera. Sino à tanto che si veda s’egli no ritor/nano, essendo il principal intento d’havere la / persona nelle mani; benche la facoltà e beni sia/no di consideratione. E se la fuga fù certa si se/questrano li beni, magiormente se sono in potere/ della moglie o figli, benche fosse trasportata/ in potere d’altre persone; sapendosi però e costan/do che fosse del fugitivo, come lo determinò il/ Conseglio l’anno 1620./

In San Giacomo avendosi consultato que/sto caso, senza aver troppo considerato l’Istruzione/ sesta di Toledo, dice che non si devono sequestra/re li beni che sono in potere di terza persona.

3.3

§ Terzo.

Se il reo assente contra il quale si// (c.23) si procedea in conformità del primo modo del/ Cap. Cum contumacia de hereticis in 6°, morì/ prima che passasse l’anno nel quale fù di/chiarato per scommunicato, come che non s’hà/ bastante prova, se prima non passa la contuma/cia, e questa cessò con la morte, non si può pro/cedere a rilassarlo; e si sospende di procedere/ più avanti nella causa. Farinac. quest. 197/ n. 103, § 3 et n. 99 et 100;[31]Simanc. Enchiridion/ tract. 46 n. 3.[32]

3.4

§ Quarto.

Il contrario però si deve pratti/care nel caso che poscia s’habbia prova suffi/ciente, e bastante,Simanc. Enchiridion tract. 46/ n. 5.[33] E perche contra d’un morto è necessaria/ più prova di quella che si ricerca di un assen/te ò vivo, conforme all’istruzione de Avola/ dell’anno 1498. Basterà che sia al quanto me/no contro di quello che morì cominciato già il/ processo come contumace, e tanto più se gli/ mancava poco tempo per passare l’anno,/ senza ch’ egli avesse dato causa legittima ò/ pur mostrato di voler comparire; Farinac./ quest. 297 n. 101.[34]

3.5

§ Quinto.

Se il reo si presenta doppo/ d’essergli stata brugiata la sua statua, se// (c.24) gli dona di nuovo udienza e confessando e riconcili/ando e negando, si vedono se le sue difese e se vi/ fà la giustitia.In quanto però alla confiscatione/ questa non si revoca, avendo già passato in cosa/ giudicata; salvo però se non costasse apertamente/ la sua innocenza; Simanc. De haeretic. cap. 13 tit. 2/ n. 20 et 21, lib. 1 cum sequen. de requisit. non/reis, et lib. 2 cap. eodem.[35]

3.6

§ Sesto.

Quando qualche sacerdote è rilassato/ in assenza si fà la degradatione verbale; e se po/scia lo prende il giudice secolare, non s’ha da/ eseguire la sentenza, se prima non si porti al Santo/ Officio, per vedere se si riduce. E non redimendosi/ si fà la degradatione informa; vede Pegna in de/cret. cons. 49 col. 3 par. 3 fol mihi 133.[36]

  1. DE I MORTI

Per procedere contra l’onore e la forma d’al/cun morto, come che non si può difendere e da/re sodisfatione alle persone che si hanno contro di/ lui, è necessario che siano molto concludenti per/ poterlo condannare; Instrut. de Avola 4 dell’an/no 1498, Farinac. quest. 197 n. 120 § 3[37] fol. mihi/ 350; Rohas De haereticis par. 2 n. 30 tract. 18 n. 12.[38]/ 25./

Anzi qualsivoglia sospetto quanto si voglia/ grande, e vehemente che fosse si annienta e/ disfà con la morte, ne si può imponere pena/ veruna pecuniaria alli suoi eredi; Farinacci/ quest. 197 n. 130,[39] benche dica che si possa prose/guire la causa, la quale s’avea incominciata/ mentre era vivo; vede quae dixi supra cap 12/ de absentibus, Simanc. tract. 18 n. 13 De Catholica/ Institutione.[40]

4.1

§ Primo.

Havendo la prova necessaria per/ condennare, la quale allora sarà quando s’han/no tre testimonij idonei, si supplirà con magior/ numero che deponghino de fatto; e ceremonie che/ inducono una violenta presuntione, che non/ possa aver scusa. Si procede etiandio citando/ li figli e li parenti, et interesse putantes e/ comparendo alcuno si metta à difenderlo. Non/ passati li termini et accusata la tabellione,/ si nomina un difensore con cui si fanno gl’/atti, e si conclude la causa. E costando il delitto/ e non avendo difese rilevanti, si sententia/ che sia rilassata la sua statua, e condannata/ la memoria e fama.Confiscati li beni dal/ giorno nel quale costò aver commesso il delitto,/ e potendosi avere l’ossa si disotterrano, quante// (c.26) volte però sono in tale caso che li possono/ disotterrare dagli altri, e si brugino insieme con/ la statua; Farinac. quest. 197 n. 94,[41] tit 18 Siman./ n. 8, 9 de Cathol. Religione.[42]

4.2

§ Secondo.

Li figli e difensori si ammettino/ non però nel caso che il padre abbia morto perti/nace ò avendo confessato tutto quello che bastava/ per farlo eretico formale, secondo l’interrogatio/ne del Fiscale; Farinac detta quest. 197 n 106.[43]

E così/ lo vidi pratticato con un reo il quale, dopo di/ aver confessato appieno, avea morto nella carcere;/ ò pure s’egli stesso s’uccidesse, come accadde/ una volta. E perche si dubitò del compagno facen/dosi prima la causa, questi si difese dicendo che/ di sua mano s’avea ucciso. E sostenne la corda,/ e così si liberò et il morto fù riconciliato nella/ sua statua.

4.3

§ Terzo.

Quando alcuno s’uccide stando nel/le carceri preso con prova di eresia formale, che/ si cava evidentemente convinto dalla sua mala/ conscienza, si presume per tale; mà se tale non è, che/ il suo erede lo difende che per altra ragione s’/uccise Farinac. quest. 197 n. 9[44] fol mihi 356,/ Simanc. De Cathol. Institut.tract. 18 n 31.[45]/

Quando si uccide alcuno nelle carceri,// (c.27) benche sia confitente, si procede contra la me/moria, e la fama. Nam iudas confessus fuit/ crimen et laqueo se suspendit; Pegna in decr./3a par. quest. 63 com. 92 pag 524[46] scit Pater/ Simanc. tit. 18 n 32.[47]

In una Inquisitione nella/ quale mi trovai che si uccise un carcerato/ con una forbicetta, la quale avea domandato/ per rappezzarsi, il quale era prigione per cer/ta propositione in ordine all’adorazione di/ certe imagini. Il quale per esser cristiano/ vecchio, ne di natione infetta, si puotè pro/sumere che negasse l’adoratione e riverenza,/ quale si fa dalli cattolici à i santi. Onde/ per ordine del Conseglio, fù seppellito in chiesa./

Un altro casato due volte per punto/ d’onore si ferì con un coltello; benche non/ morì, e dopponella carcere con lo spuntone di/ un candeliere procurò di uccidersi, conficcan/doselo nel ventre. Dico questo perche non si/ presume com’eretico, con colui che si uccide;/ potendo avere altra caggione che lo discolpi,/ come un’ humore melanconico ò pazzia./

Quando muore qualcuno nelle car/ceri, dopo d’aver confessato quello che basta/ per riconciliarlo, avendosi conclusa la causa,// (c.28) si sententia senza chiamare li suoi figli, uscendo/ la sua statua; dichiarandolo come eretico, et am/mettendolo alla reconciliatione per potergli cele/brare messe, e li benis’applichino al fisco./ Vede l’Istruzione 59 dell’ultima Simancha/ Enchirid. 63 n.12.[48]

4.4

§ Quarto.

In Lovanio, Conca, e Lorena, hò/ veduto pratticarsi questo in molti processi. Li/ figli non / si chiamano quando il padre muore/ pertinace e confessando pienamenete. Enchirid./ de Simanc. tract. 63 n 12.[49] Vide Pegna in Decret/ 3a par. quest. 63 n. 92 colum. 572 L.ran B.[50] Et pau/lo inferius dixit procedi contra defuncti memo/riam fuisset confessus et esset relapsus, uti/ tradi possit Curia Saeculari; et quando moritur/ prius quam sit finitus processus quamvis confes/sus sit, non plene satisfaciebat depositionibus/ et vivens non poterat admitti ad reconciliatio/nem, id notandum est filijs, interessentibus, ut/ si velint eum defendant. Pegna ubi supra col/ 533 l.ra B.[51]/ Si suspectus de haeresi lite pendente in/ carcere decedat, potest prosequi processus ut/ absolvatur vel ut suspectus declaretur, non tamen/ debet pena pecuniaria imponi haeredibus. Roxas // (c.29) de haeresis 2a par. n. 307;[52] Sousa, lib. 2 cap. 10;[53] Ca/rena, lib. 2 tract 9 n. 10;[54] Farinac. de haeres.quest./ 193 § 4 n 100.[55]

4.5

§ Quinto.

Se negando muore nelle carceri/ si costuma sotterrarlo in un cortile, mettendovi/ qualche segnale, acciò che poscia proseguendosi la/ causa con gli eredi, assolvendolo e dichiarandolo/ libero, si possa disotterrare e levarsi il segnale/ e sotterrarlo in luogo sacro. Questi tali si soter/ranno così in un cortile, quando la testimonianza / è d’eresia formale di giudaismo e somiglianti./ Non essendo però questo sospetto, si cavano in mo/rire fuori ò pure se muoiono si sepelliscono/ in luogo sacro.

4.6

§ Sesto.

Quando hà confessato quello che/ basta per riconciliarlo, benche muoia prima di/ riconciliarsi, la causa definitivamente senza ha/versi potuto riconciliare per aver morto di sub/bito, come successe in Lorena, si può dopo che/ sia morto assolvere delle censure. E poscia uscen/do la sua statua, dichiararlo aver stato eretico,/ et assoluto dalle censure, confiscatione delli suoi/ beni, senza proceder ad altro con gl’interesse/ putantes perche la sentenza de riconciliando/ come disse Farinac. de haeret. quest. 185 § 11 n. 180[56] // (c.30) non pronunciatur contra eos, sed pro eis quia/ reconciliantur ecclesiae.

  1. DELLE STREGHE

Nelle cause di stregaria è necessario andare/ con molta circospitione per la gran varietà di opi/nioni che s’anno scritto, e molto più per lo scri/vere. Si cava ciò dalla sperienza di questi/ tempi e particolarmente dalla gran complicità che/ vi fu nell’Inquisitione di Logorino dell’anno/ 1608 sino alli 1612. Et in questo tempo si brugia/rono molti che negarono et uno che confessò un/ gran maestro dommatista, mà pure di molti si/ brugiò la statua, avendo morto nelle carceri.

5.1

§ Primo.

Negar non si può che non vi so/no molti inganni et illusioni, quali il demone/ come maestro di questa setta insegna, mercè/ che ne cava gran profitto, come si è la varietà/ delle opinioni, mentre vi sono di coloro che si/ difendono che tutto è sogno, nulla di meno non/ possono negarmi questi tali. Benche tutto quello/ che fanno di notte sij sogno e dato caso, e non / concesso, che la forza e virtù della natura fan[57]/ quello dormendo si sogni e passi // (c.31) per realtà di virtù. Non essendo però tale metto/ questo si annienta, atteso che poscia stando vigi/ lante, si confermano in quello tenendolo per cosa/ buona, compiacendosi nillo stesso. Lo trattano poi/ e communicano l’uno con l’altro, et ungendosi/ con proposito di andare, e tener assemblea col de/monio, et il fargli riverenza, e la malvagità e/ danni che fanno in servigio di quello. E quando ciò/ fanno di questo, come dicono coloro li quali più/ benignamente scrivono fa tali materie, come ap/ pare nella Lucerna Inquisitorum de § strigijs/ al num 9°.[58]

5.2

§ Secondo.

Per gl’ inganni che il demonio/ suole fare in questa propriamente sua setta, è/ necessaria magior prova di quella che si ricerca/ in altri delitti. E così perche il demonio suole rap/presentar in quella assemblea le persone d’alcuni/ innocenti, gli basta la prova de’ complici; la qua/le basta negli altri delitti conforme al Cap. In/ fidei favore De haeret,[59] se non vi concorrono altre/ circostanze de fatto che li più complici anno te/nuto, e che abbiano commesso di giorno, ò per altri/ indicij delli quali tratta detto N.N..in Lucerna/ Inquisitorum ubi supra n 4.[60] E similmente in tale/ caso, è necessario prima di effettuare la cattura// (c.32) consultarla col Colleggio ò col suo Conseglio per/ meglio accertarla, conforme ad una delle Istruzio/ni, qual è la 15°, che unitamente ordina che/ si verifichino li danni che confesseranno aver/ fatto, acciochè costi de corpore occiso; Simancha/ Enchirid.tract. 11 n. 2, 3 et 5.[61]

5.3

§ Terzo.

Confessando il reo con animo et/ intentione di credenza, pertinacia et apostasia,/ com’è d’ordinario di queste, domandando miseri/cordia e redimendosispontaneamente. Se le donne/ sono d’età più di anni dodici e gl’uomini d’/anni quindici, si ammettono à reconciliazione/ secretamente senza confessione ne habito, consul/tandolo prima col Colleggio, secondo l’Istruzione/ 4° delle streghe.

5.4

§ Quarto.

Se queste che sono state riconciliate,/ sono relasse senza aver riguardo all’abiuratione/ che fecero et alla dispositione del decreto; la prat/tica si è che si conciliano due ò più volte, essendo/ si spontaneamente presentata, consultandolo pri/ma col colleggio. La sudetta Instruzione del n. 613/ imponendogli alcune pene.

5.5

§ Quinto.

Se avanti li Commissarij sponta/neamente confessano aver andato alle dette assem/blee, senza aver atto di apostasia, come in alcune// (c.33) accade per molte dimande e repliche, che l’anno/ fatto, si suole commettere l’assoluzione ad/ cauthelam alli commissarij. E vi è pure ordine/ per commetterli la reconciliatione secondo l’/Istruzione 14.

5.6

§Sesto.

Se sono alquanto meno dell’età di/ anni dodici le femine, e di quattordici gl’ uomi/ni, benche siano un poco grandi, e confesseranno/gl’ errori e li fatti di questa setta che anno com/messo nella minor età, non vi essendo dubbio che/ gli altri eretici ci sogliono abiurare gli errori/ commessi nella minor età, essendo di ciò capaci,/ secondo l’Istruzione 12 di Vagliadolid si prat/ticò l’assoluzione ad cauthelam, come nell’Is/truzione 14 di Logorino.

5.7

§ Settimo.

Già hò veduto in questi tempi,/ essendo stati alcuni rei catturati con più di venti/ testimonij complici, li quali si testificavano lar/gamente di diversi fatti e cose molto particolari,/ a segno che comandò il Colleggio che se gli das/sero tormenti, et avendoli sostenuti, se gli donò/ pena estraordinaria, ma molto leggiera, e così/ conchiudere, si ricerca più prova di complici/ e fatti esteriori, secondo l’Istruzione 20 di/ Logorino.// (c.34)

5.8

§ Ottavo.

Benche conforme al diritto, reconci/liandosi qualcheduno, è necessario che sia colla con/fiscatione de ‘ beni. Ciò non si prattica in questi/ tempi, avendoli qualche strega; et in San Gia/como vidi un caso molto antico d’un strigone,/ al quale comandò il Conseglio che non si confis/cassero li beni, benche fosse riconciliato; confi/scando dopo di essere catturato. Maleficia, seu in/cantationes ad bonum finem, an fieri possunt, et/ quando ? Vide Albertin. De maleficio cum alijs/ authoribus, quos impugnat detto Albertinus ibi/ et Santus Thomas in 3° distinct. 24 quest. 3°.[62]

5.9

§ Nono.

Invocantem demonem ad aliquan/tum luxuria, sed adveniens demon dicat invo/canti quod spueret in crucem, si invocans obe/diat absque cordis penitentia haereticus est; secus/si timore demonii absque voluntate faciat est pe/na extraordinaria puniendus; Farinac. Quest. 81/ §4 n. 89.[63] Maleficia seù invocationes demonis/ ad bonum finem an fieri possint, et quando ?/ Vide Albertinus in rubr. De haeret in 6° quest. 10/ n. 10,[64] leg.eorum Cod. De malefijs cum alijs au/thoritatibus, quos impugnat dictus Albertinus, et/ Sanctus Thomas in 3a distinct 24 quest 3 ad/ terciam partem[65].// (c.35)

5.10

§ Decimo.

Quamvis Inquisitores possint agno/scere contra maleficia, quae vere à fide catholica/ non deviaverunt Deum, baptisimumque abnegan/tes ex consit. Innoc. 8i et Adriani 7i et Sixti / 5i, quas refert Farinac. In quest. 181 n. 101[66] et/ prope finem dicat; verius esset magis receptum/ iudices saeculares numquam se intromittere in/ cognitione causarum sacrilegij et maleficij/ haeresim continentes; contrarium vidi usum/ receptum etiam saeculares iudices punire, nisi/ per Inquisitores constito de abnegatione re/petantur.

  1. MAGARI ET INDOVINI

Vi è un’altra sorte di genti le quali usano/ alcune magarie, e cose superstitiose, che non arriva/no ad essere eretici et apostati come le streghe./ E questo lo fanno per cavar denari, e che siano in/ stima quali vadono gl’altri à cercare per cura/re infermità.

Dicono e fanno molte cose super/stitiose, e col tal mezzo tirano la gente ingannata/ et imbrogliata e gli dicono che sono affatturati,/ e che loro li sanno guarire; e per quest’effetto/ gli sogliono domandare qualche fascia et alcune// (c.36) goccie di cura in una scodella d’acqua.

Dicono che/ dentro vi vedono le persone, che l’anno ammagate;/ vide Dianam. Par. 4 tract. 8 De officio Sanctae Inquisi/tionis resol. 13 et 14,[67] quando quis abutitur sacra/mentis ad faciendas incantationes, vel sortilegia/ aut baptizando aliquem, ut dicitur in gloss.ver. sa/perent § Sane et accusatus est.

Meschiando cose/ sacre con le profane, dicendo alcune orationi/ frà le denti; una volta urtano, l’altra non, usa/ndo mille fattocchiarie, fingendo indovinare, et/ alcuni che abiurano de levi; e per esempio degl’/ altri, che eschino al publico spettacolo. E benche/ al § Sane nel cap. et accusatus de haeret. In Sexto,[68]/ si comanda che l’Inquisitori non s’intromettino/ à conoscere queste cose, nisi sapiant heresim mani/festam, si prattica però il contrario per quello che/ stà disposto nel Breve e Costitutione di Sisto 5° il/ quale dall’anno 1612 si pubblicò dall’Inqui/sitione, perche comprende tutte le sorti di su/perstitioni et indovini. Vide Farinac. Quest. 181/ art. 10 usque ad finem;[69] Sanctum Thomam secun/de secunde quest. 91 art. 8[70]; quia vinculos in ter/ra facere, illos que aliquibus signis munire et pu/erum in medio ponere, aut quid si male facere,/ e perche paulo infra; praedicta faciens cadit in// (c.37) haeresim suspicionem, non tamen debet iudicare/ haeresiam, maxime si id faciat semel, vel bis,/ ex curiositate nec demoni se subiciat et sic/ graviter peccat, et vigore Bulla Sixti 5i Santi/ Officij Sancte Inquisitionis subiciatur./ Acciòche le superstitioni e sortilegij si/ conoschino dall’Inquisitione, è necessario che/ vi sij mescolanza di cose sacre con profane./ Pegna In decre. 2 par. quest. 42 cons. 62 col. 3 fol./ mihi 359 l.rae B et C.[71] domentre, benche dall’/Inquisitori gli sia concessa per la detta costitutione/ ampia giurisditione, non per questo siegue che/ possano imporre somiglianti pene; parendo che/ bastantemente restino castigati con correzione, ha/vendogli fatto il processo. Et in cause più leg/giere basta la sola delatione che fa da se/ stesso il reo. Vide Farinac. Direct. Quest. 181/ in fine.[72]

6.1

§ Primo.

Contro gli astrologi giudiciarij, pa/rimente in virtù dell’istesso Breve e per le/ ragioni contenute in quello e per li danni che/ occasionano, si pretende con qualche rigore/ procedere dall’anno 1612 à questa parte, per/ che solamente se gli permette la astrologia giu/diciaria e medicina; e così se facendo qualche// (c.38) figura e magiormente se specificano alcune cose/ particolari, cioè ciò che succederà, la tale e tale/ cosa, morirà di tale e tale maniera, etc., se l’anno/ fatto allo spesso e cagionato molto danno, meritano/ uscire al publico spettacolo per esempio degl’altri,/ e qualche disterro abiurando de levi; e se non è/ povero, pena pecuniaria, secondo la possibilità, e/ magiormente se hà giudicato figure in ragione di/ furti e di cose perdute, dichiarando le persone/ che l’anno rubbato. Benche questi tali astrologi/ dicono che non è certo, come lo dice la detta Costitutione./ Farinac. Molto à lungo De haeres. Quest. 181. § primo/ praecipue n. 59,[73] vide Simanc. De Cathol. Institut./ tit. 16 cum sequen.[74] Vide novam Urbani Con/stitutionem 1631, qui prohibet astrologiam iudicia/riam, ampliando constitutionem Sixti quinti contra as/trologos iudiciarios, qui de statu Reipubblicae chri/stianae vel sedis apostolicae, seu vita romani Pontifi/cis, aut eius consanguineorum, usque ad tertium gra/dum iudicia facere. Et qui illos consulere presum/pserit, et iniungit paenam relexationis.Vide Diana/ tract. 4 fol. 463[75]; vide constit. 15° die 20 martij/ anni 1623, quam refert Diana tom. 4[76] fol. 493/ ubi praecipit maleficos, sacrilegos, brachiò saecula/ri tradi, quando ex maleficio non sequuta fuit// (c.39) et quando non, sed tantum infirmitas, divortia,/ impotentia generandi, seù animalibus frugibus, /seù alijs fructibus damnum notabile pervenerit,/ muro claudi, seu in carceribus perpetuis sanctae Inqui/sitionis Santi Officijs. Et apostatando demones invo/cantes praesumitur habere pactum expressum/ cum demone ad futura praesciendum. Sanctus /Thomas 2° secundae quest. 95 art. 4[77] subiun/gitur indivinationis Inquisitorum, ut in Bulla/ Sixti quinti, et Sixti quarti, Farinac., quest. 181/n. 74 § 2[78] et cum distinctione, quando dicatur haere/ticus, vide n. 74 scilicet si invocantium ad id, quod/de sui natura facere non potest./ Adorantes demones, ut facilius assequatur,/ quod ab eis petunt non male sentientes de fide, non/ sunt haeretici gravissimi tamen peccant Farinac./ d. quest. 181 n. 77, in dubio autem presumuntur erro/res in mente n. 79.[79]/ Invocantes demones, ut illis flectant animum/ illius quam amant in amorem turpem, si vocant/ imperando nulla haeresis manifesta intervenit,/ nisi invocent obsercrando; Pegna, Decret. Quest. 43/ cons. 68 col. 42[80] fol. Mihi 367 et Simanc., De cathol./ instit. Tit. 21 n. 13[81] addit possit requiri, non contra/ eos tamquam vehementer suspectos, quod non // (c.40) placet Pegna in manibus, qui non deprecativè, sed im/perativè invocant, ubi supra col. 4[82] fol. 368 et ado/rantes demones ut facilius quod ab eis petunt asse/quantur, non male sentientes de fide, licet non / sint haeretici etgravissimetamen peccant; in dubio/ praesumitur error in mente. Farinac. D. quest. 181 n./ 79[83] et in praxi habuit monacum qui cum demone/ invocassetet reverentiam et adorationem ictu oculi/ fecisset, seque sponte detulisset, et iussit Supremi/ Senatus ad cauthelam fuit absolutus; vide Brevi/ di Sisto quinto dell’anno 1573 il quale comincia:/ “Dilecti filij”, in cui si comanda di procedere contra/ coloro che diceano non esser eresia aspettare rispo/sta dalli demonij in Decret. Fol. Mihi 83./

Alcuni astrologi di questi che usano d’al/zar figure e giuditiali, non solo per l’ora della na/scita, ma anche per quella delle interrogationi, quali/ individualmente specificano con cose particolari, come/ io vidi in due sacerdoti, l’uno famoso in questa/ professione, il quale indovinò la morte al Re di Fran/cia, et il modo, e la maniera, come l’haveano da ucci/dere, et altre cose somiglianti. Fù diterrato da/ tutta la Spagna, abiurò de levi e fù privato dal/ beneficio e sospeso l’esercitio dell’ordine. L’altro che/ non era tanto eminente, fu confinato in un// (c.41) monastero per anno uno, abiurò de levie pagò/ cinquanta scudi, e gli furono tolti tutti li libri/ che havea, anche quelli dell’astrologia permes/sa, accioche avesse mai più occasione, così nell’/una come nell’altra, di applicarsi.

6.2

§ Secondo.

Quando prima di catturarli si/ presentano, se gli perdona la prigionia delle car/ceri secrete e se gli dona quella delli familiari,/ ò la sua propria casa ò vero la città per carcere./ Quando però si conosce che non abbia tanta malitia/ e che abbia esercitato per poco tempo, senza aver/ saputo che fosse prohibita dal Santo Officio, assegnando/ qualche ragione di non aver ciò saputo; et in tal/ caso la penitenza è secreta, e nella sala, l’abiura/tione de levie pena pecuniaria secondo la propria/ possibilità e la gravezza del delitto, ò il disterro,/ con la reprentione acciò non la facci altra volta.

6.3

§ Terzo.

Vi è un’altra sorte di superstitione/ come sono aspettare tal giorno per fare qualch’/ opera, per sortire un buon successo, la quale la/ reproba e condanna Cod. non observabis 26 quest./ 2 Troylus De sortibus n. 10,[84] vide Azor. Lib. 9 In/stitut. Moral. Cap. 22[85]et 18 et 5. E quelli che si pro/ curano d’avere spiriti familiari, ò demonij lega/ti in anelli, fingendo che il demonio gli tiene in // (c.42) quelli anelli legati per legar à quelli. Vide Simanc., De/ cathol. Instit. N. 63 de superstit. N. 30 usque in finem.[86]/ Dove gli dona per molto sospette, e che come tali anno/ da essere gravemente castigati con pene di galera.

6.4

§ Quarto.

Nell’anno 1640 vidi un processo di/ un’ uomo nel quale testificavano come questo tale/ persuadendo à molte femmine che avessero con lui/ prattica carnale, non consentendo quelle à questo, gli/ dava alcuni pizziconi con grave dolore d’esse donne; e/ passando alcun tempo restavano ossesse. E dicendo e/ facendo cose non ordinarie, quando le scongiurava/no in latino, alcune rispondevano in latino, tutto/ che non l’avessero studiato, e buttavano per la boc/ca alcune cose che parevano impossibile naturalmente/ e dicevano che il reo le avea poste in quel modo./ E fù tanto il danno che di questa maniera operando/ fece, che in poco tempo si trovarono spiritate più/ di sessanta donne, in un luogo continente non più/ di cinquanta case, e quasi tutte quelle che erano di/ buona vista et apparenza e giovanette di dodici, in/ venti anni,et alcune quali erano belle et acconcia/te, e le dicea che l’avrebbe fatte più belle, e/ più acconciate, con certe parole che avrebbe detto,/ e con alcunicerti pergamini e altre cose, le dicea/ et altre che avessero offerto al diavolo il primo figlio// (c.43) che avessero partorito, e le persuadea che avessero/ avuto prattica carnale con lui. Negò le più gravi,/ e solo confessò che dava le carte pergamene e/ che procurava di goderle, e che si avea godute/ una di quelle; e negò di aver patto col demonio,/ e che il tutto facea per tirarle con inganno alla/ sua volontà. Se gli diedero tormenti nè confessò/ altro; onde si castigò con pena ordinaria, azzotte/ e galera con abiuratione de vehementi e dister/ro perpetuo dal distretto.

  1. DOGMATISTI Ò MAESTRI

Quando il reo confessa esser dogmatista per bastan/te prova di testimonij, e propria confessione dicendo:/ “Dico”, precedendo la testificatione in scritto, hà da/ essere relasso in forma Roxas ses. 43;[87] etsi de iure/ civili relaxandos esse non autem de iure cano/nico, maximè si pluresdecipit, qui dignus nul/la venia est. Simanc., Enchirid. tit. 39 n. 3 cap 11;[88]/ et etiam qui Regem aut eius uxorem, aut haeretica/re tentaverit n 10.

7.1

§ Primo.

Ma per rilassare il dogmatizan/te si deve considerare quali sono propriamente/li dogmatisti. E sarà per appunto quello che // (c.44)/ inventerà nuove eresie ò la palesa di nuovo portandola/ ad altre parti, insegnandola magistrevolmente di forte/ che cagioni gran danno con la sua dottrina, come lo fece/ Casalà. Benche à questo per relassarlo, à cagione che fù/ confitente e si ridusse domandando misericordia, dice/ Cant. in Quest. de haeret. in 6°[89] che vi fu un Breve par/ticolare nell’Inquisitione di Vagliadolid l’anno 1618./ E dice di più, che per rilassare li dogmatisti, è necessario che/neghino l’intentione confessando il fatto, il quale per/altro è di già provato. Vide Farinac., quest. 178 n 16/ § 5.[90]

7.2

§ Secondo.

Se il dogmatizare è trà persone in/fette, come sono li novamente fatti cristiani da/ giudei ò mori ò loro figli della loro legge ò set/ta, e nella loro confessione donano alcun segno di/ conversione, domandando perdono, si ammettono/ alla reconciliatione. Simanc. Enchirid. d. tract. 59.[91]/ Benche se gli aggrava la pena con carcere irre/missibile, et alcune volte essendo la persona a pro/posito per la galera, se gl’impone che serva in quel/le per il remo per li primi anni cinque più ò me/no. Et altre volte, essendo dogmista famoso, è con/veniente per esempio relassarlo, principalmente quan/do nella confessione delli delitti proprij ò altri/hà proceduto diminutamente.

7.3

(c.45)§ Terzo.

Quando qualcheduno di questi dog/matisti hà da essere rilassato, essendo confi/tente, se gli dona confessore che l’assolva se/cretamente; ma non però se gli concede il sacra/mento dell’eucaristia Canter. Q. de haereticis/ n. 13[92] fol. 373, Covarr. lib. 2 variarum cap. 1 n. 11[93]/ Sembra tenga il contrario Simanc. tit. 63 n. 7[94]/ et cap. super eo de haeret. in 6.[95]E così pare che/ sia rigore quello che si prattica contro quel/ tanto che tiene piamente Hernando De Castro/ nel tom. 1 trat. 6 disp. 6 punt. 2 n. 24 fol. 493.[96]

  1. RELASSI

Quando il reo resta convinto per testimonij, si/ rilascia, cioè reincidenti, hà da essere rilas/sato, cioè ha da essere consegnato alla giustitia/ secolare, benche sia confitente e domandi mi/sericordia, poiché nel peccato di eresia sola/mente si può ammettere a riconciliatione vide una/ volta Pegna in Decr. 2 par. quest. 58 cons. 33[97] fol./ mihi 413, cap. 3. 3° parte quest. 99 de hereticis[98],/ cap, super eo, cap, accusatus § 1 et 2 de heret./ in 6 Instrutione di Mar. nell’anno 1561. Ro/xas sent. 41,[99] Repert. Inquisit. verbo relapso;[100] Farin.// (c.46)quest. 193 n. 32[101] et quomodo dicatur relapsi, qui/ committunt in alium articulum separatum à/ primo quem abiuravit; vide in isto § 1 et 2/ quando communicant haereticis in reibus ibi pro/hibitis./ Prima di rilassarlo, se non hà dichiarato/ li complici, con che vi è prova semiplena, con li/ quali hà commesso delitti, se gli dona la corda in/ caput alienum, acciò li dichiari. E benche dica/ tutto quello che si pretende, non si deve ammette/re a reconciliatione, se non nel caso che sia minore/ d’età di anni 25, poiche con questo il Conseglio,/ come Superiore, suole usare misericordia, la qua/le non lo possono fare l’Inquisitori, avendo sola/mente il Breve per li minori valentiani, come/ lo dice Roxas ses. 41 n. 335.[102] Benche nell’Inquisi/tione di Conca lo vidi pratticare con alcuni mo/ri, li quali erano valentiani.

8.1

§ Primo.

Accioche si doni la pena del relasso,/ è necessario che costi di reincidenza per testimonij/ ò almeno per uno, e che dopo catturato confessi. Ma/ segl’è stato una volta riconciliato viene à presen/tar si spontaneamente bastante per la cattura, meri/ta quest’atto che hà fatto di tanta dimostranza di/cercar rimedio per l’anima sua, senza aver// (47) riguardo al timore della pena nella quale/ hà incorso, secondo quello che avea abiurato,/ che se gli usi la seconda volta misericordia/ e sia riconciliato. Simanc., De cathol. instit./ tit. 57 n. 18 usque ad 22;[103] melius Pegna 3a par./ com. 12 De sermone generali habendo[104] fol. mi/hi 441; vide Roxas sent. 41 n. 333;[105] Farinac., quest./ 193 n. 36 §1,[106] nisi sciret se accusandum n. 37.[107]/ E questa misericordia è più di rigore che si usi/ con quelli, li quali la prima volta aveano sta/to riconciliati con l’editto di gratia, e nel presen/tarsi spontaneamente.

8.2

§ Secondo.

Se il tale relasso convinto di/ reincidenza per testimonij, avendo stato convinto/ la prima volta solamente per la sua confessione;/ benche in rigore deve essere rilassato, si deve/ avere molto riguardo all’età e capacità del reo./ Et al tempo della prima reconciliatione, atteso/ che quante volte accade, che gl’errori, quali / anno abiurato, se prima volta s’abbiano fatto/ in minore età, se donne di anni 12 e gl’ uomi/ni di anni 14 conforme all’Istruzione 12a di/ Vagliadolid, de los capaces.Pare che si debba usa/re con essi misericordia, ammettendole la second/ volta à riconciliatione consultando sempre// (c.48) però col Conseglio. Queste seconde reconciliationi/ vide Concheo, quest. de haeret. n. 58;[108] e principalmente/ se egli è presentato prima di essere catturato, ben/ che fosse stato testimoniato, e pure se dopo di / essere catturato dona segni di pentimento.

8.3

§ Terzo.

Quando si hà da rilassare qualche/duno che sia sacerdote, prius quam curiae saecolari/ tradetur, degradandi sunt, et postea imponuntur/ insigna infamiae, Simanc. Enriques<sic!> tract. 88/ n. 8 et 11.[109]/ Alli relassi et alli dogmatisti che sono/ condennati ad essere consegnati alli giudici secolari, ben/ che se gli dona il confessore, non si ammettono alla/ reconciliatione per il tribunale, benche siano confiten/ti. Concher. De haeret. n. 13[110] fol. 373, Sanchez In praecep./ decalog. lib. 1 cap. 27 n. 23[111] fol. 445 e tanto più se/ segli hà da dare il Santissimo Sacramento, per la qual/cosa lo dice nel cap. 8 §3 in fine.[112]

  1. PERTINACI ET IMPENITENTI

Quando qualche reo è stato convinto per testimonij/ con prova semiplena, in virtù della quale fù cattu/ rato d’aver[113] qualche propositione // (c.49) qualificata per eresia formale, e confessandola ò pure/ aver fatto qualchi atto ereticale con pertinacia, ne/ si vuole ridurre ne sogettarsi à tenere e credere/ quello che la detta madre Chiesa insegna, stando/ protervo et ostinato nel difender il suo errore, se/ gli devono assegnare persone dotte e qualificatori, / e se ciò non basta, dall’altro, benche non siano per/ procurare di convincerlo e di ridurlo alla ragione,/ rifutando li suoi errori, portandolo alla presenza/ del Tribunale, et in diverse udienze. Simanc. Enchi/rid., tit. 33 n. 3.[114]/

Le persone dotte anno dato occasione, come/ successe nell’anno 1630, che due luterani, uno/ inglese e l’altro francese che scusassero la loro per/tinacia con dire che da piccoli si erano educati nella/ loro religione pretesa e informata, e che non avea/no conoscenza della nostra. Onde ò che si lasciassero/ andare alla loro terra ò pure qui gli assegnassero/ persone che sapessero così l’una, come l’altra legge./ E che disputassero alla loro presenza, et egli non/ averebbero abbracciata quella che gl’avesse parso/ migliore, atteso che non sapendo lettere, non pote/vano disputare con li nostri dottori;con tutto que/sto frequentarono sul principio à queste confe/renze alla nostra presenza, à segno che mostrarono// (c.50) di ridursi. Dopo in un’altra sala argomentarono/ con ogn’uno da per se, e si vennero a convertire; al/ principio fummo con loro dandogli qualificatori,/ nel mezzo aspettassimo che li domandassero per/ conoscere se lo desideravano E gli domandarono li/bri devoti a proposito e della dottrina, la quale di/ cuore in breve tempo appresero; conobbero che la pi/gliavano con affetto et andavano scrivendo nel loro/ processo le volte che venivano ad istruirsi, e come/ si approfittavano. Onde non aspettammo che si conclu/desse la causa, se non che mentre li testimonij si ratifi/cavano si andassero bene istruendo; et apprendendo/ la dottrina così si deve pratticare, ma se dopo di/ aver fatte con qualcheduno di questi tali le sudette/ diligenze, tuttavia proseguirà nella sua ostinatione,/ hà da essere rilassato. Enchirid di Simanc.ubi supra/ n. 1 cum seq.,[115] et Roxas nella sent.45[116] dice che hà da / essere brugiato vivo.

9.1

§ Primo.

Se in qualche tempo si riducesse, do/ mandando e dando segni di penitenza, hà da essere/ ammesso à riconciliatione in forma ut supra. E tali segni/ può avere di disinganno, etali caggioni può as/segnare per le quali era stato in quell’errore, che/ obblighi ad usar con lui molta pietà, così non si hà/ da dare carcere ma solo à tempo e tanto // (c.51) quanto sembrerà sufficiente per istruirsi bene.

9.2

§ Secondo.

Suol essere alcuno ancora pertinace/ che meriti in rigore la detta pena; ma per essere/ di natura indomita e restando fortemente inga/stato con la sua opinione, possa ò da qualche ragio/ne intesa ò illuso ò ingannato dal demonio con/ qualche falsa rivelatione. E come tale, è bene di trat/ tenerlo à lungo tempo per vedere s’egli si libera/ da quell’inganno, e se tuttavia sarà in quello/ e dirà che non credea contro quello che tiene la/ santa madre Chiesa, segli potrà dare qualche pe/nitenza straordinaria, col racchiuderlo in qual/ che convento dove l’istruischino e procurino di/ convincerlo.

Come successe di certo confessore tenu/to in stima di reputatione, il quale ultimamente/ si diede à difendere qualmente il dormire con una/ femina et aver con lei baci et altri trattamenti/ disonesti, non solo non era peccato, anzi atto me/ritorio. Atteso che non passando più innanzi cal/pestava il diavolo; come quello che potuit/ transgredi et non est trasgressurus; e così lo inse/gnava alle sue figlie spirituali.

Et un’ altro uo/mo dotto vi fù, il quale difendea qualmente avea/ avuto rivelatione di poter avere polluzioni vo/lontarie e così non era peccato.//

9.3

(c.52) § Terzo.

Li riconciliati che non vogliono compire/ la penitenza impostagli, e spezzano le carceri; Simanc.,/ De haeret. tratt. 46 n. 13[117] dice che se un penitente me/rita essere rilassato, non però in questo tempo, nel/ quale più tosto si prattica quello che dice Concher, / quest. de haeret. n. 60.[118] Cioè che se l’impone pena/ arbitraria, trovandosi il reo, il meglio si è che/ quante volte egli è à proposito per le galere con/dennarlo in quelle quattro ò cinque anni. Tanto più/ s’egli è penitente, di modo che non conplendo con/ quello che abiurò, torna a conversare con gl’eretici/ hà da essere rilassato, conforme quello che dice Can/cher. ubi supra; benche ciò si deve prima molto/ bene considerare./

Un inglese luterano e pertinace io hebbi,/ il quale difendea li suoi errori et inculcandoli, s’/obbligò che avea da vivere nella nostra santa fede. Si/ difendea et iscusava con dire che dall’infantia si/ era educato in quella setta, e non avea conoscenza/ d’altra legge; e che lo lasciassero ritornare alla sua/ terra, dove avrebbe trattato con quelli della sua/ religione e similmente con quelli della nostra, et/ averebbe scelto quale era la migliore. Ultimamente/ gli assegnammo qualificatori, che al principio al/ la nostra presenza e posciaquando si rimettea un // (c.53) poco apparentemente lo riprendeano e catechiz/zavano. Onde si convertì con gran dimostranza/ e così l’assolvemmo ad cauthelam in secreto/ et immissimo al qualificatore che lo catechiz/zava, acciò lo confessasse e governasse sino à/ tanto che, secondo il suo parere, potesse andare/ alla sua terra. Era l’età minore di anni 25/ e non avea…[119] nell’anno 1630 così parve/ bene al Conseglio, consulttando prima il tutto.

  1. DELLI BESTEMIATORI

Quando vi è testimonianza contra qualche per/sona, di due testimonij almeno, et alcuna volta/d’un solo testimonio, presentandosi poscia il/ reo metu probationis, si determina senza con/sulta ne ordinario che sia chiamato e, tenendo/ la città per carcere. Si facci la sua causa e / qualche bestemia suol essere tanto svergogna/ta e scandalosa, ò così frequentata, che sia/ conveniente prigionarlo nelle carceri delli fa/miliari. E magiormente s’egli è persona di cui/ si può temere la fuga, si metta in carcere se/creta, benche ciò sia molto rigore che al pre/sente non si prattica.//

10.1

(c.54) § Primo.

Quando anno la città per carcere/ conchiudendo per prova, si suole dare licenza di/ andare alla sua casa per qualche tempo che si rati/fichino li testimonij, quando non si teme d’in/conveniente./ Si deve sententiare sempre con consulta/ dell’ordinario, e nella casa dell’udienza gli sia/ letta la sentenza, e parimente ripreso e l’assis/tenza dell’ordinario. Sempre si ricerca, ò che met/ta in suo luogo persona habile, et à proposito,/ e se ciò non fà fra il termine di otto giorni,/ si può procedere senza d’esso, come parimente/ s’egli si trovi fuori dalla diocesi, o provincia./ Così dice Farinac. quest. 186 n. 6,[120]Clement. 1/ § Propter, De haeretic.,[121]Acugna, De sollecit. quest./ 23 n. 30 et 35 in Adden.[122] E se il delitto è alquan/to più grave, se gli da pena pecuniaria, avendo/ facoltà e beni; se le bestemie sono più gravi/ e scandalose che ascolti una messa in forma/ di penitente, et abiuri de levi. Benche in questi/ nostri tempi ciò non si usi, et alcune volte è so/lito farli uscire al publico spettacolo, magiormente/ quando vi è fatto; e così conviene per esempio/ degli altri. Essendo però la persona di poca / qualità, e tale e tale suol essere la bestemia// (c.55) che meriti zotte; benche ne zotte ne galera/ oggi s’impongono, senza riflettere à quello/ che dice Pio quinto in un Moto Proprio, nel/ quale comanda, che tali pene s’imponghi/ no. Simanc. nell’Enchir. tract. 9 n. 2,[123] benche/ non si usasse tanto rigore nel tempo di detto/ Simanca, com’egli lo dice in Cathalog. de/Cathol. institut. tract. 8 n. 10,[124] Roxas cons. 12n. 176;[125] / e rare volte si dona alli bestemiatori,/ salvo che non siano le persone molto vili./ Cancher.Q. de haeret. fol. 412 n. 54 et 55.[126]

10.2

§ Secondo.

Quando si presentano senza es/sere testimoniati, non eschino al publico spetta/colo et alcune volte con la loro sola dichiaratione,/ senza formare più processo, sono ripresi, prin/cipalmente in visita. Et alcune altre volte presen/tandosi subito che l’anno testimoniato, se la/ bestemia non è molto grave, et egli no si sono/emendati alla riprentione di coloro che l’udiro/no, si lascia andare. Senza notarsi in Consulta/che sia ripreso con la sentenza ò senza senten/za, il che è conforme alla benignità di questi/ tempi, mentre che prima si osservava grandemente// (c.56) il rigore del dritto, benche non quello, che prescrive/ il cap 24 del Levitico Qui blasphemaverit no/men domini, morte morietur;[127] a l’istesso nell’Au/tentico Non luxurietur coll 6.[128]

10.3

§ Terzo.

Li bestemiatori benche molte volte/ tornano al bestemiare, giamai giungono ad esse/re più che levemente sospetti; e così levemente/ abiurando solamente de levi, ne si augumenta il/ sospetto, a segno che abiurino de vehementi.

10.4

§Quarto.

Li sospetti, aut sunt leves, aut vehe/mentes, aut violentae, aut quando oriuntur quaeli/bet ipsorum, vide Emeric., Direct inquisit. 2 parte/ quest. 55[129] et contra eum qui violenter est suspectus/ tamquam convinctum est procedendum. Emeric / ubi supra n. 16,[130] fol. mihi 404.

10.5

§ Quinto.

Se la bestema è contra Dio e nostra/ Signora Maria si castiga con dupplicato rigore/ di quello meriterebbe se fosse contro i Santi./ Simanc., De catholic instit tit. 8 n. 3[131] lib. 2/ trat. 28 par. 7,[132] propter blasphemos est pestis et/ fumos in Repubblica lib. 2 n. 5 2a par. tit. 28,[133] vedasi/ il Concilio Lateranense sotto Leone X cap. 9 ubi/ maledicens Deo, aut Virgini Mariae si munus// (c.57) pubblicum gesserit, perdit emolumentum trium/mentium pro prima vice, et pro secunda, sed pro/ tertia officio privetur. Si autem reus fuerit/ clericus multatur in fructus amissione unius/ anni pro prima vice, et secunda. Si unum habe/ at beneficium, eo privetur, si duo habet prive/tur eo quod voluerit ordinarius; pro tertia au/tem omnibus privetur, et inhabilis reddatur/ ad alia beneficia; unde etiam motum pro/prium Pij quinti, ubi qui maledixerit Deo, et/ eius Matri 25 ducatorum poena punitur pro se/cunda dupplicatur, pro tertia centum, et ignomi/nia notantur, et ex illo multabitur, et ubi/ contra clericos et alios pauperes.

10.6

§ Sesto.

Quando le parole sono scanda/lose, male sonanti, temerarie, ò pizzicano d’ere/sia, non si catturano quelli che le dicono, con/ sequestrargli li beni emergentis et ex communica /mus § damnati de hereticis perciò si ricerca/ che la propositione sia ereticale, e la persona/ sospetta; e se ella è di natione in cui tale ere/sia fiorì.

10.7

§ Settimo.

Quando l’accusato prova in sua/ difesa più testimonij di quelli del fiscale, come/ in quel luogo, tempo, et occasione, non disse tali// (c.58) parole, delle quali l’aveano testimoniato, as/segnando ragioni de i sudetti, quali non poteano/ essere intese dall’allegati suoi testimonij, per/ avere stato sempre presenti in quell’occasione./ Et in tal caso si lascia andar libero; de cuius/ Ripa in L. in illa tit. de verborum significatione,[134]/ Felin. in cap. 3 loco de probationibus[135] quos refert/ Simanca tract. 13 n. 8,[136] ò si prova che era ubria/co cap. Inebriaverunt 15 quest 1. Simanca ubi/ supra cap 17.[137]

  1. PROPOSIZIONI ERETICALI

Quando un reo è testimoniato da due testimonij di/ aver detto qualche propositione ereticale, e quali/ficata tale, come suole succedere in persone ignoranti,/ delle quali non vi è sospetto peraltro, cioè che aver/ commercio con donna libera, ò publica, pagando/ la non sia peccato, che lo stato delli casati è più/ perfetto di quello degl’ ecclesiastici e religiosi,/ ò altre propositioni somiglianti senza malitia,/ e si emendano riprendendolo qualche persona,/ si suole dare la stessa pena delli bestemiatori,/ e qualche cosa di più, et imparticolare// (c.59) abiuratione de levi.

Benche con coloro che dico/no che lo stato delli casati è meglio di quello/ degl’ecclesiastici, ad esso si procede alquanto più/ mite che anticamente, quando si uguagliavano/ di coloro che erano in fornicatione. Vide Roxas/ in princ. n. 8 cum sequent. De haeret.,[138] adesso in/ questi tempi sempre si presume che gl’uomini/ bassi e vili peccano di ignoranza.

Particolarmente/ vedendo che sono permesse le meretrici, anziche/ pensano non essere peccato; altri più dediti al vitio/ delle donne, in quanto che le vedono così volontieri/ à loro desiderio, e così appena anno errore nel loro/ intendimento, non essendo eretico quello che erra per / ignoranza,onde non deve essere castigato con pe/na di eretico, ne tanpoco hà obbligatione di con/fessione d’aver errato di fede cattolica, e così/ non sarà notato d’infamia, come a lungo lo/ dice Simanca., De cathol. instit. tit. 28 n. 8.[139]

11.1

§ Primo.

Quando propositio dicatur sape/re manifestam haeresim, vide Farin. quest. 185 n./ 91,[140]Simanc. tit. 30 n. 14,[141] in quo differunt prop/positiones erroneae et temerariae Farinac. quest./ 178 n. 32;[142] et inter theologos sic qualitates propo/sitionum tradi solent. Si haeresis definitur falsa sen/tentia vel error circa res fidei in homine christiano// (c.60) post ecclesia iudicium. Secunda propositio hae/retica illa est quae continet manifestam haeresim,/ quà oppositum illius constat in Sacra Scriptura,/ vel est definitum ab ecclesia. Tertia propositio/ erronea, quae opponitur propositioni deducta/ ex propijs fidei. Quarta propositio sapiens/ haeresim est, quae quamvis possit habere catho/licum sensum, circunstantijs verum proferen/tis prudenter indicamus haeresis speciem habere./ Idem est propositio suspecta de haeresi; de his/ vide Canum De locis cap. 1[143];Turricrem. cap 4 Sum./ par. 2[144] et 10[145] Castro lib 1 n.18 de Iustitia.[146]

11.2

§ Secundo.

Quando quis putat propositionem/ erroneam, de qua accusatore sic temere ecclesiam,/ licet non sit haereticus puniendus est aliqua pena;/ Farinac., quest. 179 n. 5 § 1[147] et 2 n.14.[148] Licet non sit/ de praeceptis decalogi et articulis fidei fol mihi/ 32 n 8 et attendi debet an sit simplex, quae simpli/citas quadrupliciter consideratur ut in n. 11[149] ubi supra/ qui dicit n 20[150] et 23.[151] In tali simplici esse posse ma/teria, quando credit praedicatori famoso, vel episcopo/ praedicanti, vel parentibus, ut in n. 25[152] praesentim/ si non dum iudicis competeret, qui propter subtili/tatem errat, et separatur ab ecclesia, minus scisma/ticus est, quam qui propter simplicitatem Farinac.// (c.61) quest. 179 in dubitando n. 16 sed exusatur, n. 17[153]/ quod propter subtilitatem minus errat, et peccat/ n. 24[154] in dubitando, et ita tria requirentur ad con/tumaciam haeresim, 53[155] falsa credulitas, error con/tra fidem, et pertinaciam. Simanc., Enchirid tit./ 2 n 6.[156]

11.3

§ Terzo.

Se le propositioni sono malitiose,/ qualificate propositioni di Lutero, Calvino,/ Maometto e giudaiche, e le persone sospette;/ benche non vi sia più d’un testimonio, e sia / complice. Considera bene la testificatione et/ il modo di dire del testimonio, si cattura e mette/ in carceri secrete con sequestro delli beni.[157]/ Roxas, De haeret. n. 9,[158] cum sequen.; Emeric., in direc./ 3 par. et de 3° modo term. processo[159]fol. mihi/ 517, ibi Pegna fol. 159[160] e nel discorso della cau/sa conforme à quello che dichiara nell’udien/ze, e le difese che fà, non sodisfacendo, si suo/le notarsi nella Consulta, che se gli diano/ tormenti ad arbitrium. E principalmente se il/ testimonio è idoneo. Pegna De direct. quest 6/cum. 90 vol. 3 3a parte.[161]

11.4

§ Quarto.

Se il sol reo confessando il / detto niega l’intentione, senza assegnar alcuna/ ragione che sodifaccia, similmente se li donano// (c.62) tormenti. Roxas, sent. 32 n. 305;[162] Farinac., ques. 181/ n. 50 et 57[163] mihi 71; Simanc.De Cathol. Instit./ tratt. 65 n. 52[164]et titol. 13 n. 17 et 19;[165] idem in Enchir./ tit. 29 n 10[166] et 52 n 7.[167]

Magiormente se le propositioni ch’/egli dice sono di quelle che tengono coloro che sono/ della natione infetta; come sono li inglesi, scozzesi,/ irlandesi et anco francesi, et altre strarnieri con/ vicini a questi. Cioè di negare la potestà del papa,/ le indulgenze, l’adoratione delle sante imagini e/ l’invocatione de Santi, che non vi sia purgatorio et/ altri somiglianti.

Et io ne miei tempi ebbi un fran/cese, che dicendo non esser peccato la fornicatione sem/plice, venne à confessare la sua pertinacia et osti/ natione che lo dichiarò eretico luterano con gl’al/tri errori.

11.5

§ Quinto.

E frà li giudei aver detto che il/ Messia non è ancora venuto, che la legge di Moisè/ è buona e meglio quella di Cristo, che si debba guar/dare il sabbato per festa, che li defunti si debbano/ sotterrare in terra vergine, che si devono involgere/ in un lenzolo nuovo, e si deve digiunare senza/ mangiare sino la mezza notte; digiuno della regina/ Ester, et altre ceremonie della loro legge.

11.6

§ Sesto.

Li mori dicono che Mometto sia pro/feta, che si deve digiunare il digiuno di Ramadam/ e fare.

11.7

(c.63) § Settimo.

Se il reo supera e sopporta li tor/menti, non avendosi più prova, e purgando bas/tantemente l’indicij per li quali fù posto ne tor/menti; si suole sospendere la causa et insieme/assorverlo dell’istanza. Instruct. 14 delle Novis/sime.

11.8

§ Ottavo.

Di tanta qualità può essere il tes/tiomonio, il quale benche sia d’uno, ò essendo di più/ cose che prestino tanta gran prosuntione, che negan/do il reo la verità meriti abiurare de levi, ò de/ vehementi, secondo l’Instrut. 54 delle Novissime,/ ut tenet Roxas ass. 32 n 304 usque ad 306.[168]

E ben/che non abbia sodisfatto con la sua confessione,/ per essere soggetto incapace à potersegli dare tor/menti, come suole succedere in uno che sia rotto/ ò infermo ò vecchio,abiuri de vehementi in pu/blico e può avere tante circostanze, et indicij/ provati con testij che meriti tre ò 4 ò 5 anni di/ galera. Poiche in virtù di lettera d’ accordo, si/ è determinato che giamai s’imponga meno/ d’anni tre di galera; et essendo ricchi s’impon/ghino pene pecuniarie.

11.9

§ Nono.

Quelli che abiurano de vehemen/ti, eschino con l’habito senza barra. Barbos./quest. 193 n. 91 e 92[169] Roxas n. 309.[170]

Benche nell’// (c.64) inquisitione di Saragoza non s’usa, quando io ero in quella/ dell’anno 1640 in ciò ordinò il Conseglio che si mettesse/ à questi tali l’abito di mezza barra. In San Giacomo/ fra molti processi, ne vidi uno nel quale un tale abiurò/ de vehementi, e comandò il Conseglio che stesse per anni/ quattro nella casa della penitenza. E portava l’abito della/ mezza barra, era giudeizante e confesso d’avere di/giunato, senza aver mangiato per tutto il giorno; sapen/do che questi digiuni erano secondo la legge mosaica,/ negando però l’intentione e l’apostasia. Benche in/ questa fù alquanto vario nel principio et alla corda si/ ritrattò, con dire che avea tenuto questo per più meri/torio, stando senza mangiare fino alla notte e che mai/ avea tenuta per buona la legge di Mosè, ne fatto que/sti digiuni con animo di osservare detta legge. Questo era/ discendente di Portogallo, legista e cristiano nuovo./

Un’ altro somigliante hebbi in Lorena, e fu condanna/to in galera, confermando il Conseglio la sentenza.

11.10

§ Decimo.

Se la prova di trè testimonij è bastante,/ benche secondo il dritto bastano due generalmente per tut/ti li casi, e specialmente per quello dell’eresia, come lo dice/ Ant. Butrio, in cap. Excommunicavimus et lib. 1 De haer./ n. 24 in fin.;[171] Albertin. in cap. De heret. in 6 quest. 16 n./13 et sequent.,[172] et altri li quali cita Farinac., De haeret. quest./188 n. 55.[173]

Però come che manca adesso la difesa à cagione// (c.65) che non si dona publicatione di testimonij contesti per /lo meno per imponere la pena ordinaria, come lo di/ce Farinac. ubi supra n 56.[174]

E così provando con trè testi/monij, non presumendosi di aver detto le tali propo/sitioni e dicendo che così come l’avea dette le credea./ Un tal reo deve essere rilassato in vigore della deci/sione di Rota in antiquis, la quale comincia, accu/satus 871 de haeret. Boccin. decis 343;[175] Roxas ass. 20[176] /et 30;[177] Pegna in decis.[178] tit .de duodecimo modo/term. proces. 3a par[179] fol mihi 365, ubi latè refert/quae consideranda sunt, ad hoc ut non praesumatur,/scordato, et Decis. de haeret quest 178 n 22[180] fol mi/hi 5. Cancher., in quest de haeret n. 16[181] fol 421; et/n. 36[182] ponit determinationem factam à Supremo Con/cilio valde arduam fol 423. Albertin., De agnoscen./quest. 24 n. 51[183] quando quis post[184] in furorem/ seù dementiam incidit, suspendi debet excusatio,/ donec ad sanam mentem fuerit reversus; quia/ fortasse resipiscat, et satis furore punitus est. Leg./ Divus Marcus § 1 de offic. Praesid.;[185] Pegna in decret./3 par. com. 3 par. 12 De modis decem hereticorum[186]/ fol. mihi 464; ibi si habet lucidos intervallos,/ ait Principem esse concludendum, ut in detta L. Divus.

11.11

§ Undecimo.

Per pratticare il rigore del dritto/ e rilassare colui il quale avesse detto propositioni// (c.66) ereticali, si ricerca che la propositione ò propos/tioni siano di quelle le quali abbia obligatione/ di saperle colui che le dice, e che le nieghi, come à/ dire: che non vi sia Purgatorio e che abbia tra/scorso poco tempo che l’abbia detto, à segno che non/ si possa presumere di essere scordato. Come si presu/me in tempo d’anni dieci ò più ò meno ad arbi/trio del giudice; Farinac. et Pegna ubi supra. Non/ però nelli fatti gravi, ede consideratione che siano pro/vati del dritto con testimoij contesti, li quali non / patischino eccezione;e che dica il reo, che così l’hà/ creduto, e così deve credere. Farinac. in quest. 178 n. 22,[187]/ cita li dottori e le circostanze che mettono per rilas/ sare colui che sta negativo. Simanc. nell’Enchirid./ tit. 2 n. 6,[188] ait tria requirantur ad faciendi consumatum/ haereticum, adest falsa credulitas, error contra fidem/ catholicam et pertinaciam. Albertin., De agnoscend./ quest. 2 n. 9 cum seq.[189].

11.12

§ Duodecimo.

Se il reo sarà testimoniato di avere/ detto diverse propositioni ereticali, essendo di natione/ ubi viget similes errores, se confessa l’una, e nega l’/ altra grave, e tale che non si possa presumere di que/sta scordato, benche in rigore si rilassasse, conforme/ all’Instrutione di Siviglia dell’anno 1484 come diminu/to; però in questi nostri tempi non si prattica tanto // (c.67) rigore. E se gli dona tormenti, à questi tali à cag/gione che si può presumere che confessi quello che / basti per tenerlo per eretico consumato d’animo et/ intentione e pertinacia, e che per qualche paura; ò/ altro rispetto di dire l’altre propositioni, non si/ presuma in lui più malitia; vide Cancher De/ haeret. quest. 1 n. 57[190] fol. 414 leg. Sic enim est ma/xima diminutio; ponitur ad torturam, sed debet/ .

11.13

§ Decimotertio.

Qualsivoglia dell’impedimenti/ in qualunque tempo che confessava la sua apostasia dimandando misericordia, hà da essere riconciliato con/ la confiscatione delli beni. L. ut officium de heret./ in 6[191], c. penis de heret.[192] fol mihi[193] ad nostrum/ §m final. De haeret., cap. Inter/ clavas[194], cap. de Summa/ Trinitate, l. Hi qui sancta[195], et cap. De apostasia[196],/ Albertin de agnosc. quest. 3 n. 17[197] ei qui ad vitam/ parcitur nisi simulata confessione, et conversio/ne redeat,/ fraudolenter se ipsos potius quam Iudi/ces fallentes, ut in Cap de offic.§ si vero vers.[198]/ provisio de/ haeret. Lib. 6.[199], Instit. 12a ex antiquis/ an.1484 hispal. Vide supplico cap. 3§1 Farin./ quest. 193 n. 38 et 39[200] mette alium così, cioè, ben/che alcuno confessi, non per questo si ha da usare/ con lui misericordia, anzi rilassarlo e nella// (c.68) quest. 190 n 131[201] dice che in Italia non si usa di con/fiscare li beni alli confidenti. Benche sia contro/ il dritto, quando li beni sono di chierici non/ si applicano al fisco, ma alla chiesa, come lo di/ce Alberto Gatto in prax. verbo Inquisitos fol mi/hi 181.

Ma in Spagna tutti li beni delli clerici/ sono confiscati per il fisco. Sanchez nella summ./ tom. 1, lib. 3, cap. 20 n. 25[202] fol. 321 bona confiscantur/ in loco ubi sunt una tantum sententia, et perti/inet ad fiscum, lo dice ancora Simanc. de Cathol./ Instit. 9a n. 90[203] illius loci ubi bona reperiuntur, de/cisum fuit Papae quest. 76,[204] Bald. in l. cunctos populos/ Cod. de Summa Trinitate et fide catt in fine.[205]/ Hoc licet verum sit in puncto iuris non observatur/ in tribunalibus Inquisitionum Hispaniae nisi tan/tum Inquisitoribus lusitanensis, in reliquis/ autem habentur bona tamquam iuris fisci, et ap/plicantur inquisitionis fisco, in qua fuit agita/tus processus. Bona mulieris hereticae, etiam con/fiscantur, quando mulier contrahens sciebat ma/ritum esse hereticum Cap. de haeret.14 de haeret.in/ 6°[206] quae semper praesumitur agnoscere, l. ultima[207]; be/neficia clericorum a die commissi criminis ex decreto/ Congregationis die 18 Iulis 1556 et quod non censerat/ talia beneficia vacantia ordinarij, similis declaratio// (c.69) die 29 octubris anni 1558 dice Farin. nella decis 51[208]/ nell’ultimo di quelle che mette nel fine delli con/sigli, che non efficitur inhabilis ad beneficium/ il riconciliato, che hà beneficio; quod mihi vi/detur valde mirandum in Inquisitionibus Hispa/niae bona clericorum applicantur omnia fisco Regio,/ Simanc., De cathol. instit tit 9 n 90. /§ Decimoquarto[209].

La reconciliatione di questi/ tali si hà da fare in publico spettacolo, quando/ si fà di prossimo, ò in chiesa, e nelli voti si declara/ la confiscatione dal giorno in cui cominciarono à am/mettere il delitto, e se confessò male ò tardi, se gli /dona l’abito e carcere perpetuo. Tardi s’intende/ quando dopo di aver dato la publicatione, e se pri/ma della publicatione due anni, o uno, et anche/ mezzo si confessò nella prima udienza, e quando/ era alla corda, ò prima, essendo così, se gli aggiun/ge la carcere perpetua irremissibile.

Et essendo/ uomo sano, et à proposito per le galere, che/ serva in quelle senza soldo per li primi tre an/ni o quattro, o cinque, ne si può condennare nel/le galere meno di tre anni, et essendo abili per/ tre anni, vi hà da stare perpetuamente confor/me alle lettere accordate, se sono schiave dice/ Cancher., quest. de heret n. 13[210] che non si devono// (c.70) condennare à carcere perpetuo, ne in galera, ma si /devono azzottare; perche sarebbe condennare alli lo/ro padroni, salvo però in quelli casi ch’egli mette/ il citato libro, ò luogo, cioè quando vi fù gran ma/litia.

E così è di bene condennarli in galera, e così l’/hò visto pratticato, et in carcere perpetuo per alcuni/anni.

11.5

§ Decimoquinto.

Li beni delli riconciliati e re/lassati non anno prescrittione di tempo di trenta o/ quarant’anni conforme all’Istrut. 20 di Siviglia,/ Simanc. De cath. Instit. cap. 9 n. 86.[211]; Cancher. in quest./ de haeret. n. 18[212] fol. mihi 375 et n. 45[213] dove tratta delli/ beni vi è qualche schiavo, non è del fisco, ma resta/ libero conforme all’Instrutione 24 di Siviglia. E li vassalli/ si liberano dal dominio delli loro Signori, e la chiesa dal/ ius patronatus. Cancher fol. 412 n 45,[214] Roxas, Singular. 117.[215]

11.6

§ Decimosesto.

Benche alcune propositioni siano formalmente ereticali, dette però da persone ignoranti/ di poca capacità e spirito, travagliati d’umor malin/conico, ò mancanti d’istruzione, per queste, e consimili/ cause, sempre che non possono giudicare, e presumere/ che siano ereticali, ma se bene eretiche Farin quest. 189/ n. 14.[216] Bart. in l. Tutor§ Tutores tit de suspect tutorij[217]/ dicit, potest condemnari tamquam haereticus pertinax, /qui Inquisitori ad aliquid asserenti non credit, et// (c.71) Albertin de angoscen. quest 3 n 11[218] dichiara che s’intende/ che questo quando emenda, ò insegna à qualcuno le cose/ che sono di fede, ò che si purghi di qualche delitto, ò/ che facci à compiacimento la penitenza da lui imposta/ li per li suoi delitti, e così confessando di averli dette,/ e che sapea essere contra quello che tiene la Santa Chiesa./

Negando la penitenza, e dando qualche ragione natu/rale, in virtù della quale si mosse à dire, e credere/ dette propositioni, come una donna di 15 anni molto sem/plice, la quale io conobbi, che disse, non credea / che la nostra Santa Maria potesse restar vergine dopo di aver/ partorito, et un’altra disse, che la Santissima Trinità era una/ buona vecchia, e che non potea nostro Signore Gesù Cristo/ fosse nell’ostia consacrata, e perche non potea capire in/ quella, e così si suole dare qualche penitenza leggiera,/ ò assorvele à cautela, ò abiurare de levi.

Et alcune volte/ non essendo tanta l’ignoranza, potersi avere l’abiuratio/ne de vehementi per quelli che peccano d’ignoranza cras/sa; Vedasi Sanch. De praecep. decalog. lib. 2 cap.7 n. 19 fol./ 191 et n. 20[219]. Siman. Enchir. tit. 13 n. 2,[220] Farin. quest.189 n 14.[221]/ In San Giacomo vidi alcuni processi di certi carcerati fo/restieri per aver creduto alcune propositioni della setta di/ Lutero, li quali confessando che per tutta la loro vita non an/no avuto giamai notitia delle cose di nostra Santa fede, e che/da poco ch’erano venuti dalla loro terra nelle parti dove// (c.72) l’aveano fatto prigioni, per aver falsato il loro errore/ con sincerità, comandò il conseglio che fossero absoluti ad / cauthelam, et abiurando li loro errori. E questi subito si/ ridussero senza avere pertinacia veruna, desiderando/ di essere istruiti nella fede.

Vidi un processo d’un/ inglese, il quale avendo venuto per soldato contra noi, il/ quale essendo carcerato per il medesimo delitto, comandò il/ Conseglio, che si sprigionasse, e si mettesse recluso in un/ convento per un’anno et ivi fosse istruito, il che egli/ mostrò di desiderare. E questo successe in tempo che non / vi era pace con l’inglesi, perche venne come soldato;/ quae requiruntur cognoscantur pertinacia, vide Ant./ de Santorell. de haeret. cap. 1 n 16. 17 et 18.[222]

11.7

§ Decimosettimo.

Definitio haeretici secundum San/chez in princ. Dialogi lib. 2 cap. 1 n. 2[223] fol 191 est error in/tellectus voluntatis contra aliquam fidem veritatem cum/ pertinacia, assertus ab eo qui fidem recepit et ibi 21/ 8 ait esse pertinacem, eum qui sentiens contra Ecclesiam/ paratus est ab ipsa corrigi, dummodo argumentis connvincatis,/ aut à viro ducto, sed non ab ecclesia, ut Castro lib 1 cap. 3/ de iusta heret. Penit.[224] et Cancher. quest. de heret. n. 5 fol./ 336 dicens haereticus est, qui post verum baptisimum accepit/ et fuit sufficienter instructus in fide catholica pertinaciter/ errat, contra id quod scit, ab ecclesia Catholica pro fide teneri,/ sicut oppositum veritatis asserens supra de ipsa veritate// (c.73) dubitans. Sanchez ubi supra n. 3[225] fol 193 tiene che colui/ il quale senta che la chiesa una cosa non la tenendo, egli/ però crede il contrario con pertinacia, sia eretico; Siman./ tit.31 n.9 de cath. institut.[226]

11.8

§ Decimo ottavo.

Quando qualcheduno carcerato di/ coloro che hanno dette alcune delle propositioni delle sudette,/ pretende liberarsi con dire che non sia battezzato,/ alcuni dottori dicono che appartiene al fiscale di pro/ var questo, come Sanch. in praecept. decal. lib. 2 cap. 7 n./ultimo[227] impugnando coloro che tengono l’opinione con/traria, frà le quali vi è Siman. De cathol. Instit. trat. 4/ n.5[228] et Cancher. q. de haeret. n. 5[229] fol 360. E questa secon/ da opinione pare che si deve tenere in virtù d’una di/chiaratione di Paolo 5° fatta à 14 aprile dell’an. 1566, in / cui dubitandosi che certi portughesi s’aveano difeso in / Italia con dire che non erano battezzati, comando sua/ Santità, senza troppo indugiare, che si procedesse contra/ quelli per ragione che se non erano battezzati non aver/ebbero stati tolerati in Portugallo. E così dice Siman. ubi/ supra, idem esse pro baptizato haberi.

Et in conformità di/ questo, hebbi io un moresco in Siragoza, il quale benche/ allegasse et costasse nel libro del battesimo della sua pa/rocchia, che fosse battezzato, tutto che per altro costava/ del battesimo d’altri suoi fatti li magiori, e minori,/ fu riconciliato. E parve bene al Conseglio con esser questo// (c.74) delli moreschi d’Aragona, poiche di questi moreschi e di/ quelli di Valentia si può dubitare, se in alcuni luoghi/ vivono fra cristiani, mentre fra di loro non vi erano più/ cristiani vecchi, se non il paroco, la commare, e le guardie/ quali aveano pensiere di fargli sentire la messa.

11.9

§ Decimo nono.

Quello che naque trà catholici, e/ fù battezzato d’infedeli, torna in obbligatione che venendo/ frà cattolici può essere forzato a vivere da cattolico, benche/ fino à quell’ora non abbia stato istruito. Sanch. in praec./ decal. lib. 1 cap 7 n 17,[230] et est communis resolutio inter Te/ologos late Anton. Santarel de haeret. cap. 1 n. 7 dub. 2 n. 12.[231]

  1. FATTI ERETICALI

Quando contra alcun reo vi è testimonianza di aver fat/ to ceremonie della legge mosaica ò di alcuna setta, essendo/ la persona sospetta per essere da parte et origine della leg/ge ò setta, benche non vi sia magior prova che di un testimonio,/ come si è detto nel lib. 2 § 3, si determina che sia carcerato/ in carceri secrete con sequestro de suoi beni, e si facci la / causa.

12.1

§ Primo.

Se confesserà il fatto per il quale fu testi/moniato ò altro somigliante, negando l’intentione, s’egli/ è bastantemente testimoniato, e di più de fatti più volte// (c.75) reiterate à diversi, ò aversi dichiarato con alcune per/sone, qualmente facea le sudette cose con osservanza / della detta legge ò setta, e persuadea ad altri che l’/osservassero, dicendo che erano buone per potersi salva/re, e che la legge di Gesù Cristo non era buona, e cose si/mili, in rigore deve essere condennato, e rilassarsi con / la confiscatione de beni.Farinac., d. quest. de haeret 179 n. 54[232]/ fol. mihi 71. Roxas de haeret. 1 parte n. 136 cum sequen.[233]

12.2

§ Secondo.

Li rilassati sempre escono al spettaco/lo publico della fede, ò nella chiesa, salvo che non sia/ d’alcuno fugitivo, nel qual caso conviene farsi prima che s’/ abbia à fare detto spettacolo.

12.3

§ Terzo.

Benche anticamente si pratticasse il ri/gore di rilassare coloro li quali confessavano il fatto, ne/gando l’intentione, tutto che la prova non avesse stata/ sufficiente, essendo nulla di meno di fatti più volte reitera/ ti. Così lo dice Roxas de haeret. 1 par. n, 136,[234] Farin., quest. 176/ n. 54 cum sequen.[235] Adesso però non si usa con tanto rigore,/ e del più ordinano dandogli la corda, acciò confessi l’/ intentione, Cancher. in quest. de haeret n. 69[236] fol 419 e s’/ egli tiene la corda, e non s’hà purgato sufficientemente/ abiuri de levi ò vehementi; s’egli donano altre pene/ uti sup. cap. 2 § 2 benche li sospetti, e l’indizij che sono / in ordine al fatto siano più vehementi di quello in ordi/ne al detto, mentre che dimostrano magiormente depravato// (c.76)l’animo li fatti che li detti Roxas sess. 32 n. 305,[237] Fari/nac., quest. 179 n 61.[238]

12.4

§ Quarto.

Se la prova fu solo d’un testimonio, et/ il reo di natione sospetta, hà da esser tale che non patisca/ eccezione per potersegli dare la corda E benche sia complice,/ si roti per testimonio d’eccezione, considerando bene se quello/ ch’egli testifica è così tale della quale assegni si buona ragione/ che sodifacci per potersi tenere per verità, e più s’egli è paren/te. Vide pro utraque parte Farinac., quest. 185 n. 131 et 139[239] et/ quae indicia sufficiant ad tormentum, et n. 144 et 142 et 143,[240] Si/manc., Enchirid.tit. 52 n. 13[241] cum seq. et n 34[242] ait levia indicia com/minatione purgari.

12.5

§ Quinto.

Essendo dell’intutto negativo del fatto del quale/ vi è sufficiente prova, e di cosa così grave che non si possa presume/re d’essersi scordato; hà da essere rilassato, ut supra Farinac., quest./193 n. 100[243] fol mihi 314.

La prova non basta che sia di testimonij/ singolari, atteso che ex pluribus imperfectis non sit una perfecta/ probatio in causis criminalibus, come peraltro si fà nelle civili./ E così io non condannerei giamai alla pena ordinaria di rilas/satione à colui che non avesse trè testimonij contesti ex loco, et tem/pore, e per lo meno con due contesti, et altri singolari con cir/costanze in forma, e d’essere di natione infetta, come sono li cri/stiani nuovi della natione ebraica di Portugallo.

Trattandosi di/ causa di giudaismo, nulla guardando che anticamente con testimonij/ singolari si dava la pena ordinaria con trè ò quattro testimonij;// (c.77) poiche secondo la benignità de nostri tempi, basta per darsi/ la corda, benche per altri tanti potevano essere li testimonij, e/ di così particolari, che si potea praticare il rigore antico./

E tenendo la corda avendo molti testimonij singolari, si può da/re pena estraordinaria grave, di abiuratione de vehementi con/ pena della metà de’ beni./ Et avendo prova semiplena contra di altri complici, si dà / la corda in caput alienum; Roxas sess.34 n. 315 et 316,[244] Simanc./ Enchir. tit.12 n. 23. Ma se egli confessa se gli da la corda in/ caput alienum, ut in detta sess. 34 ma in caput proprium per/ la diminutione, se allora ò in qualsiasi tempo confesserà prima/ di essere consegnato al braccio secolare, deve esser ammesso/ alla reconciliatione. Così lo dice Pegna ubi supra fol. mihi 286 lettera/ C, Cancher. fol mihi de haeret. in quam cap. 16 n. 4[245] et idem Pegna,/ quest. 12 com. 37, 2 par.[246] fol. mihi 289, mette il caso del Dolcino/ eretico, il quale benche confessò haver detto, fatto e predica/to molti errori per alcune commodità ò delettatione, e non per/ che così li credea, fù rilassato; Farinac., quest. 193 n 38 et 39[247] met/te alcuni casi, nelli quali non s’usa misericordia con li confi/tenti. Ma nelle nostre Inquisitioni di Spagna non si prattica/ tal rigore, ma però vi è Breve che comanda di eseguirlo.

12.6

§ Sesto.

Quando vi è prova di diversi fatti, confessando l’/uni e negando gli altri di tale gravità e qualità che non si pre/sume di essersi scordato, in rigore deve essere rilassato Roxas/2a par. sess. 21 n. 233[248] Instit. Hispalesis 161. In fatti gravi e // (c.78) segnalati, ne i quali non si può presumere scordanza, vide/ Farin. de haeret. quest. 196 n. 13 et 18,[249] e questo s’intende tutto,/ che unitamente abbia confessato l’intentione e credulità e / pertinacia.

Ma se vi è qualche presuntione di scordanza, di/chiarando altri casi e complici, de i quali non si è avuta / prova, e se sono vivi et in parte nella quale si può procede/re contro di essi, e principalmente se sono parenti non sarà poca / pena dargli la corda come diminuto; Roxas, sess.23 par. 2 n./ 24 et 25,[250] Farin., quest. 181 n. 34 et 35.[251]

E perche in questi tem/pi si và con molta consideratione in ordine di dare la corda al/li diminuti, non essendo di cose gravi; si suole lasciare di/ darla, perche avendo confessato quello che lo fà eretico forma/le, non si presume taciturnità e maturità nelle cose mi/nori Roxas sess. 22[252] e così si lascia ad arbitrio, perche si tro/va per esperienza, che per non scoprire li suoi parenti con/ li quali fecero altre cose, le negano anche alla corda. Vide/ Farinac. d. quest 185 n. 135 § 8 et n. 136[253] ubi decretum Pauli / 5i et Pij 5i anno 1640, havendosi da una inquisitione sen/tentiata una giudea à rilassarsi per negativa convinta per/ sei testimonij.

Li quattro contesti complici netti e molto strettamente/ congiunti, quasi tutti, usò il Conseglio tanta pietà, che coman/dò segli dassero li nomi della publicatione acciò si vedesse come/ la testimoniano li suoi parenti et eredi, che si convinces/se, come fece.

Benche al principio dissero che mentivano et ha/vendoli sententiati a riconciliatione, à carcere perpetua // (c.79) irremissibilmente, e cento zotte. La magior parte del Conseglio/ gli levò le zotte, poiche alla reconciliatione non si devono/ dare zotte, quando non vi sono altri delitti atroci e revoca/tioni. E furono cinque voti da una parte e quattro dall’altra,/ che fù molto benigna; ma fù più l’altra di dargli la publi/catione con li nomi, e poscia pare sugettione e cosa nuova/ contro il versicolo provisole essere al’Istruzione che l’ordi/ne era dargli la corda in caput alienum, e quando confesserà/ si ammetterà à reconciliatione.

12.7

§ Settimo.

Se il reo contra tutte le cose fatte delle qua/li è stato testimoniato, e niega quelli degl’altri complici, con che/ vi è prova bastante che l’abbia commesso, e publicato, solo/ dichiara alcuni morti assenti, ò di già castigati, di sorte tale/ che chiaramente si conosce malitia, in rigore ha da essere/ rilassato e prima torturato in caput alienum; Farin., quest./187 n 133 § 8[254] fol mihi 279 et vide Simanc. tit. 1 §12.[255]

12.8

§ Ottavo.

Quando la denunciatione non è di cose tan/to gravi; la prova non è bastante de complici, l’ammetta/ à riconciliatione dandogli prima la corda in caput alienum./ E non si dice propriamente caput alienum, nec in proprium pro/pter maxima determinatione, ò si sentenza alla corda, co/me diminuto, e dopo si torna a sententiare alla reconciliatione./ Cacher., quest. de haeret. n. 51[256] fol 414 ibi si non est maxima/ deminutio ut refert vidisse torqueri seum iussu Concilij Supre/mi in simili casu.

Benche conforme alla pietà di questi // (c.80) tempi, magiormente avendosi altra prova contra complices/non si suole dare la corda Roxas sess. 20[257] e così se la pro/va non è più che semiplena contra complices si dona la /corda Farin., quest. 183§ 8 n. 133.[258]

12.9

§ Nono.

A quelli che il Santo Officio condanna ad es/sere rilassati, si deve brugiare dalla giustitia secolare./ Villadiego contra haer.cap. 15[259] ubi si quis in sua non manserit/ mittatur foras, sicut palmas et arescet et colligit/ eum, in ignem mittatur et ardet.

Il giudice secolare/ eseguisce la sua sentenza conforme alle leggi del Regno,/ e l’ordini che ha, senza vedere più processo, e si deve/ votare qualmente alcun giudice.

Come successe in San Gia/como, si trovi attualmente nella chiesa dove /è il rilassato, comandò il Conseglio che uscisse fuori il giu/ dice secolare per dare la sua sentenza, vide l’immunità/ publica qui abiuravit de vehementi publici, et etiam qui fu/it reconciliatus non est inhabilis ad beneficia etiam cathedra/lia secundum Farin. Decis. 51 lib. 1 d. cap.[260] et Seraphinus in addit./ in Acugna de Sollut. N. 9[261] fol. 181, Cancher. in quest. de haeret./ n. 61[262] fol. mihi 421, dice che si ricerca per dare la pena ordinaria/ che il fatto sia confermato, e che non basta la prova di due testi/monij e ceremonie di quattro che sogliono custodire, e custodi/re li mori nello scorticare delli ..[263] perche solo probatur/ pars ceremoniae et delicti.

Un’altra cosa riferisce d’un mo/ro, il quale confesso d’aver ucciso un’animale con le// (c.8) ceremonie di moro, a parole confessò che prima avea/ morto. Benche confessò la ceremonia e l’intentione, non/ fù riconciliato ma condannato con pena straordinaria/ la quale confermò il Conseglio. Beneficia haereticorum/ à die commissi criminis vacant et resignare ea non pos/ sunt, et sunt reservata Summo Pontifici ex decreto Pij 5i/ fol. 29 an. 1555 quod refert Locatus in prax. fol.mihi 491.[264]

  1. VOLONTARIJ CONFITENTI

Con li volontarij confitenti, che prima di essere testimoni/ati vengono à denunciarsi confessando sirenamente li suoi/ delitti, è cosa molto conveniente e ragionevole, che se gli/ usi pietà e misericordia.

Poiche nella legge vecchia à/ quello che era convinto di furto gli davano in pena di/ pagare cinque volte più, che non valea la cosa rubata;/ e se confessava spontaneamente solo pagava la cosa e/ la quinta parte di più come lo dice il cap. dell’Esodo/ et il cap. 5 de Numeri secondo l’opinione di Nicolò d’/ Assia. Et è opinione di Santo Agostino nel citato luogo, et / anco la legge naturale ce lo insegna nell’esempio di /Dacio, che porta Terentio, e fece l’editto de iure fisci./

E così presentandosi un reo spontaneamente, confessando/ appieno prima di essere testimoniato, benche si presuma// (c.82) che lo facci per paura che altri complici catturati non/ lo testifichino; si prattica di non carcerarlo nelle carce/ri secrete ne tampoco in altra parte, salvo che per qual/che motivo, non convenga di metterlo in alcun luogo dove/ non possa essere pervertito, et affascinato.

E tenendo ordi/nariamente la città per carcere, ò la sua casa, e si fà la causa,/ s’egli è minore providendolo di curatore, se ratifica nelle/ sue confessioni avanti di quello e conchiuso, si sententia./

Avendo confessato quello che lo dichiara, e lo fà eretico/ formale; essendo maggiore d’anni 14, e se è donna d’an/ni 12 che nella sala sia riconciliato con l’abito, e confi/scatione de beni, consultandosi prima col Conseglio per/ magiore sicurezza; essendo contra l’Istruzione non uscire/ in publico, e di subbito se gli toglie l’abito.

In San Gia/como vidi che alcuni giudeizanti di questi volontieri/ e spontanei, che per essere più secreto il fatto offerivano/ invece della confiscatione de beni somma poco più ò me/no di quello era la valuta di detti loro beni. Si consultò/ col Conseglio, il quale rispose che se gli lasciassero li beni/ senza venderli, dando quella quantità che parve al Tri/bunale.

13.1

§ Primo.

Quando non vi sono più prove, ne si/ spera di prossimo che la dichiaratione del reo, benche d’alcu/ne congetture, e da quello che confessa si presume che sia/diminuto, si hà da ricevere la sua confessione come la // (c.83) farà secondo la dottrina di Bartolo in l. Aurelius § ibi/dem quest …[265] n 2 . ff. de liberis legatis[266] et Giul. Clar. par./55 n. 15 et 16[267] acciò che quello confessi il delitto possa/ interpretare la sua confessione. Bald. in addit. Specul./ De pos. 5 col. et in cap. 1 n. 1 et n. 11[268], Roxas in Enchirid./ par. 1 a n 149.[269]

E così avendo confessato l’intentione con/ credenza e pertinacia, reducendosi, hà da esser ammes/so à reconciliatione seccreta, come si hà detto, et alcune/ volte essendo minore, senz’habito e senza confiscatione/ di beni, quando si sà che non fù metu probationis, e che/ non vi furono espressi, consultando però prima col Conse/glio per essere contra il dritto, et istruzione 4 et 8 di/ Siviglia./

Ita in duobus causis consulto senatu mihi/ responsum fuit, et ut si in sententia declaratur fuisse/ disputatum ab Illustrissimo Inquisitori Generali in bonorum confiscatio/ne confiscantur.

Se non è reo de i forestieri, poiche/ già vi è ordine del Conseglio per potersi fare senza/ l’abito e senza confiscatione lictera accordata a 22 di/ aprile et assoluti ad cauthelam, quando non aveano/ prima stati ristruiti, et avendo bastante notizia del/la nostra santa fede.

Questi forestieri che si riconciliano, si/ fà con la sola loro confessione senza più udienza,/ accusatione, ne consulta; come lo notò il Conseglio in / una causa di Saragoza dove sogliono mettere accusationi// (c.84) e dopo sententiare con consulta.

Come l’osservai in una / Inquisitione la confessione fatta dal reo con prigionia non/ bastante, ò perche non vi fù prova, ò con presuntioni leg/gere, ò perche fù fatta per errore la prigionia. Si dubbi/ta se in virtù di questa confessione possa essere condenna/to à farsi la sua causa, die quo scit patet in cap. 2 de ac/cusation. et ita pratticatum fuit in conc. Sanctae. Inquisitionis anni/ 1642 ut testatur Palus in suis votis fol 174 Hispalensis an/no 1652.

13.2

§ Secondo.

Quando questi tali rei sono minori/ di an. 15 e magiori di an. 12, le femmine di anni 14 poco più/ confessando l’errore quale commesero prima delli detti anni/ 12 ò 14 senza troppo riguardo di quello che l’Istruzione/ 12 da Baldo dispone, che abiurino li errori quali ebbero/ durante la minore età essendone capaci, come lo sarebbe/ mancandogli anno uno, ò poco più.

Già in questi tempi/ si prattica l’assolutione ad cauthelam senz’altra pena/ che porti infamia, salvo però alcune penitenze spirituali/ raccomandandogli ad alcun teologho che li confessi e l’/ istruisci. Il che per essere contra detta Istrutione sarebbe bene / consultarlo col Conseglio, non essendo delli detti forestieri.

Que/sto stesso hò udito praticarsi anche con magiori con ordine/ del Conseglio, quando pure peccano di malemonia, e poca/ capacità e scrupolosi come al cap 1 § 16.

13.3

§ Terzo.

Li confitenti spontanei benche abbiano successi// (c.85) qualche testimonianza non avendo errore nell’intendi/mento, cum quamvis sit orrendum opus exterius nullum/est quod sit vere haeresis cap. dixit Apostolus 24 ques./ 8 ibi qui errat et parati sunt corrigi, numquam inter/ haereticos computandi cap. quicumque, De haeret. in 6,[270] Castro/ de iusta haeret. punit.lib 1 et 5,[271] Thomas 22 questio 11 art./ 1. Roxas, de haere.t à n. 34 usque ad 40,[272] Albertin. in rubr./ de haeret. in 6 quest. 1 n. 22[273] quest. 13 n. 4[274] ponit quicumque/ quae requiruntur, ut quis propriè dicatur haereticus. E/ così nelli confitenti spontanei, li quali benche abbino/ commesso qualsi sia delitto, dicendo che non ebbero er/rore nell’intendimento, ò altro delle cose si ricercano per/ dichiararli e farli eretici consumati e formali.

Può/ essere che così sia, cioè che non abbiano avuto errore/ nell’intendimento, e se gli deve dare credito alle loro con/fissioni, repugnandoli si bene nel principio et aver/tendoli che non tralascino per paura di dire la verità.

13.4

§ Quarto.

Così confessando spontaneamente alcuno di/ aver fatto ceremonie giudaiche, ò di qualche setta ò vero/ di aver rinegato in Algeri, negando l’intentione, et il/ resto che lo fà eretico, assegnando qualche pretesto,/ colore, e causa che lo spinse a far questo.

Come è ordi/nariamente il rinegare in Algeri per poter uscire da quel/ paese. Et un altro caso io vidi, che un cristiano/ vecchio innamorandosi di una moresca per guadagnarla// (c.86) a suo gusto domandandogli quella che facesse[275]/ la fece, questo fù assoluto à cautela in Saragoza, nell’/anno 1618 per ordine del Conseglio.

13.5

§ Quinto.

Benche ciò si siegua ordinariamente, io però/ ebbi un altro caso in Maiorca d’uno delli mori di caccia/ti da Spagna, che avendo andato in Algeri e poscia cattura/to si presentò, e confessò alcuni atti di moro, quali à me / parvero essere molto volontarij. E l’uno era di aversi/ casato con una mora, negando sempre l’intentione, et/ esaminando li contesti quali aveano catturati con quello,/ mi parve che per paura di essere da quelli testimonia/to si avesse presentato. E lo sententiai che abiurasse de ve/hementi, avendolo trattenuto alcuni giorni, acciò dicesse/ la verità, communicandolo col Conseglio; gli parve bene/ che frà tanto venne egli à confessare intieramente quello che/ fù bastante per riconciliarlo.

Questi di farli abiurare/ de vehementi, benche siano spontanei si prattica allo/ spesso in Roma, e così lo nota Pegna in direct.quest. 34 n. 59.[276]

13.6

§ Sesto.

Il clerico riconciliato la prima volta dice/ Farinac. in decis. 51[277] la quale è di quelle che sono doppo li/ Consigli che non è inhabile per ritenere, et ottenere be/neficij.

13.7

§ Settimo.

L’Inquisitori possono assolvere un/ eretico occulto, così l’insegna Diana par. 1 tratt. 81 resol./35[278] fol mihi 400.

13.8

(c.87) § Ottavo.

Nell’anno 1679, si trattò nel Conse/glio come un eretico luterano naturale di Amburgo/ dove vi era la libertà di conscienza fatto schiavo in/ Algeri rinegò, et approdando in Spagna, si presentò,/ ma non volle ridursi alla nostra santa fede, ma os/servare la sua setta. E procurò d’introdurlo per/ molti mezzi imaginabili e buoni termini, senza/ imprigionarlo, anzi con accarezzarlo e se non si vo/lesse convertire che uscisse da Spagna con pena di 200/ zotte, poiche solamente si permettono in Spagna li/ vassalli del re di Ispagna in virtù degli articoli/ della pace, non cagionando però scandalo.

  1. RITRATTANTI LA LORO CONFESSIONE

Quando uno ritratta la sua confessione quale avea/ giuridicamente fatta, tanto più se fù in differenti/ udienze, senza aver stato alla corda e tenuto per/ impenitente, e così come tale, benche non abbia/ processo prova piena per testimonij ha da essere rilas/sato; in vigore di Roxas sess. 25,[279] Farin., quest. 169/ n. 20 cum sequi.[280] vide etiam quest. 187 n. 75[281] fol mihi/ 214 e nelle nostre Istruzioni di Siviglia cap. 15/ Cancher. in quest heret n 69 et 70.[282] Nam delictum per// (c.88) Confessionem plenariè constat, et per revocationem effi/citur reus impenitens et negativus Cap.absolvendi/ §proces de haeret[283].

Benche prima s’abbia molto da/ considerare qual sia il soggetto e le ragioni quali ad/dusse, così quando confessò, come quello che revocò la / confessione.

Poiche io ebbi un certo tale il quale ben/che molto prima di essere posto alla corda avesse confes/sato, poscia si ritrattò, senza dubio per paura della tor/tura, atteso l’apprentione ch’ebbe quando al fine/dell’accusa vidde il fiscale, ricercò che fosse esposto al/la tortura.

E così può essere che taluno sia cotanto/ pusillanimo e timido, che gli basti questa paura a scu/sarlo, e così avendo considerato il tutto basti che se gli/ dia la corda, acciò si assenti nella verità.

Un’ altro ca/so io ebbi in Siragoza l’an. 1633 d’un francese, il/ quale spontaneamente confessò d’aver stato luterano in/ Toledo, e riconciliato dopo esser carcerato, perche avea/ detto che era luterano e che avea ritornato alle carceri/ in Madrid, benche senz’essere posto alla corda, confessò/ essere stato nelle carceri per forza, e nel discorso come/ avea stato luterano, e riconciliato in Toledo. Dopo di/ alcune udienze la revocò e ritrattò, dicendo, come tut/to quello che avea confessato, che mai era stato eretico/ma cattolico, anche nella sua terra, e luogo non vi era/no eretici, e così suo padre, come prima avea detto era // (c.89) cattolico, e così a lui avea insegnato, avendo stato sen/tentiato ad essere rilassato. Il Conseglio comandò che/ se gli desse la corda, et avendola tenuta, se gli donò/ pena straordinaria, abiuratione de vehementi, publica/ vergogna e disterro perpetuo dal regno.

Nelle difese/ si trova qualmente nella sua terra non vi erano eretici/ e così suo padre com’egli erano cattolici, senza avere/ riguardo a quello dice Roxas nella sess. 25 n 265,[284]/ che colui il quale confessò alla corda, avendo rati/ficato passate le ore 24 che non abbia piena prova/ di testimonij hà da essere rilassato.

Ma ora non si/ prattica questo rigore, come lo dice nella quest de/ heret n 7 fol mihi 613 e Siman., trat. 13 n. 14[285] ait/ haec verba, ultimae confessioni standum est, ut quis/ penitens habeatur, il che à mio parere è di colui/ che deve essere rilassato tamquam impenitens. Poiche ne/gando nell’ultimo quello che avea confessato, del/ che stava bastante testimoniato per testimonij e con/fessione ricevuta, e con la retrazione si fà impeni/tente; dico che questo è il mio parere, e non d’altri.

14,1

§ Primo.

Quando la confessione si fece alla/ corda in ordine al modo come possa la cosa avendogli/ significato la sentenza, e passate le ore 24 quando/ la deve ratificare, la ritratta, se gli replica la cor/da una o due volte, salvo che non fosse sufficientemente// (c.90) torturato in conformità della testimonianza, forze et/ età del reo, et altre circostanze. Vide Pegna in direct.3 p./ tit. de tertio modo term. process. com. 79[286] fol mihi 522,/ Simanc., De cathol. instit.tit. 65 n 80[287] cum sequen., in/ titut. 15 de Siviglia, Roxas sess. 31 n. 331[288] ques. 185 n. 124/ Instit.15 di Toledo, fare la ratificatione passate le 24/ ore, dopo la confessione così fatta alla corda; poiche/ facendosi altrimente è valida, quia videtur eam fe/cisse metu tormentorum, ut in lib 1 D quest. et cap. 15 ques./ 6 Istrut. di Siviglia, e se gli dona la corda sufficiente/ ò replicata. Mai si ratifica passate le 24 ore, dicendo/ che quello che dichiarò fù per paura della corda e non per/ essere così la verità, non si replica più la corda, poiche/ sarebbe un procedere in infinitum, se ogni volta che si/ ritratta si avesse da replicare la corda. Onde se gli dà/ pena straordinaria, giudicando in conformità della prova/ che vi è, secondo la verisimilitudine dell’istessa, e da quello/ che si cava dalla confessione del reo, Instruct. 15 di/ Siviglia.

E questa pena suole essere abiuratione de ve/hementi, galere ò zotte, ò pena pecuniaria secondo la/ possibilità del reo; avendo io veduto che il Conseglio hà/ condannato alla metà delli beni, et un anno comandò in/ Galitia il Conseglio che l’abito di mezza barra, quattr’/anni nelle carceri della penitenza almeno la portò. Però/ non mi pare che dicesse la sentenza che stesse nelle carceri// (c.91) della penitenza quattr’anni, questo si che portò l’abito/ di mezza barra, fin tanto che ottenne la dispensatione, / benche non dichiarò il Consiglio, se questo avea da portar/ l’abito nella carcere ò non.A me pare cosa nuova, che/ non dovea portare l’abito più che nel tavolato.

14.2

§Secondo.

Se damentre il reo si trattiene nelle/ sopradette confessioni, e revocationi, sopragiungesse magior/ prova e tale che sia bastante per la pena ordinaria si deve/ esigere, sententiandolo di nuovo, benche la prova che so/pragiunge non sia più che d’un testimonio. E vidi in San Gia/como un processo, nel quale il Consiglio divenne che si re/plicasse la 3a volta la corda.

14.3

§ Terzo.

Se la retrattatione non è di tutto quello/ che hà confessato, ma d’alcune cose, benche sostantiali/ delle quali non era testimoniato, come che non hà ratifi/cato e nello resto dichiarando altre cose, e l’animo e l’in/tentione, e la pertinacia, assegnando altre cause, e ragioni,/ della sua retrattatione, che sodifaccino, se non ne fà/ molto caso di quello che ritrattò, e così si ammette a recon/ciliatione ut supra.

Non però se la retrattatione la fà per non incol/pare li complici, parenti ò amici, come suole succedere./ Et in questo caso deve esser rilassato, benche in questi tempi/ vi si usa benignità, e rare volte si rilassano, benche s’/ abbia prova piena avendo confessato di se stesso quello/ che basta a reconciliarlo, et altre cose fuori di quelle/ delle quali è testimoniato.

14.4

(c.92) § Quarto.

Quando il reo è vario nelle sue con/fessioni contradicendosi in alcune cose, ritrattando l’/altre, benche non siano gravi, vi sono pro utraque/ parte opinioni, se questo è bastante indicio per dar/gli la corda, Peg. in direct. 3 p. quest. 61 n. 110 lettera B/et D[289] cum sequen.; e così se gli dona ad arbitrio; se la/ cosa che varia ò ritratta è di sostanza, idem Pegna/ ubi supra lettera E et paulo inferius ponit causas, cum reus/ sepe vacillat, et ita indicio prudentiali relinquendum/ est, an delictum de quo est revocatio seu variatio con/siderabile sit, ad hoc ut quis pro diminuto habeatur. E/ così in questi tempi per lo più se gli da la corda per la / diminutione accioche si assenti nella verità, come alli/ diminuti, salvo però che di quello non sia testimonianza, e si/ conosca che quello ritrattò fù cosa che prima havea/ detto con poco fondamento.

  1. RICONCILIATI RILASSATI PER DELITTI

Quando un reo è confitente per poter essere riconci/liato, se unitamente hà delitto d’aver ucciso qualche/ officiale ò ministro, facendo resistenza nel volerlo cat/turare, ò in altra occasione impedendo la retta // (c.93) amministratione del Santo officio, ò pure aver ucciso/ a quello che depose e testimoniò contra di esso, ò suoi,/ ò contra qualche reo.

Questo tale reo, benche per il/ peccato dell’eresia confessandolo e dimandando mise/ricordia merita la reconciliatione in forma ut supra, per/ l’uccisione fatta però hà da essere rilassato al bra/chio secolare conforme al Breve di Pio 5° il quale/ comincia, si de progredendis, il che vidi praticato/ in Saragoza in alcuni processi contro certi moreschi./

E come che paresse il peccato di eresia, tengono/ concordato di non confiscarsi li beni delli moreschi,/ e solo applicavano dieciò o venti scudi per opere pie,/ a questi tali che aveano commesso simili omicidij/ li condannavano à qualche pena pecuniaria, una/ parte alla parte e l’altra al fisco, et uno fu di/ parere di confiscarsi li beni, ma il Conseglio non / l’approvò. Sarebbe di ciò la causa, perche in quel Re/gno conforme al foro non vi è confiscatione, se non/ per il crimen di lesae maiestatis.

Similmente nel processo/ d’un soldato nobile, il quale per il delitto dell’eresia/ abiurò de vehementi, perche solamente era sospetto, et/ avendo ucciso un ministro che avea licenza di cat/turarlo, per la stessa sentenza fù condennato/ dal braccio secolare. Et il giudice secolare ubiden/do il comando dell’inquisitori, et alla sentenza di // (c.94) relassatione, senza udir il processo, lo sentenziò.

  1. PARTICOLARI DELITTI

Quello che rubba il Santissimo Sacremento non si tiene/ per eretico, ne si giudica tale, e così non si castiga come tale,/ Farin., ques. 168 n 75.[290] Ma quello che lo porta seco per difen/dersi da suoi nemici, come l’usavano in Catalogna, vi è/ ordine del Conseglio di procedersi contro questi tali, e dargli/ la pena ordinaria.

16.1

§ Primo.

Quando un reo commette delitto in offesa/ dell’imagini sante, oltragiandole con opere e con parole/ et essendo di ciò appieno testimoniato, niega l’intentio/ne et il fatto, essendo di natione sospetta et infetta di que/sta eresia, hà da essere torturato. Siman. in Instit. 1 n 1[291]/ dove dice che questi tali sono gravemente sospetti d’eresia,/ e così benche tenga la corda non avendosi purgato a/ sufficienza, se gli può dare pena estraordinaria con l’ab/iuratione de levi, ò de vehementi. E se confesserà il/ fatto e l’intentione, e che hà sentito male della ve/neratione delle immagini sante con pertinacia, sarà/ riconciliato come supra; essendo pertinace senza volersi/ ridurre, hà da essere rilassato Siman. de catol.[292]/ 33 in fin,[293] Farin., quest. 178 n 53 § 2[294] fol. // (c.95) mihi 11 Repert. Inquis. verbo ereticus[295] fol 415 prius/ quam fieri debent ad eius convintionem quae in fra/ cap. 11 de pertinacibus notavimus.

16.2

§ Secondo.

Quello che mangia carne nelli/ giorni prohibiti e quello che di nuovo battezza/ al battezzato, credendo che si possa fare, e che la / chiesa non lo può proibire, concorrendo le cir/costanze, si presume eretico, il che dice Sanchez,/ in princ. decalogi lib. 2 cap. 8 n 5[296] acciò che si giu/dichi per eretico esterno, e nel n 16[297] che alcuni/ peccano di omissione, non entrando nella chiesa/ ò non inginocchiandosi, quando s’alza il santissimo/ Sacramento.

  1. DI COLORO CHE FANNO QUALCHECOSA IN DISONORE DEL SANTO OFFICIO

Quando il reo hà detto ò fatto qualche cosa in / disonore del Santo Officio, fingendo essere ministro di/ quello, usando alcuni inganni, si deve molto con/ siderare il danno da che ciò resultò, ò potea resul/tare. Come se fingesse ò facesse Algozino, segretario,/ o Inquisitore, poiche tali cose può fare che meriti/ molti gravi et esemplari castighi; e se per questo// (c.96) mezzo farà alcun danno fingendo di pigliare in/formazioni, e che lascerebbe di procedere più innan/ti, e li prenderebbe in amicitia, essendo così soli/to di procedere per ordinario. et hò veduto molti/ di questi tali uscire al publico spettacolo, e rice/vere cento zotte e cinque anni di galera Simanc./ de cathol. instit.tit. 47 n. 91 et 92[298] enchir.tit.67 n./ 19[299] e se li comanda di restituire quello che con co/lore dell’officio avea truffato L § qui se pro/ milite,[300] heret. ff. de falsis L 1,[301] de accig L 1 de/ convit. L. penultima de crimine stellinatus[302] lib 2 /tit 7 par 7, Ioan Bela de delictis cap 13 n 17.

17.1

§ Primo.

Ma però se il farsi ministro non / fù che per liberarsi da qualche affanno et imba /razzo nel quale si trovava, e non cagionò alcun/ danno il fingersi ministro, se alzò verga, ò fece/ che si scrivessero cose di fede, se gli dona qualche/ disterro ò pena pecuniaria. E se solamente non fù/ più che dire d’esser ministro, se gli da pena mol/to leggiera et in secreto Menoch. de arbitr. lib 2/sent. 4 cas. 306 n 14.[303]

17.2

§ Secondo.

In Logronio vi fù un giovane di/ anni 14 che falsificò alcuni comandamenti per cattura/re alcuni familiari, e li lasciava andare dando/gli[304] reali per ogni anno, incarendogli// (c.97) che si presentassero in tal caso dove stava il fiscale,/ a nome di cui andavano li detti comandamenti, e così/ per questo, come perche non facea firma ò sottoscri/zione, come anco per esser figlio di un familiare/ e di gente nobile, fù disbrigato con la sola ripren/tione senza sentenza. Benche è verità che al Con/seglio parve molta pietà et indulgenza.

  1. DI COLORO CHE SONO D’ORDINE SACRO SI CASANO

Quando vi è prova, e quando un religioso, benche/ sia fratello converso, purche sia professo, ò altra/ persona d’ordine sacro s’abbia casato, si procede con/ tra di essi che si sono casati due volte, dandogli la/ stessa pena ut supra in capitolo precedenti.

E più al/ quanto grave, secondo le circostanze che li rendono / sospetti di Luterani, non però li donano azzotte, ne / mitrone Cancher., in quest. de haeret n. 70[305] fol. 433 et n. /71,[306] Simanc., Enchirid .tit.12 n. 2 et 3[307] dice che li frati/ che si casano sono grandemente sospetti. E nel n 3 dice/ se sono clerici, omni beneficio et officio ecclesiastico/ privandos, etiam ab ordine, et ministerio cohercendos,/ Farinac., de haeret.quest. 183 n. 131 et 132[308]cum sequem.// (c.98) Dice Siman., De cathol. instit.tit. 40 n 14[309] ubi supra / refert secundum Costitutionem Ioannis 22i ne/ matrimonio soluto in suspecto ordine ministrare/ nec ad superiores ordines provehi, nec ad aliquid/ beneficium vel officium ecclesiasticum debeat promoveri.

18.1

§ Primo.

Li casati che senza licenza della/ moglie restando essa nel secolo si ordinano, anno/ la medesima pena Salsed. in prax.cap. 8 fol. 318.[310] E di/ tale natione possono essere che si conietturi opere/ luterani, e così possono astringersi, acciò con la / tortura confessino l’intentione; Farin. ubi supra/ n. 71. 76 et 77[311]et Cancher de heres n 71[312] dice che/ se tuttavia colligitur maxima malitia et suspi/cio fidei, ha da abiurare de vehementi.

Ma in / questi tempi non si prattica tanto rigore e si so/spende questo tale dall’esercicio dall’ordine, e si/ ricchiude in qualche convento per qualche tempo./ Et in quanto alla nullità del sacramento si rimet/te all’ordinario./

Anche vidi pratticato questo in Logronio l’/anno 1625; ma nell’an 1608 avendosi data senten/za publicamente et abiuratione de levi contra uno/ che si avea ordinato dopo aver consumato il/ matrimonio, e vivendo la moglie, benche l’ordina/ rio avesse ordinato, e dichiarato prima esser nullo// (c.99) il matrimonio per difetto di volontà e violenza;/ il contrario provano l’Inquisitori, e conviene/ sapere chi fù contratto senza violenza. Finalmente/ il conseglio rivocò la sentenza dell’Inquisitori, et/ assolvere il detto clerico.

  1. DI COLORO CHE NON ESSENDO SACERDOTI DICONO MESSA E CONFESSANO

Quando vi è prova piena che qualche persona/ abbia detto messa e confessato alcuno senza di/ essere sacerdote, in rigore può rilassarsi conforme/ al Breve di Paolo 4° à 20 maggio 15[313] et un’ altro/ à 17 febbraio 1599. Rubrica contra abutentes sacramentis/ e Paolo 5° nell’an. 1555 e Clemente 8° q 5 5 di/ decembre 1601 Urbano 8° à 13 marzo 1628 fol./ 456. Iubent observari, omnes teneri etiam contra/ minores 25 ann. dummodo 20 annos comple/verint; istas Constitutiones refert Pegna tom. 4 fol./ 456. Gregorij 13ij et fol 454 Clementis 8i et 456/ ò si può dire che il consignarsi tal reo al braccio/ secolare si compiaccia in quella clausola subla/ta consegnarlo prima di portarlo in galera,/poiche quando Sua Santità vuole che sia prima //(c.100) rilassato, chi sia abrugiato, già è solito dire, che/ si donino la pena delli relassi vide Farinac.ques./ 193,[314] Praxis Locati[315] fol mihi 491 et 492, ma in/ Spagna non si pratica rilassare per questo delitto./ E solamente escono allo spettacolo et abiurano de/ levi. Non essendo religiosi ò di ordine sacro si/ donano zotte e galera, se sono a proposito per quella/ e se ne disterrano e si privano di poter ascendere/ ad altri ordini restando sospesi di quelli che anno, / et il rigore si praticherà nel caso che avesse qualche / errore e che non si volesse ridurre.

19.1

§ Primo.

Quando però per burla, come io ne/ hò vedutodue casi, qualcheduno confessa ad un altro/ ò per altra curiosità, dove non vi è tanta malitia/ la pena è leggiera, e se gli perdona la galera. Et / hò veduto taluno che non fù azzottato, con essere/ peraltro persona di poca qualità. Et essendo di qua/lità se gli può commettere ò in pena pecuniaria ò/ in disterro ad arbitrio, et avendo riguardo al danno/che di ciò ne segui.

19.2

§ Secondo.

Se sono religiosi d’ordine sacro non se gli/ donano zotte, benche dichino messa senz’essere sa/cerdoti, ma bensì la galera, alcunche sia compro/vato d’aver detto una volta la messa, segli con[316] verdetto più di due procurare di// (c.101) comprovarlo; vi è in ordine à questo lettera del Con/seglio che così lo comanda.

  1. SOLLECITANTI

Quando contra d’un confessore vi è testimonianza di/ tre testimonij ò almeno di due, purche un solo non basta/ come tiene Acugna, quest. 4 de confessoris, Sollecit n. 27/ contra Cancher in q. et in cap. de plena probatione/ n. 47[317] pag. 113 quia femina licet admittitur in crimi/nibus occultis, numquam est omni exceptione maior. / Agugn. n. 30 cap. 4,[318] Farin. quest. 59 n. 16[319] et in materiis,/ torturae quest. 37 n. 63[320] qualificati con riformationi/ che si fa verbalmente della sua opinione, ò credito, co/me nell’atto della confessione, ò vicino à quello. Pa/ramo De orig. Inquis.lib. 3 quest. 10 n 31[321] fol 884./ Agug ubi supra quest 50 n 6 il che farà quando stan/do in ginocchione ò cominciando ad avvicinarsi l’/avvertente, et il confessore, e doppo della/ assoluzione, le dice parole provocative ò disonestà/ ò fà qualche toccamento alla mano della penitente/ ò alla faccia, ò in altra parte scoperta mostrando/ la sua mala intentione.

Si sententia che sia car/cerato in carceri secrete, e se la testimonianza non // (c.102) da mala colpa non è tanto grave alcune volte si dona/ il convento per carcere, et anche la città; magiormente aven/dosi il reo presentato avanti di catturarlo, benche prima / di ciò fosse testimoniato iam ex una costitutione Gregorij/ 13ij anno 1622 posunt Inquisitores cognoscere contra/ sollecitantes, et in loco ubi confessiones sacramentales audi/untur, etiam ipsa confessione non secuta, sed sus/spectum, hac uti Constitutione usque quo Urbanus 8° decla/ravit in Hispania de hoc crimine tantum posse cogno/scere Inquisitores et ita anno 1679 die 23 Iulij accepi/mus Decretum a Supremo Consilio, cum constitit con/ceditus nobis facultas ad puniendos confessores do/centes non teneri penitentarium denunciare, taliter, in/quisitorum, etiam in crimine haeresis ut in cap. de haeres. i/n 6[322] et in detta sess. 24 et 25. De reformat. a fortiori non /subicietur, ubi tantum est suspicio ut refert Ferdin./ de Castro tit. 4 disp. 9 par. 9 lib. 1[323] fol 564 idem de/ nuncijs collegatis Pontifici, et alijs ministris ubi dis/tinguntur, quod non comprehenduntur.

Fatta la cau/sa, confessato il delitto, ò negato avendo trè testimoni/ perche non bastano due secondo Ant. Santarel., De / haeret. cap. 44 sub unico dubio n. 60[324] se dalle difese / l’inimicitia delli testimonij il loro poco credito, e / qualità unitamente con la buona opinione che si ha del/ confessore; si suole sententiare con consultori publici,// (c.103)[325] solamente che abbiano ordine sacro, che nella sala/ dell’udienza in presenza delli superiori degli Or/dini e delli suoi compagni confessori e delli cura/ti, si legga la sua sentenza. Alla presenza di tutti li/ frati, e gli diano una disciplina circolare, e che/ tenga l’ultimo luogo in choro, in refettorio, priva/to di voce attiva e passiva per alcuni anni, digiuni/ in pane et acqua alcuni venerdì Acug quest 24/ n 10[326] Ant Santarel. de haeret. cap. 44 dub. unico/ n 3.[327]

20.1

§ Primo.

S’egli è religioso in luogo delle pene/ solite dare à religiosi sara relasso nella sua chie/sa per alcuni mesi, e che non possa uscire da quella/ se non per amministrar il santissimo sacramento, e l’estre/ma untione, ò che possa andar a dormire alla sua/ casa recta via, ò qualche pena pecuniaria. Cancher.,/ in quest. de haeret n. 65[328] fol 425 dice clericos depo/nendos esse in perpetuum Acugn. de sollecit quest / 24 n 7[329] quod autem praticavi numquam vidi, et / audivi, et minus aliquem relaxari propter hoc de/lictum, ut in Constitutione conceditur, et refert Ant./ De Sosa de sollecit.trat. 2cap. 18 n 10 et 14[330] deli/cta enormissima tali relaxatione digna, sed tortus mi/hi videtur praxi non esse receptam, sed constitutio/ posse fieri, est in celebrante rem sacram qui sacerdos/ non est cap. 19.

20.2

(c.104) § Secondo.

Giamai escano al publico spettacolo / per il danno e scandalo che se ne genererebbe e gelo/sia, in la quale alcuni sarebbero non li temendo / nelle loro mogli e figli con simili successi, conche / si verrebbe a cagionare qualche aborrimento al sacramento / della confessione.

E particolarmente in questi tempi nelli quali / si vanno spargendo tanti errori in ordine a questo sa/cramento, e così non pare ragionevole quello che dice/ Cancher in quest de heret n 65[331] fol 426 che eschino/ al publico spettacolo e vadino in galera.

Benche l’/andare in galera senza legersi la sentenza in publico/ si potrebbe eseguire, e magiore con alcuni per es/sere recidivi la meritano; e benche sia vero che à/ persone reincidenti mai s’impone abiuratione de ve/hementi, e solo de levi, conforme al cap. accusavimus/ non si tamen de haeret in 6°.[332] Benche la Costitutione di / Papa dica, che si possa rilassare, ciò non vi si pratica, / è di bene puro che s’abbia tal facoltà per quella accioche / se taluno vi fosse che avesse commesso tanto grave delit/to che meriti ciò, si possa eseguire come dice fr. Ant./ Sousa de sollec tratt 2 cap 19 n 10[333] e finalmente vedasi / quello che disse supra al cap 19.

20.3

§ Terzo.

La sollecitudine suol essere aut per tacto/ aut verbo aut signa, aut lodandola bella. Acug concl. / 7 n 6 de confess. et sollecit.[334] come dice Peramo ubi supra n.//(c.105) 118.[335]

E così io hò avute alcune cause di persone/ le quali anno state giudicate per sollecitanti e / castigati con qualche rigore, per aver azzottate le/ sue figlie spirituali fingendo di confessarle; dicen/do che meritavano più, et altre che facevano che/ quelle parimente l’azzottassero, vide Ant. Santarel./ ubi supra et Ant. De Sosa tratt. 1 cap. 10 n.7[336] tenet requiri/ ut sollecitantes puniuntur peccatum mortali committi,/ et ut teneantur filiae confessiones eos denunciare n./ 69 et 70 aut confessarius laudantiam mulieris pul/chritudinis, non esse sollecitantem. Et in n. 11 quamvis/ dicat filiae confessionis velle se eam secum vivere/ domumque eius adire, quando circumstantes otten/ta occurrentes qualitate personarum, aliud non/ ostendunt quod antecedentibus, et consequentibus/ posset colligi, et in dubio meo videri salvari similes/ actus possunt.

20.4

§ Quarto.

Actus proximus confessionis dicitur/ quando ad alios actus extraneos non recedit confessa/rius, licet per aliquid temporis spatium duret tratt./ sollecitationis Paramo ubi supra lib. 3 quest 10 n 47[337] De/cius, Fulgosius, Alexander sollecit quest.5 n. 20 Ant. / Sosa cap. 18 n. 1[338] ubi plures citat, et maxime De/cium, dicentes sic declaratum fuisse a Clemente 8° / in praxi decis. 39. 69 n 10.

20.5

(c.106) § Quinto.

Quando la penitente sollecitando il/ suo confessore, e gli viene ad avere pratticacon quella,/ non è caso spettante all’Inquisitione, perche vi manca/ la scandalosa sollecitudine. E non si può dire solleci/tatione, ma sollecitato, et minime in libidine consen/sus, come molto bene lo dice Agug ubi supra n 5. 10 et 24 / in quest 11 n 4[339] contra Paramo in quest 10 infra Ferdin./ De Castro tom. 1 punt. 6 n. 4[340] fol. 226 cum non compre/hendi interprete, qui dum finguntur interpretis/ officio sollicitaret; tamen ego aliud sentio ex Bulla / Gregorij 15i sicut laico qui fingens se sacerdotem sol/lecitaverit, ut infra dictus De Castro n. 5 ut supra.

20.6

§ Sesto.

Quando il confessore sollecitò la sua/ figlia spirituale nell’atto della confessione, ò pure vicino à/ quello à favore d’altra persona è caso d’Inquisitione come/ lo dice Agug de confes sollecit quest 17 n 5[341] e l’istesso se / la piglia per mezzanera acciò che tiri la sua volontà a / qualch’altra donna ò persona, idem Acug ubi supra n 7 / et 9[342], Ferd. De Castro tratt.6 disp. 5 tom. 1 fol 561 n 1 et 6.[343]

20.7

§ Settimo.

Quelli che sollecitano le sue figlie spirituali/ e tanto se giungono all’atto, è di giusto che si castighino/ con molto rigore, essendovi la dichiaratione di Paolo 5° il quale /levò il dubio che vi era avanti, se erano compresi li sol/lecitanti de mascoli, e per Gregorio 15° . lo porta Ant. De San/torel. de haeres. cap. 45 dub. 11 n 1 § 8.[344]

20.8

(c.107) § Ottavo.

Quando il sollecitante si presentò prima/ che fosse testimoniato di più che un testimonio dice d’altre/ persone, si esaminino e si fà la causa ut supra senza rac/chiuderlo, come comandò il Conseglio in certa causa, e/ la pena più leggiera si è l’abiuratione e la sospen/tione di confessare principalmente donne.

Se però egli si/ presentò prima d’essere testimoniato, e l’atti de le per/sone sollecitate sono molte, si esaminino, e costando/ si fa la causa per privarlo della confessione.

E se ne/gano le sollecitate, come io ho veduto in una causa,/ si sospende avvertendola e se solamente sollecitò una / persona, del che egli si accusò prima, e non ebbe più /de un atto senz’altro di grave, si riprende senz’/altra pena.

20.9

§ Nono.

Se la prova non è più che di due tes/timonij, negando il reo, come che ordinariamente sono donne e/ persone ordinarie, si procura e fatta diligenza di/ fare che si verifichi la qualità delli testimonij, et il cre/dito che se gli deve dare, e non costando di cosa in/ contrario, anzi donando, et assegnando qualche ragione/ ò particolarità che muova a credere, e che dichino/ la verità sodifacendosi il giudice, che tiene per bastan/te la prova. Piramo ubi supra n. 138[345] et 158[346] vide Decium /in l. faeminae n. 36 vers. Sed dato de reg. iur.[347] benchè /il contrario tiene Agug ubi supra quest 23 n 4[348], fol mihi 110 // (c.108) vide adnotationes Seraph. d. quest. 23 n. 22 cum sequen.[349] / fol. mihi 118 che benche quattro testimonij si sembrano/ poca prova, negando il reo, così se gli dona alcuna pe/na, non delle più rigorose.

E per il meno privarli di con/fessare donne e l’abiuratione de levi, come l’hò vedu/to pratticare con un certo religioso che l’aveano testi/moniato madre e figlia.

In questo delitto non si dona/ corda, perche sarebbe magiore la pena l’incerto per/ il certo, e confessando poscia che nessuna delle pene che/ segli danno; quando confessa è tanto grande come quello/ della corda.

Vide causam[350] clerici, qui antequam/ fuisset testificatus nisi per tres de auditu tantum; sed/ taliter de aliquibus tortibus impudicis cum una sola/ confessionis tantum, praecipue de oculis in actu confes/sionis, simul ei dicens non esse peccatum et existimata/ postea dicta mulier contestavit, et in discordia Inquisitorum/ in hoc supremum Consilium, eum detrudi in carceres secre/tas et causa fieri, et tandem fuit damnatus, ut coram/ officialibus de Secreto legitur sententia, et sine abiura/tione fuit privatus audire mulierum confessiones.

20.10

§ Decimo.

Se li penitenti ò figlie spirituali solle/citano nella confessione il confessore dice Peramo ut supra in/ fine, che tingono obligatione à denunciarle. Ma Agug. ubi / supra quest. 11 n. 24[351] tiene il contrario e pare più conforme alla/ ragione, benche giamai ebbi veduto tale caso.

Ma// (c.109) sollecitandolo non ostante, se non solamente per tutti/ a fine per il peccato nefando, egli non consente, se non/ per il coito ordinario; benche Ferd De Castro disp. quest. 1 / trat. 6 n. 3[352] dice che si ha da denunciare il confessore, n. 4, / stante il contrario, e più conforme alla ragione, poi/che la donna non è sollecitata, ma il confessore, et/ ella cominciò à pervertirlo, e non questi quella, secon/do quello che si è detto nel § 5° .

20.11

§ Undecimo.

In Logronio vidi un processo nel/ quale avendosi accusato un confessore di molti atti/ di sollecitatione in ordine alli de toccamenti e baci senza/ aver stato prima testimoniato, salvo che di testimonij/ de auditu, e poi che gli s’accettò testimone la penitente./

Comandò il Conseglio che si ritirasse in casa, e che si/ facesse la causa, e lo condannò di non poter più con/fessare donne in perpetuo senza fare la detta dichia/ratione, ciò dovette essere distinto, poiche non ho ve/duto giamai solecitatione senza abiuratione de levi.

20.12

§ Duodecimo.

Quamvis Ordinarij videantur/ concessum per Bullam Gregorij 15i posse agnoscere de cri/mine hoc, sollecitationis ut asserit Santorel. de haeret./ cap. 24 dubio unico[353] tamen non contrarius postea fu/it responsum, et retulit nobis inquisitor generalis an/no 1525 quod valde in consentaneum cum ta/les sollecitantes suspecti in fide sint ut eidem Santorel // (c.110) ubi supra n. 2 in fine et 14 partem vero anno 1633 con/cessit Supremum Concilium procedere Inquisitores virtu/te Bullae supradictae, quod antea non fuerat receptum/a Supremo Senatu Inquisitionis quia summus Pontifex/ committebat huius delicti punitiones Ordinarij in/ Hispanie Regnis ut patitur Inquisitor generalis.

20.3

§ Decimo tertio.

Mulieres sollecitantes in Sacramento/ penitenciae, etiam si consenserit sollecitantes denunci/are tenetur, tacere tamen possunt quid cum illis pec/carunt, cum nemo suprasedere teneatur Cap. si quis ali/quando de penitentia distin. 1[354] nec debent Inquisitores de / hoc casu interrogare idem Santorel. cap. 44 n. 12 li/cet aliqui qui nimis curiosi iam solent interrogare. / Vide Sosa tratt. 2 cap. 7.[355]

105

§ Decimo quarto.

Dubitatur an confessorius solleci/taverit, et probatio sufficiens non est ad capturam, iam/ usum receptum est per Supremum Senatum anno 1626/ admonere confessarium, tali tamen penitentia, ut ei/ non tamquam certum et probatus delictus proponatur,/ neque quam enim possunt Inquisitores corrigere; ut ait/ Sosa tit. 2 cap. 5 n. 4[356] anche vedasi la Costitutione di Gregorio/ 15° an. 1581 e di Clemente 8° anno[357] la quale è ri/ferita da Diana tom 4[358] fol 187 et 188.

  1. INFEDELI, GIUDEI Ò MORI NON BATTEZZATI

(c.111) Li giudei ò mori non battezzati, li quali vivendo nella/ loro legge, come sogliono li mori shiain e giudei, li / quali vengono con licenze per fare qualche negotij, se/ dicono bestemie ereticali et ingiurano à Dio nostro Signore/ et alli santi, et altre cose contra la nostra Santa legge e Chiesa,/ e sacramenti benche de his qui foris sunt, nil ad nos.

Que/sti s’intendono in ordine alle potenze spirituali e/ non procedere contra di essi come eretici, ma non in quan/to alle pene temporali; onde si procede, e si castigano se/condo la qualità del delitto e del danno e scandali che/ causano, li quali posson essere tanto gravi che me/riti zotte et anche galera, disterro e pena pecuniaria./ Farin. quest. 178 n. 133 § 6,[359] Albertinus in rubr. de haeret./ in 6 quest. 8 n. 3[360] e nel 27[361] quest. 2 n. 5[362] dice che possono l’In/quisitori procedere contra li giudei delinquenti contra legem/ suam; vide Cancher in quest de haer[363] in fin fol 434.

21.1

§ Primo.

E se persuadendo alli cristiani di farsi giu/dei, ò mori meritano pena di morte e confiscatione di beni, co/me lo dice Farin. quest. 178 n. 143,[364] Albertin ubi supra 43[365] n 394 / e li giudici che impediscono ad altri giudici, che neghino/ battezzarsi, anche possono castigarsi dall’Inquisitori,/ la ragione che porta Cobat. in clem. 1 n 7 de haereticis.

21.2

(c.112) § Secundo.

Quelli che non essendo battezzati nascendo/ in terra di cristiani credendosi che tali siano, benche non si/ provi se delincono ò peccano, si procede contro di essi co/me se fossero battezzati. Benche non dice Simanc. de cathol./ instit. tit. 31 n. 5,[366] et il medesimo esser tenuto per battezzato in/ quanto all’obligatione di vivere come tale, Farin. ques. 178 n./ 135[367] fol mihi 24, Azzor. in Summa 1 p. lib. 8 cap. 9 rubrica/ de haeret. crim. quest. 3 vers. Si quae.[368]

Sed in Saragoza lo prat/ticano con moresche negando di essere battezzati, e cer/cando il libro del battesimo, benche si trovassero li nomi/ d’altri suoi fratelli magiori e minori, non si trovò il nome di/ costui, e con aversi dopo essere stato prigione in Spagna ri/tornato à battezzare, perche gli aveano detto che non era/ battezzato, riconciliato et il Conseglio lo tenne per ben/ fatto. Il contrario tiene Sanch in Precep.decal. lib. 2 cap. 7 n./ ultimo[369] come più diffusamente lo dice nel cap. 2 § 18 fol 76 supradicto.

21.3

§ Terzo.

Quando iudeus et paganus Deum offen/derent in his quae nostrae aut suae fidei sint communia, / veluti dicendos Deum non esse verum, aeternum creatorem/ omnipotentem, et similia negantes Iudicio Inquisitorum sub/iciuntur ex constitutione Gregorij 13ij quae incipit Iudeorum / improbitas, citata à Ferd. de Castro in sua morale 1 p. fol. / 558 n 2, Pegna par. 2 quest. 46 com. 71[370] fol. mihi 358 ubi / refert communem esse sententiam contra nonnullos. Ego// (c.113) tamen numquam in praxi habui, licet placent mihi modus / abiurationis positae per Pegnam ibi infine fol 559.

  1. TESTIMONIJ FALSI IN CAUSA DI FEDE

Quando qualcuno è stato testimoniato in causa di fede ò/ in cosa dipendente di questa, e si prova che testificò falsamente/ per malitia, per vendetta propria ò per altri rispetti, in ri/gore, benche confessi e dimandi misericordia, non segli de/ve usare; nel caso che il delitto del quale testimoniò all’/ innocente meriti questo pena, e così segli dona a questo tale/ la pena del taglione. Conforme ad una delle Istruzioni del Con/seglio an. 1518 quem incipit intelleximus relata Pep. / in d. fol. mihi 114, Roxas par. 2 n. 158 singul. 8,[371] Simanc./ de Cathol. instit. tit.68 n. 90. 91,[372] Farin.de haeret. quest.188 / n. 39 § 2[373] fol. mihi 1402 li danni 83, Simanc. Enchirid. tit./ 38 n. 6[374] anche si pratica condannarli alle spese e danno che/ hà sofferto l’innocente.

In uno che fù rilassato in Ligronio,/ avendogli posto l’abito di San Benedetto nella chiesa, commandò/ il Conseglio, che se lo levasse e che non pregiudicasse li suoi/ discendenti.

22.1

§ Primo.

Ma se la testimonianza non fù di cosa pro/vata per la quale il reo meritava di essere rilassato,// (c.114) ne tampoco si deve dare il testimonio falso, ma solamente pena/ arbitraria, e per ordine? sono azzotti, et essendo il negozio gra/ve condennarlo in galera, salvo che non sia il testimonio sacerdote/ ò persona di qualità, et allora si dona pena di disterro ò pecu/niaria. Vide Farin. ubi supra n. 51[375] et Simanc ubi supra n 53,[376] e ben/che sia nobile perde per questo delitto il privilegio di nobile. /

22.2

§ Secondo.

Nell’Inquisitione di Logronio, vidi alcu/ni processi antichi di rilassati per essere stati testimonij falsi, e / per qualche caso gravissimo è di bene che vi sia la Bolla di / Leone Xo per pratticarla quante volte qualcuno con suoi / detti, et avendo indotto altri, fù cagione di qualche tale/ pericolasse, avendolo per cagione di quello rilassato, ò avesse/ morto di pena nelle carceri.

22.3

§Terzo.

In San Giacomo avendosi appellato alcune don/ne minori una di anni 17 condennate ad essere azzottate, si co/mandò che si eseguisse la sentenza e vi si aggiunse il dister/ro, che fosse del disterro e per sei anni, senza riguardo che nelle /prime udienze avessero confessato colui l’aveano indotto.

22.4

§ Quarto.

L’istessa pena s’inpone à coloro che persua/dono ad altri di giurare falsamente, Simanc. ubi supra n. 95[377] et / in Enchir.tit. 39 n.7[378] et alcune volte quando li testimonij so/no genti semplici con poca malitia ingannati da coloro che/ li persuasero à testimoniare, si dona pena più grave a/ chi l’hà indotto che al testimonio.

22.5

(c.115) § Quinto.

Quando la falsità non costa se non che pre/suntione, si dona pena straordinaria Anendago D exec mand / cap 27 n 25 Iason in L prima … si aliquis ius dicens n 19.[379]/ Ma se la cosa nella quale si hà contradetto non è in or/dine à quello che principalmente si trattò nel suo detto, non/ si tiene per spergiuro. Avendag ubi supra a 17 in fin e nel / n 18 dice che quando errò come idiota molto si escusa/ nella pena, et in quello primeramente che avendo testifica/to come testimonio di veduta, e poscia domandandole come/ lo sapea, risponde che l’avea inteso dire.

22.6

§ Sesto.

Per conoscere e verificarsi quando è fal/so un testimonio avendo di quello qualche sospetto, se/condo il modo di negare che fà l’innocente carcerato e / le ragioni che assegna d’inimicitia, si costuma nel Santo/ Officio, dove più s’attende a cavare la verità, chiamare li/ testimoij nel tribunale al tempo di ratificare, e prima di/ leggerli le loro prime depositioni, tornare ad esaminarle/ e domandarle alcune cose, come l’avverte Simanc. de/ cathol. instit. tit 64 n. 24.[380]

Con questo mezzo mi hò trova/to molto bene, et hò cavato alla luce alcune falsità che/ erano impossibili à sapersi d’altra maniera.

E variando/ li testimonij in cose sostantiali, per lo che apparea la falsità/ mettendogli in carcere separati, subito l’accusava l’altro/ la loro concienza, e scoprivano la falsità. Anche hò ve/duto molti processi antichi, dalli quali avendosi conosciuto // (c.116) colpevoli li commissarii e notaro furono privati perpetuamente/ delli officij e rinchiusi in una chiesa, pena pecuniaria, e leg/gendosi la loro sentenza in atto publico, degradandoli ver/balmente.

  1. DELL’INHABILI

Quando qualcheduno è rilassato per aver fatta testi/monianza in causa di fede, come hò veduti alcuni proces/si, li figli e nipoti di questi tali non restano inhabili, / perche essendo cosa odiosa et il dritto solamente fà inhabi/li alli figli e nipoti delli testimonij falsi, benche abbiano/ stati rilassati, ne se gli deve mettere l’abito di San Benedetto/ nella chiesa, benche nell’Inquisitione di Logronio l’hebbe posto/ uno, e sapendolo li signori del Conseglio lo corressero facendo / atto che ciò non pregiudicasse posto il suo abito per la causa./ Et anche vidi un’altra causa nell’Inquisitione, che volendo/ procedere l’Inquisitori contro li figli d’alcuni rilassati per/ questo delitto, comandarono li signori del Conseglio non si pro/cedesse contro di essi.

23.1

§ Primo.

Li castigati per incantatori di cavalli, armi/ ò monitioni al Regno di Francia, ò in altri luoghi infetti non/ restino inhabili ne essi ne li loro discendenti per officij di/ onore, ne d’inquisitione, come in Saragoza lo disposero li // (c.117) Signori del Conseglio. E benche la pena sia infame per/ se stessa, poiche quando il reo è stato azzottato basta/ questa sola pena essendo francese, e si deve notare/ che la risposta non fù generale, se non solamente in caso di/ cavaliere et in altri di questa qualità.

23.2

§ Secondo.

Quelli che abiurano de levi, non sono/ inhabili per confessare, ma solamente quelli che abiura/no de vehementi, come lo porta Diana tom. 4 tract. 8/ de offic. et potest. Inquis. resol. 64[381] dove afferma di non/ incorrere alla irregolarità quello che abiurò de vehe/menti.

Solo inhabili di possedere e di tenere beneficij/ ecclesiastici et onori secolari, tutti li riconciliati e figli delli/ rilassati di linea mascolina, anche li nipoti, conforme la /L. 3a lib. 2 tit. 3 de la compellatione, e secondo la lettera del/ Conseglio, la quale comanda che così si eseguisca, benche/ il capitolo statum 15 de haeret lib. 1 tantum, e solamente/ tratta delli figli, e nipoti delli rilassati, e delli riconciliati l. / si quis C. de coll.[382]

E così è passato in costumanza tra li Inquisitori/ di Spagna, che contra questi tali si facci un sommario pro/cesso.

E similmente che l’Inquisitore quando sta in visita cono/sca sommariamente di tale causa, quando li inabili si vesto/no di seta, portano armi ò altre armi proibite, ma se le/ cause sono molto gravi, come se di ottenere beneficij e di/gnità ò altri officij publici, allora si conosce nel tribunale./ Vedasi l’Instruzione 11 di Vagliadolid dell’ann. 1488.

23.3

(c.118) § Terzo.

Quando è convinto il reo d’aver usato di qualche/ officio d’onore et altre cose delle prohibite per la legge,/ non usano già il rigore della legge, ma gli donano pe/na arbitraria conforme alla qualità della persona.

Et / è privato dell’officio che possedea, benche l’avesse alcan/zato dal delitto di suo padre, ò perche naque avanti del/ delitto.

Poiche nel peccato dell’eresia non si fa il medesimo/ giuditio che tengono alcuni dottori del crimen laesae maiestatis/ humanae. Perche in questo delitto non pigliano l’origine della/ carne, e così si osserva tra l’inquisitori non ostante l’opinione/ contraria difesa da molti altri dottori, come abasso lo diremo,/ d’un figlio d’una madre relassata che avea nato prima del / delitto.

23.4

§ Quarto.

Li clerici riconciliati secondo l’instrutione di/ Siviglia 6 nell’anno 1484 incorrono inabilità, acciò non/ possono tenere ne ottenere beneficij posseduti vedesi la L / 4 tit. 26 par. 7 con la glos. di Greg. Lopez[383], L quicumque/ de haereticis[384] L statutum la 2° de haeret lib 6[385] ma vi è/ un’altra decisione in contrario quale porta Farin tom 3 decisum/ quale unitamente è con li consigli lib. 1 accioche possano/ tenere, et ottenere beneficii ecclesiastici n. 117 lib. 4 l’Istrutione 11/ di Vagliadolid dell’ann. 1484 tanto solamente proibisce/ che se gli diano gli ordini sacri e che siano onorati con inse/ gne di dignità,così ecclesiastica come militare e secolare. Ma/ solamente parla delli figli e nipoti delli rilassati senza// (c.119) dire cosa alcuna delli riconciliati, acciò che questi tali pos/sino amministrare officij publici anno di bisogno della di/spenza del Pontefice e del re, et anche dell’Inquisitore generale./

Como lo vidi in un avvocato figlio d’un condennato re/lassato in persona.

  1. FAUTORI E RECETTORI DI ERETICI Ò IMPEDIENTI CHE NON SI CASTIGHINO

Quelli che sono fautori e recettori, difensori e comboglia/tori di coloro che sanno di essere eretici ò impedienti che/ non si catturino, in rigore incorrono nella medema pena/ degli eretici di scommunicatione Farin. quest. 182 n. 37 et 38[386]/ et 95 et 178 n. 143 in fine,[387] Pegna in decret. quest. 56 com./ 81 2 p.[388] fol mihi 408, Siman. de cathol. instit. tit. 15 n. 14[389]/ e Lo Castro Palao in summa 407 n 1[390] benche Cancher in ques./ de heret. n. 51 fol. mihi 413[391] in fine et Farin. quest. 183/ n. 52,[392] Sanchez in lib. 2 cap. 10 n. 6 in praecep. decalogi,[393] dicono/ che non tengono confiscatione di beni, con tutto ciò vedasi/ il Breve di Pio 5° si de protegendis.

24.1

§ Primo.

Ma per imponere la pena à questi stessi fauto/ri si deve molto guardare s’eglino sono solamente fautori / delle persone e non delli delitti, Sanch. in praecep decal. lib. 2/ cap. 10 n. 4[394] e come si presume se sono parenti, senza sa/pere ne tengono probabilità che quelli siano eretici.// (c.120) Simanc. Enchir. 14 n. 2 et 3,[395] tit. 16 n. 2.3.4[396] e se sono intimi/ amici, e tenuti per buoni cristiani, et in tal caso è pena/ molto leggiera.

La pena è di abiuratione de levi, dister/ro e pena pecuniaria, Simanc. de cat. instit. tit. 15 n. 21,[397] / Farinac. quest. 182 n. 73[398] cum seq. et quest. 87 et 159 n. 12[399] vide/ Fernan. De Castro in sum. fol. mihi 406 n 13.[400]

24.2

§ Secondo.

Quando è fautore d’eretico che si conosce,/ segli dà pena di abiuratione de vehementi e segli è capace/ di corda, se gli dona per conoscersi, mette alcuni segnali Farin./ quest. 182 n. 10. 11[401] et 70.[402]

24.3

§ Terzo.

Se però favorendo qualche eretico, impedendo/ che il Santo officio non lo prenda, uccida a quello che lo volea cat/ turare ò quello che lo testimoniò ò fece contra l’eretico da/ lui favorito qualche officio, ò ministerio, deve esser rilassato/ con la confiscatione de beni come eretico. In conformità della/ Bolla di Pio 5° quale comincia fide protegendis, che li/ suoi discendenti siano inhabili come se fossero figli di ere/tico, Farin. quest. 182 n.[403] 80.

E benche nel dicorso della sua/ causa confessasse il fatto e l’animo che hebbe di aver stato/ eretico, riducendosi e dimandando misericordia sia per questo ri/conciliato, ma tuttavia dev’essere rilassato; et in Aragona/ come che per la concordanza quale anno l’Inquisitori li moreschi/ non se gli potea confiscare li beni, ne condennarli più che/ in 10 scudi per opere pie.

Vidi alcuni processi nelli quali/ per aver ucciso un familiare che testimoniò furono// (c.121) rilassati e condennati in 200 scudi per anno, la metà per l’altra / parte, e per l’altra metà per il fisco con accordo del Conse/glio avendo stati in discrepanza qualcheduni.

24.4

§ Quarto.

Quando alcun reo benche non sia battez/zato, anzi infedele, impedisce un’altro che tratta di bat/tezzarsi non lo facci, merita pena di zotte e di galera,/ et anche confiscatione delli beni Farin. quest. 178 § 6 n. 143/ in fine,[404] ubi allegat constit. Gregorij 13ij quae incipit anti/qua Iudeorum in Decr. fol mihi 179.

24.5

§ Quinto.

Fautor haeretici puniri debet etiam si ex/ facto et auxilio fautoris effectum haereticus non obtinuerit,/ non fautor haeretici prohibetur non ut haeresis committatur/ sed nec haeresis commissa firmitatem habeat, et ita in casu/ proposito, hic effectus semper obtinetur, quoties auxilium/ praestatur saltim illo tempore, etiam si postea auxilium im/pediatur Ferdin. de Castro in sum. moral. fol 406 n.11.[405]

24.6

§ Sesto.

Si fautores haereticorum pro tali autoritate/ fuerint excomunicati, et per annum in excomunicatione insordescit,/ tamquam haeretici condemnati sunt, Cap. excommunicavimus/ col. 1§ credentes extra de haeres. Farin. quest. 182 § 3 n. 40.[406]

24.7

§ Settimo.

Qui testem in causa fidei vulneraverit/ vel etiam timidaverit factis aut verbis utendi, debet ad/ penam impuniendam, quod inde damnum manent, tam/ personae quam ipsi officio Inquisitionis et ita valde ad exemplum/ et terrorem interest, ut aliquo rigore. Et in praxi habuit// (c.122) contra reum testificatum de levi culpa blaphemiae ere/ticaliter, qui cum haberet licentiam causa conclusa/ ad probandum ut possit patriam redire percussit, licet/ leviter clericum quem suspectum fiunt deposuisse contra/ eum, tali casu pronunciatus fuit cum interventione/ supremi senatus in[407] spatium sex in triremis/ non remigando quia erit nobilis, sed quo vulgo dicit/ gentiluomo di galera, et non fuit multatus pena pecu/niaria, quia non habuerat solvendo. Contra tales delin/quentes ex constitutione Pij 5i quae incipit si de prosequen/dis tales puniri possunt penis ha ereticorum ad relaxan/dum cum confiscatione bonorum.

FINIS

BIBLIOGRAFIA

Fonti

Praxis inquisitionum in causis catholicae fidei spectantibus tribunali Sancti Officii, Biblioteca Comunale di Palermo, 2 Qq. D. 20.

Acuña R., Tractatus de confesariis solicitantibus, Valladolid, 1620.

Albertini A., Tractatus siue quæstio de secreto, Valentie 1534.

Albertini A., De agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis tractatus, Romae 1571.

Azor J., R.p. Ioannis Azorii Lorcitani, Societate Iesu … Institutiones morales; in quibus vniuerse quaestiones ad conscientiam recte aut praue factorum pertinentes, breuiter tractantur. Nunc primum in Germania editæ …, Lugduni 1625.

Azpliqueta M., Commentarius de iobeleo et indulgentiis omnibus, in §. in Leuitico sub. cap. Si quis aliquando, de Poenit. dist. prima, Romae 1575.

Baldus de Ubaldis Additiones ad Duranti Speculum iudiciale, Romae 1474.

Baldus de Ubaldis, Lectura super I-IX codicis, Venetiis 1485.

Barbosa A., Repertorium juris civilis et canonici… opus posthumum… Editio novissima, Lugduni 1675.

Bartolus a Saxoferrato, Commentaria in primam [secundam] Infortiati partem, Lugduni, 1552.

Bohier N., Decisiones Aureae in sacro Burdegalensium senatu olim discussarum, Venetiis 1576.

Bullarium romanum novissimum, I, Romae 1638.

Butrio A., In sextum Decretalium volumen Commentaria, Venetiis 1575.

Cano M., De locis theologicis libri duodecim, Lovani 1564.

Cantera D., Quaestiones criminales tangentes iudicem, accusatorem, reum, probationem, punitionemque delictorum, Salmanticae 1589.

Carena C., Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis, et modo procedendi in causis fidei, in tres partes diuisus, Cremonae 1641.

Claro G., Practica criminalis. Venetiis 1571.

Corpus iuris canonici, ed. E. Friedberg, 2 voll., Leipzig 1879-81.

Covarruvias y Leyva D., Variarum ex Iure Pontificio, Regio, &Cæsareo Resolutionum Libri III, Salmanticae 1570.

D’Aquino T., Summae totius theologiae d. Thomae Aquinatis doctoris angelici … cum commentarijs r.d.d. Thomae de Vio Caietani, cardinalis. S. Sixti. Quae autem ei addita, ad legentium profectum, vel ex commentarijs expuncta sunt, & ad lectores praefatio, & loci ipsi, satis clare ostendunt. Tres insuper additi sunt indices, … Pars prima °-tertia, Venetijs 1580.

Da Como B., Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis R.P.F. Bernardi Comensis … et eiusdem Tractatus De strigibus cum annotationibus Francisci Pegñae … Additi sunt in hac impressione duo tractatus Ioannis Gersoni, vnus de protestatione circa materiam fidei, alter de signis pertinacia haereticae prauitatis, Romae 1584.

De Castro A., De iustu haereticorum punitione: libri tres, Lugduni 1556.

De Castro Palao F., R.P. Ferdinandi Castro Palao, … Operis moralis, de virtutibus … Volume I, Lugduni 1669.

Decius P., In titulo ff. De regulis iuris, Augustae Taurinorum 1558.

Diana A., Resolutionum moralium pars quarta. In qua selectiores casus conscientiae breuiter … explicantur … Prodit nunc primum …, Ludguni 1636.

Eymerich N. – Peña F., Directorium inquisitorum R.P.F. Nicolai Eymerici …cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegñae Hispani, Venetiis 1595.

Farinacci P., Tractatus de haeresi, Lugduni 1621.

Farinacci P., Operum criminalium. Pars septima continens furti materiam, Noribergae 1646.

Farinacci P., Decisiones rotae 140. criminum materiam in praecedentibus praesertim consiliis pertractatam respicientes, Norimbergae 1682.

Garcia P., Orden que comunemente se guarda en el Santo Oficio de la Inquisicion acerca del processar en las causas que en el se tratan conforme à lo que esta proveydo por las instructiones antiguas y nuevas, Madrid 1591.

Giunta O., Fragmenta juris, et praxis ad sacrum fidei tribunal spectantia, opus postumum, Panormi 1748.

Istruzioni del Santo Officio di questo Regno di Sicilia ed isole coadiacenti. Panormi 1700.

Las Siete Partidas, Setena partida, Tit. XXVI, ley 4, in Las Siete partidas glosadas por Gregorio Lopez, Salamanca 1555.

Locati U., Praxis iudiciaria Inquisitorum, Venetiis 1583.

Lopez de Salcedo I., Practica criminalis canonica, Maguntiae 1666.

Malvetius T., Tractatus de sortibus, Bononia 1490.

Mandosio Q., Repertorium inquisitorum pravitatis haereticae, Venetiis 1575.

Masini E., Sacro Arsenale overo Prattica dell’Officio della Santa Inquisitione, Genova 1621.

Menochio G., De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis. Libri duo, Lugduni 1605.

Metodo di procedere nel Tribunale del Santo Ufficio della Inquisizione di questo Regno di Sicilia, Panormi 1744.

Mongitore A., Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus Siculis, 2 voll., Palermo 1707-1714.

Mongitore A., Parlamenti generali ordinarj e straordinari, celebrati nel Regno di Sicilia, Palermo 1721.

Mongitore A., Atto pubblico di fede solennemente celebrato nella città di Palermo a 6 aprile 1724 dal tribunale del S. Uffizio di Sicilia, dedicato alla maestà c.c. di Carlo VI imperatore e III re di Sicilia, Palermo 1724.

F. Münter, Histoire de l’Inquisition de Sicile par M. Friedrik Münter, Paris 1798.

Pape G., Singularia, Lugduni 1519.

Paramo L., De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, Matriti 1598.

Ricciulli A., Tractatus de iure personarum extra ecclesiae gremium existentium. Libris nouem distinctus, Romae 1623.

Ripa I. F., Repertorivm in omnia opera praestantissimi ivrisconsvlti D. Ioannis Francisci Ripae Papiensis : *Ordine elementario singulas quascunque tum verborum, tum rerum memorabilium materias, Venetiis 1569.

Rojas J., Singularia iuris in fauorem fidei, haeresisque detestationem, Tractatus de haereticis, cum quinquaginta analyticis assertionibus. Et priuilegijs inquisitorum. Authore Ioanne a Roias, … Cum annotationibus Francisci Pegnae … Adiectis Quaestionibus 25. coram iudicibus fisci sanctae Inquisitionis controuerti solitis. Authore Gabriele a Quemada …, Venetiis 1583.

Sanchez T., Opus morale in praecepta Decalogi reu. p. Thomae Sanchez, Madriti 1613.

Sandeus F., Commentaria super titulis de probationibus, de testibus, de testibus cogendis, de praesumtionibus, Papiae 1495.

Santarelli A., Tractatus de haresi, Romae 1622.

Simancas D., Iacobi Simancae, … Theorice et praxis haereseos, siue Enchiridion iudicum violatae religionis. Cui nunc primum accesserunt opuscula duo eiusdem argumenti, scilicet Annotationum in Zanchinum, cum animaduersionibus, in Campegium, liber singularis. De patre haeretico, liber singularis. Eodem auctore. … Cum summarijs locupletissimis, nuper adiectis, Venetiis 1573.

Iacobi Simancae Pacensis episcopi, De catholicis institutionibus liber, ad praecavendas & extirpandas haereses admodum necessarius, tertio nunc editus, Romae 1575.

Sousa A., Aphorismi inquisitorum in quatuor libros distributi. Cum vera historia de origine S. Inquisitionis Lusitanae, & quaestione de testibus singularibus in causis fidei. Magnae Matri Virgini sanctissimae de Rosario dicati. Authore p.fr. Antonio de Sousa Vlyssiponensi Ordinis Praedicatorum …, Lisbona 1630.

Turrecremata I., Summa de Ecclesia, Romae 1489.

Villadiego G., Contra eretica pravitatem, Romae 1485.

Studi

Ajello R., La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. “La fondazione ed il tempo eroico” della dinastia, in Storia di Napoli, VII, Napoli 1972.

Alessi G., Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno, Napoli 1979. Ascheri M., Tribunali Giuristi e Istituzioni dal medioevo all’età moderna, Bologna 1989. Béthencourt F., L’Inquisition à l’époque moderne. Espagne, Portugal, Italie XVe-XIX siècle, Paris 1995.

Bazzano N., Mongitore, Antonino, in Dizionario Biografico degli Italiani. Volume 75, Roma 2011, versione on line all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/antonino-mongitore_(Dizionario-Biografico)/.

Bonomo G., Caccia alle streghe. La credenza nelle streghe dal sec. XIII al XIX con particolare riferimento all’Italia, Palermo 1985.

Black C. F., Storia dell’Inquisizione in Italia: tribunali, eretici, censura, Roma 2013.

Bolaños Mejías C., La literatura jurídica como fuente del derecho inquisitorial, in “Revista de la Inquisiciòn”, (9) 2000, pp. 191-220.

Borromeo A., A proposito del ‘Directorium inquisitorum’ di Nicolàs Eymerich e delle sue edizioni cinquecentesche, in “Critica storica”, (20) 1983, pp. 500-547.

Brambilla E., Alle origini del Sant’Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo, Bologna 2000.

Brambilla E., La giustizia intollerante: Inquisizione e tribunali confessionali in Europa, secoli IV-XVIII, Roma 2006.

Calasso F., Medio Evo del diritto. I. Le fonti, Milano 1954.

Canosa R, Storia dell’Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento, I-V, Roma 1986-1990.

Canosa R, Storia dell’Inquisizione spagnola in Italia, Roma 1992.

Cárcel R. G., L’Inquisizione, trad. it. S. Baldi, Milano 1994.

Cavanna A., Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico. I, Milano 1979.

Colli G., Bibliografia dei ‘Tractatus’ giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei ‘Tractatus Universi Iuris’, Venetiis 1584-1586, Roma 1992.

Cordero F., Riti e Sapienza del diritto, Bari 1985.

Cunha de Azevedo Mea E., Inquisizione portoghese, in Dizionario storico dell’Inquisizione, II, pp. 811-815.

D’Avenia F., La Chiesa del re. Monarchia e papato nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII), Roma 2015.

Dedieu J. P., The Archives of the Holy Office of Toledo as a Source for Historical Anthropology, in G. Henningsen-J. Tedeschi (a cura di), The Inquisition in Early Modern Europe, Dakalb 1986.

Dedieu J. P., The Inquisition and popular culture in New Castile, in S. Haliczer (a cura di), Inquisition and Society in Early Modern Europe, Londra 1987, pp. 129-146.

Del Col A., L’Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milano 2006.

Della Veneria C., L’Inquisizione medievale ed il processo inquisitorio, Milano 1939.

Di Marzo G., I manoscritti della Biblioteca comunale di Palermo / indicati e descritti dal can. Gaspare Rossi ; [poi] indicati e descritti dall’ab. Gioacchino Di Marzo, Palermo 1873-1934.

Dizionario storico dell’Inquisizione, Pisa 2010.

Dondaine A., Le Manuel de L’Inquisiteur (1230-1330), in “Archivum Fratrum Praedicatorum”, (17) 1947, pp. 85-194, ora in Les hérésies et l’Inquisition, XII-XII siècles: documents et études, Aldershot 1990.

Errera A., Processus in causa fidei. L’evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino, Bologna 2000.

Federici V., La scrittura delle cancellerie Italiane dal secolo XII al XVII, Roma 1934.

Firpo M., La presa di potere dell’Inquisizione romana. 1550-1553, Roma-Bari 2014.

Gacto E., La costumbre en el Derecho de la Inquisiciòn, in A. Iglesia Ferreiros (a cura di), El dret comù i Catalunya (Actes del IV Simposi Internacional. Barcelona, 27-28 de maig de 1994), Barcelona 1995, pp. 215-262.

García Cárcel R., La leyenda negra. Historia y opinión, Madrid 1998.

Garcìa Marìn J. M., Proceso inquisitorial-proceso regio. Las garantìas del procesado, in “Revista de la Inquisiciòn”, (7) 1998, pp. 137-149.

Garufi C. A., Fatti e personaggi dell’Inquisizione in Sicilia, Palermo 1978.

Halizger S., Sexuality in the Confessional. A Sacrament Profaned, Oxford 1996.

Henningsen G., The Witches’ Advocate. Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition (1609-1614), Reno 1980.

Huerga A., Historia de los Alumbrados, 5 voll., Madrid 1978-1994.

Kober F., Die Deposition und Degradation nach den Grundsätzen des kirchlichen Rechtshistorisch-dogmatischdargestellt, Tübingen 1867.

La Mantia V., Origine e vicende dell’Inquisizione in Sicilia, Palermo 1977.

La Motta V., Un antecedente storico dell’inquisizione spagnola: il modello siciliano, in “Revista Aequitas”, (9) 2017, pp. 29-70.

Lavenia V., Peña, Francisco, in Dizionario storico dell’Inquisizione, III, pp. 1186-1189.

L’Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale, Del Col A. – Paolin G. (a cura di), Trieste 2000.

Lea H. C., A History of the Inquisition of Spain, 4 voll, Londra-New York, 1906-1907.

Lea H. C., L’Inquisizione spagnola nel Regno di Sicilia, a cura di Vittorio Sciuti Russi, Napoli 1995.

Leonardi M., Governo, Istituzioni, Inquisizione nella Sicilia spagnola. I processi per magia e superstizione, Acireale-Roma 2005.

Llorca B., La Inquisición Española, Santander 1953.

López Vela R., Inquisizione spagnola, in Dizionario storico dell’Inquisizione, II, pp. 827-845.

Maffei D., Gli inizi dell’umanesimo giuridico, Milano 1956.

Marchetti P., L’armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia, Ancona 2008.

Marcocci G., I custodi dell’ortodossia: inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento, Roma 2004.

Martínez Millán J., La hacienda de la Inquisición (1478-1700), Madrid, 1984.

Messana M. S., Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna (1500-1782), Palermo 2002.

Monter W., Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily, Cambridge 1990.

Monti A., Illegitimate Appropriation or just Punishment? The Confiscation of Property in ancien régime Criminal Law and Doctrine, in Property rights and their violations. Expropriations and confiscations, 16th-20th Centuries, Bern 2012, pp.15-35.

Murphy C., God’s Jury: the Inquisition and the Making of the Modern World, Boston-New York 2013.

Nalle S. T., God in La Mancha. Religious Reform and the People of Cuenca, 1500-1650, Baltimore 1992.

Netanyau B., The origins of the Inquisition in Fifiteenth Century Spain, New York 1995.

Profiles jurídicos de la Inquisición Española, J.A. Escudero (a cura di), Salamanca 1989.

Novarese D., Introduzione a Parlamenti generali ordinarj e straordinari, celebrati nel Regno di Sicilia, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 2001.

Pèrez J., Breve storia dell’Inquisizione spagnola, trad. it. L. Pugliese, Milano 2006.

Prosperi A., L’Inquisizione romana: letture e ricerche, Roma 2003.

Rawlings H., L’inquisizione spagnola, Bologna 2008.

Renda F., L’Inquisizione in Sicilia. I fatti, le persone, Palermo 1997.

Rivero Rodríguez M., La alteración del ritual como alteración del orden político: virreyes frente a inquisidores en Sicilia (1577-1596), in Las cortes virreinales de la monarquía española. América e Italia, Roma 2008, pp. 207-231.

Salvi S., La confisca nella prassi lombarda del tardo antico regime, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, (83) 2010, pp. 199-235.

Santangelo Cordani A., «La pura verità». Processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento, Milano 2017.

Sbriccoli M., Giustizia criminale, in Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari 2002, pp. 163-205.

Sbriccoli M., Periculum Pravitatis. Juristes et juges face à l’image du criminal méchant et endurci, in Le criminal endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Age au XXe siècle. Etudes réunies et présentées par F. Briegel et M.Porret, Genève 2006, pp.25-41.

Sbriccoli M., L’Inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), I, Milano 2009, pp. 131-154.

Scinà D., Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, Palermo 1859.

Sciuti Russi V., Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana nei secoli XVI e XVII, Napoli 1983.

Sciuti Russi V., Costituzionalismo siciliano e centralismo piemontese in conflitto: i Parlamenti del Regno di Sicilia nelle «Memorie istoriche» di A. Mongitore (1717), in Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secolo XV-XX), Atti del convegno internazionale, Perugia 1982, Rimini 1983, pp. 331-344.

Sciuti Russi V., Inquisizione, politica e giustizia nella Sicilia di Filippo II, in “Rivista storica italiana”, (101) 1999, pp. 34-67.

Sciuti Russi V., Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del «terrible monstre», Roma 2009;

Di Simplicio O., Stregoneria, Spagna, in Dizionario Storico dell’Inquisizione, III, pp. 1533-1537.

Strano F., Catalogo ragionato della biblioteca Ventimilliana esistente nella Regia Università degli Studi di Catania, Catania 1830.

Sullivan K., The inner lives of medieval inquisitors, Chicago-London 2013.

Tarello G., Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976.

Tauusiet C. M., Ponzona en los ojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI. Zaragoza 2000.

Tedeschi J., Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, Milano 1997.

Tedeschi J., Intellettuali in esilio: dall’Inquisizione romana al fascismo, Roma 2012.

Tomás y Valiente F., Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional del Estado, in B. Escandell Bonet- J. Pérez Villanueva (a cura di), Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1984.

Torres Arces M., Inquisición, jurisdiccionalismo y reformismo borbónico. El tribunal de Sicilia en el siglo XVIII, in “Hispania Revista Española de Historia”, (229) 2008, pp. 375-406.

Trevor-Roper H., La caccia alle streghe in Europa nel Cinquecento e nel Seicento, in Id., Protestantesimo e trasformazione sociale, Roma-Bari 1975.

Turberville A. S., L’Inquisizione spagnola, Milano 1965.

Van Caenegem R. C., I sistemi giuridici europei, Bologna 2003.

Van Der Vekene E., Die gedruckten Ausgaben des ‘Directorium inquisitorum’ des Nicolaus Eymerich, in Gutenberg-Jahrbuch 1973, Mainz 1973.

Van Der Vekene E., Bibliotheca bio-bibliographica historiae Sanctae Inquisitionis, Vaduz, I (1982), II (1983), III (1992).

Wickersham J. K, Relapso, in Dizionario storico dell’Inquisizione, III, pp. 1310-1313.

Wickersham J. K, Rituals of Prosecution: the Roman Inquisition and the prosecution of Philo-protestants in Sixteenth-century Italy, Toronto 2012.

  1. Così nel testo.
  2. Corpus iuris canonici, ed. E. Friedberg, 2 voll., Leipzig 1879-81, [Clem. 5, 3.3].
  3. N. EYMERICH – F. PEÑA, Directorium inquisitorum R.P.F. Nicolai Eymerici …cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegñae Hispani, Romae 1578. Qui verrà utilizzata l’ed. Venetiis 1595, pp. 268-273.
  4. P. FARINACCI, Tractatus de haeresi, Rome, 1616. Qui verrà utilizzata l’ed. Lugduni 1621, pp. 31- 33.
  5. T. SANCHEZ, Opus morale in praecepta Decalogi reu. p. Thomae Sanchez, Madriti 1613, p. 146.
  6. A. RICCIULLI, Tractatus de iure personarum extra ecclesiae gremium existentium. Libris nouem distinctus, Romae 1622. Qui verrà utilizzata l’ed. Romae 1623, pp. 414-416.
  7. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 382
  8. D. SIMANCAS, Iacobi Simancae Pacensis episcopi, De catholicis institutionibus liber, ad praecavendas & extirpandas haereses admodum necessarius, tertio nunc editus, Valladolid 1572. Qui verrà utilizzata l’ed. Romae 1575, p. 295.
  9. A. ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis tractatus, Panhormum 1554. Qui verrà utilizzata l’ed. Romae 1571, foll. 104v-105r.
  10. X 4, 1, 19.
  11. X 4, 21, 2.
  12. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 91.
  13. Farinacci, Tractatus de haeresi, cit., pp.12-13.
  14. X 4, 1, 19.
  15. Decr. Grat. C. 34, q. 1-2 c. 5.
  16. X 4, 21, 2.
  17. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 13.
  18. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 143.
  19. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 257-267.
  20. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 264.
  21. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 37.
  22. SANCHEZ, Opus morale, cit., p. 341.
  23. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 232.
  24. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 352.
  25. Farinacci, Tractatus de haeresi, p. 143. In realtà si tratta della questio 185 e non della numero 85, così come indicata erroneamente nel testo.
  26. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 144.
  27. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 143.
  28. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 472.
  29. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p.235.
  30. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 37.
  31. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 344.
  32. D. SIMANCAS, Iacobi Simancae, … Theorice et praxis haereseos, siue Enchiridion iudicum violatae religionis. Cui nunc primum accesserunt opuscula duo eiusdem argumenti, scilicet Annotationum in Zanchinum, cum animaduersionibus, in Campegium, liber singularis. De patre haeretico, liber singularis. Eodem auctore. … Cum summarijs locupletissimis, nuper adiectis, Venetiis 1568. Qui verrà utilizzata l’ed. Venetiis 1573, fol. 71r.
  33. SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 71r-71v.
  34. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 344.
  35. SIMANCAS De catholicis institutionibus, cit., pp. 98-99.
  36. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 532.
  37. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 346.
  38. J. ROJAS, Singularia iuris in fauorem fidei, haeresisque detestationem, Tractatus de haereticis, cum quinquaginta analyticis assertionibus. Et priuilegijs inquisitorum. Authore Ioanne a Roias, … Cum annotationibus Francisci Pegnae … Adiectis Quaestionibus 25.coram iudicibus fisci sanctae Inquisitionis controuerti solitis. Authore Gabriele a Quemada …, Venetiis 1583, fol. 82r.
  39. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 336.
  40. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p.130.
  41. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 344.
  42. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 128-129.
  43. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 345.
  44. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 332.
  45. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p.134.
  46. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 602.
  47. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p.134.
  48. SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 117v-118r.
  49. SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 117v-118r.
  50. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 602.
  51. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 602.
  52. ROJAS, Singularia iuris, cit., fol. 121v.
  53. A. SOUSA, Aphorismi inquisitorum in quatuor libros distributi. Cum vera historia de origine S. Inquisitionis Lusitanae, & quaestione de testibus singularibus in causis fidei. Magnae Matri Virgini sanctissimae de Rosario dicati. Authore p.fr. Antonio de Sousa Vlyssiponensi Ordinis Praedicatorum …, Lisbona 1630, foll. 156v-157v.
  54. C. CARENA, Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis, et modo procedendi in causis fidei, in tres partes diuisus, Cremonae 1641, pp.195-196.
  55. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 303.
  56. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 152.
  57. Seguono tre puntini.
  58. B. DA COMO, Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis R.P.F. Bernardi Comensis … et eiusdem Tractatus De strigibus cum annotationibus Francisci Pegñae … Additi sunt in hac impressione duo tractatus Ioannis Gersoni, vnus de protestatione circa materiam fidei, alter de signis pertinacia haereticae prauitatis, Romae 1584, pp. 147-148.
  59. [Sext. 5.2.5].
  60. DA COMO, Lucerna inquisitorum, cit., pp. 144-145.
  61. SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 15r-15v.
  62. THOMAS DE AQUINO, Summae theologiae, IIIa. q.3. a.3 arg. 1 in Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae. Textum Leoninum, Venetijs 1580, col..46904.
  63. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 71. Si tratta della questio 181 e non della numero 81 come indicato nel testo.
  64. ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., foll. 27v-28r.
  65. THOMAS DE AQUINO, Summae theologiae, IIIa. q.3. a.3, in Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae, cit., col.46905.
  66. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 73.
  67. A. DIANA, Resolutionum moralium pars quarta. In qua selectiores casus conscientiae breuiter … explicantur … Prodit nunc primum …, Ludguni 1636, pp. 392-393.
  68. [Sext. 5.2.8].
  69. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 72-73.
  70. THOMAS DE AQUINO, Summae theologiae, IIa-IIae. q.91. a.2 ad 5, in Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae, cit., col.42972.
  71. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 336-337.
  72. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 73.
  73. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 64.
  74. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 108-126.
  75. DIANA, Resolutionum moralium, cit., p. 167.
  76. DIANA, Resolutionum moralium, cit., p. 197.
  77. THOMAS DE AQUINO, Summae theologiae, IIa-IIae. q.95. a.4, in Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae, cit., col.43070
  78. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 67-68.
  79. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 68-69.
  80. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 343-348.
  81. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 145.
  82. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 348.
  83. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 69.
  84. T. MALVETIUS, Tractatus de sortibus, Bononia 1490, fol. 56.
  85. J. AZOR, R.p. Ioannis Azorii Lorcitani, Societate Iesu … Institutiones morales; in quibus vniuerse quaestiones ad conscientiam recte aut praue factorum pertinentes, breuiter tractantur. Nunc primum in Germania editæ …, Lugduni 1625, pp. 889-890.
  86. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 467-468.
  87. ROJAS, Singularia iuris, cit., foll. 128r-130r.
  88. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 107v
  89. D. CANTERA, Quaestiones criminales tangentes iudicem, accusatorem, reum, probationem, punitionemque delictorum, Salmanticae 1589, p. 367.
  90. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 21.
  91. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 57r-59v.
  92. CANTERA, Quaestiones criminales, cit., pp. 372-373.
  93. D. COVARRUVIAS Y LEYVA, Variarum ex Iure Pontificio, Regio, &Cæsareo Resolutionum Libri III, Salmanticae 1570, pp. 92-94.
  94. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 462-463.
  95. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 221.
  96. F. DE CASTRO PALAO, R.P. Ferdinandi Castro Palao, … Operis moralis, de virtutibus …, Volume I, Venetiis 1590. Qui verrà utilizzata l’edizione Lugduni 1669, pp. 473-474.
  97. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 386-388.
  98. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum cit., pp. 646-647.
  99. ROJAS, Singularia iuris, cit., foll. 125r-127r.
  100. Q. MANDOSIO, Repertorium inquisitorum pravitatis haereticae, Venetiis 1575, pp. 674-678.
  101. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 294.
  102. ROJAS, Singularia iuris, cit., fol. 127r.
  103. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 442-443.
  104. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 410-413.
  105. ROJAS Singularia iuris, cit., foll. 126r-126v.
  106. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 295.
  107. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 295.
  108. CANTERA, Quaestiones criminales, cit., pp. 414-416.
  109. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 109r.
  110. CANTERA, Quaestiones criminales, cit., pp. 372-373.
  111. SANCHEZ, Opus morale, cit., p. 240.
  112. SANCHEZ, Opus morale, cit., p. 21.
  113. Segue lacuna nel ms.
  114. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 42r.
  115. SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 41r-42r.
  116. ROJAS, Singularia iuris, cit., foll. 130v-132v.
  117. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 355.
  118. CANTERA, Quaestiones criminales, cit., pp. 418-420.
  119. Così nel testo.
  120. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 161.
  121. [Clem. 5. 3. 1, §1].
  122. R. ACUÑA, Tractatus de confesariis solicitantibus, Valladolid, 1620, fol. 181.
  123. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 14r.
  124. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 24.
  125. ROJAS, Singularia iuris, cit., fol. 101r.
  126. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 411-412.
  127. [Lev. 24. 16].
  128. [Auth. coll. 6.5=Nov.77.1].
  129. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 376-378.
  130. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 377.
  131. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 22-23.
  132. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 195-196.
  133. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 194-195.
  134. I. F. RIPA, Repertorivm in omnia opera praestantissimi ivrisconsvlti D. Ioannis Francisci Ripae Papiensis: *Ordine elementario singulas quascunque tum verborum, tum rerum memorabilium materias, Venetiis 1569, p. 79.
  135. F. SANDEUS, Commentaria super titulis de probationibus, de testibus, de testibus cogendis, de praesumtionibus, Papiae 1495, p. 123.
  136. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 97.
  137. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 115-126.
  138. ROJAS, De haereticis, cit., fol. 10v.
  139. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, p. 196.
  140. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 142.
  141. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, p. 224.
  142. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 6.
  143. M. CANO, De locis theologicis libri duodecim, Lovani 1564, pp.2-5.
  144. I. TURRECREMATA, Summa de Ecclesia, Rome 1489, foll. 376v-377r.
  145. TURRECREMATA, Summa de Ecclesia, cit., foll. 383v-384r.
  146. A. DE CASTRO, De iustu haereticorum punitione: libri tres, Salamanticae 1547. Qui verrà utilizzata l’edizione Lugduni 1556, foll. 95v– 98v.
  147. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 29-30
  148. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 31.
  149. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 30.
  150. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 31-32.
  151. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 32.
  152. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 33.
  153. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 31.
  154. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 31-32.
  155. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 37.
  156. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 5-6.
  157. Segue depennato Siman.
  158. ROJAS, De haereticis, cit., fol. 10v.
  159. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 416.
  160. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 416.
  161. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 539.
  162. ROJAS, De haereticis, cit., fol. 121r.
  163. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 161, 163-164.
  164. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 506.
  165. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 98.
  166. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 36r.
  167. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 85v.
  168. ROJAS, De haereticis, cit., foll. 121r-121v.
  169. A. BARBOSA, Repertorium juris civilis et canonici… opus posthumum… Editio novissima, Lugduni 1675, pp. 125-128.
  170. ROJAS, De haereticis, cit., fol. 121v.
  171. A. BUTRIO, In sextum Decretalium volumen Commentaria, Venetiis 1575, pp. 49-50.
  172. ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., fol. 48r.
  173. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 205.
  174. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 205-206.
  175. N. BOHIER, Decisiones Aureae in sacro Burdegalensium senatu olim discussarum, Venetiis 1576, pp. 844-845.
  176. ROJAS, De haereticis, cit., foll. 107r-109v.
  177. ROJAS, De haereticis, cit., foll. 116v-117r.
  178. Segue spazio bianco.
  179. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 521.
  180. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 5.
  181. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 374.
  182. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 394-395.
  183. ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., foll. 119v-120r.
  184. Segue spazio bianco.
  185. D. 1.18.14.
  186. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 430-433.
  187. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 5.
  188. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 6r. Si tratta del n. 3 e non del 6, come erroneamente indicato nel testo.
  189. ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., foll. 6r-6v.
  190. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 413-414.
  191. [Sext. 5.2.12].
  192. [Sext. 5.2.17].
  193. Seguono tre puntini.
  194. [Sext. 5.2.5].
  195. [X 1.1.2].
  196. [X 5.9].
  197. ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., fol. 9r.
  198. [X 1.29.6].
  199. [Sext. 5.2].
  200. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 295.
  201. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 251.
  202. SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 93.
  203. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 45.
  204. G. PAPE, Singularia, Lugduni 1519, fol. 3v.
  205. BALDUS DE UBALDIS, Lectura super I-IX codicis, Venetiis 1485, ad C.1.1.
  206. [Sext. 5.2.14].
  207. [Sext. 5.13.8].
  208. P. FARINACCI. Decisiones rotae 140. criminum materiam in praecedentibus praesertim consiliis pertractatam respicientes, Norimbergae 1682, pp. 62-63.
  209. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 45.
  210. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 372-373.
  211. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 45.
  212. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 375-376.
  213. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 401-402.
  214. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 401-402.
  215. ROJAS, Singularia iuris, cit., fol. 93.
  216. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 222.
  217. BARTOLUS A SAXOFERRATO, Commentaria in primam [secundam] Infortiati partem, Lugduni, 1552, foll.76v-77r.
  218. ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., fol. 8v.
  219. SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 195.
  220. SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 17r-17v.
  221. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 222.
  222. A. SANTARELLI, Tractatus de haresi, Romae 1622, pp.12-13.
  223. SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 160.
  224. DE CASTRO, De iustu haereticorum punitione, cit., foll. 11v-16r.
  225. SANCHEZ, Opus Morale, cit., pp. 160-161.
  226. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 230.
  227. SANCHEZ, Opus Morale, cit., pp. 198-199.
  228. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p.16.
  229. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 366-367.
  230. SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 42.
  231. SANTRELLI, Tractatus de haresi, cit., pp.85-86.
  232. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 37.
  233. ROJAS, De haereticis, cit., fol. 26v.
  234. ROJAS, De haereticis, cit., fol. 26v.
  235. P. FARINACCI, Operum criminalium. Pars septima continens furti materiam, Noribergae 1646, p. 184.
  236. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 428-431.
  237. ROJAS, De haereticis, cit., fol. 121r.
  238. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 38.
  239. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 147-148.
  240. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 148-149.
  241. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 86r.
  242. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 89v.
  243. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p.303.
  244. ROJAS, De haereticis, cit., foll. 122v-123r.
  245. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 366.
  246. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 270-273.
  247. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 295.
  248. ROJAS, De haereticis, cit., fol. 109r.
  249. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 329-330.
  250. ROJAS, De haereticis, cit., foll. 111r-112r.
  251. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 58.
  252. ROJAS, De haereticis, cit., foll. 110r-111r.
  253. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p.148.
  254. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p.147; in realtà è la questio 185.
  255. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 4.
  256. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 409.
  257. ROJAS, De haereticis, cit., foll. 107r-109v.
  258. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p.148.
  259. G. VILLADIEGO, Contra eretica pravitatem, Romae 1485, p. 120.
  260. FARINACCI, Decisiones rotae, cit., pp. 62-63.
  261. ACUÑA, Tractatus de confesariis solicitantibus, cit., fol. 181.
  262. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 421.
  263. Così nel testo.
  264. U. LOCATI, Praxis iudiciaria Inquisitorum, Venetiis 1583, p. 125.
  265. Così nel testo.
  266. BARTOLUS A SAXOFERRATO, Commentaria, cit., p.28.
  267. G. CLARO, Practica criminalis. Venetiis 1571, p. 150.
  268. BALDUS DE UBALDIS Additiones ad Duranti Speculum iudiciale, Romae 1474, fol. 101.
  269. In realtà si tratta di ROJAS, De haereticis, cit., fol. 24r.
  270. [Sext. 5.2.2].
  271. DE CASTRO, De iusta haereticorum punitione, cit., foll. 3v-9r, 23v-29r.
  272. ROJAS, De haereticis, cit., foll. 13v-14r
  273. ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., fol. 4r.
  274. ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., foll. 36r-37v.
  275. Seguono tre puntini.
  276. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 322-325.
  277. FARINACCI, Decisiones rotae, cit., pp. 62-63.
  278. DIANA, Resolutionum moralium, cit., pp.19-20.
  279. ROJAS, De haereticis, cit., foll. 112v– 114v.
  280. FARINACCI, Operum criminalium, cit., p. 63.
  281. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 196-197.
  282. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 428-433.
  283. [X 5.7.16].
  284. ROJAS, De haereticis, cit., fol.114v.
  285. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 98.
  286. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 559.
  287. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 511.
  288. ROJAS, De haereticis, cit., fol.120.
  289. EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit. p. 592.
  290. FARINACCI, Operum criminalium, cit., p. 46.
  291. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 2.
  292. Segue spazio bianco.
  293. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 256.
  294. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 11.
  295. MANDOSIO, Repertorium inquisitorum, cit., pp. 402- 419.
  296. SANCHEZ, Opus Morale, cit., pp. 201-202.
  297. SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 204.
  298. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 376. Si tratta, in realtà, del titolo 46, e non del 47.
  299. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 125r . Si tratta in realtà del numero 15, e non del 19.
  300. D 48.10.27, 2.
  301. D 48.10.1
  302. D 48.16.7, 1.
  303. G. MENOCHIO, De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis. Libri duo, Lugduni 1605, p. 405.
  304. Segue spazio bianco.
  305. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 431-433.
  306. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 433-434.
  307. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 16.
  308. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 119.
  309. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 198-199.
  310. I. LOPEZ DE SALCEDO, Practica criminalis canonica, Maguntiae 1666, pp. 22-24.
  311. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 111-112.
  312. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 433-434.
  313. Segue spazio bianco.
  314. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 289-311.
  315. LOCATI, Praxis iudiciaria Inquisitorum, cit., pp. 125-126.
  316. Segue spazio bianco.
  317. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 404.
  318. ACUÑA, Tractatus de confesariis solicitantibus, cit., p.68.
  319. FARINACCI, Operum criminalium, cit., p. 26.
  320. FARINACCI, Operum criminalium, cit., p. 15.
  321. L. PARAMO, De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, Matriti 1598, p. 848.
  322. [Sext. 5.2].
  323. DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit., p. 564.
  324. SANTARELLI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 446-460.
  325. 103: nel manoscritto, per errore, 101. Da questa carta in avanti, dunque nel ms. la numerazione segue il salto di due carte. Si è deciso, per uniformità e maggior chiarezza nelle citazioni, di seguire la numerazione corretta.
  326. ACUÑA , Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., pp.261-262
  327. SANTARELLI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 447-448.
  328. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 425-426.
  329. ACHUNA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., p. 261.
  330. SOUSA, Aphorismi inquisitorum, cit., fol. 86r.
  331. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 425-426.
  332. [Sext. 5.2.8].
  333. Sousa, Aphorismi inquisito rum, fol. 86r.
  334. ACHUNA, Tractatus de confessariis, cit., p.105.
  335. PARAMO, De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, cit., p. 864.
  336. SOUSA, Aphorismi inquisitorum, cit., fol. 39v.
  337. PARAMO, De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, cit., p. 850.
  338. SOUSA, Aphorismi inquisitorum, cit., fol. 50r.
  339. ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., p.120.
  340. DE CASTRO, Operis moralis, cit., p. 4.
  341. ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., p.176.
  342. ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., p. 177.
  343. DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit., pp. 460-461.
  344. SANTARELLI, Tractatus de haeresi, cit., p. 465.
  345. PARAMO, De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, cit., p. 870.
  346. PARAMO, De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, cit., p. 875.
  347. P. DECIUS, In titulo ff. De regulis iuris, Augustae Taurinorum 1558, p. 23.
  348. ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., pp. 241-242.
  349. ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., pp. 246-247.
  350. Nel testo seguono tre puntini di sospensione.
  351. ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., p. 135.
  352. DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit., pp. 442-443.
  353. SANTARELLI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 230-232.
  354. M. AZPLIQUETA, Commentarius de iobeleo et indulgentiis omnibus, in §. in Leuitico sub. cap. Si quis aliquando, de Poenit. dist. prima, Romae 1575, p. 178.
  355. Così nel manoscritto.
  356. SOUSA, Aphorismi inquisitorum, cit., foll. 141v-142r.
  357. Nel manoscritto seguono tre puntini di sospensione.
  358. DIANA, Resolutionum moralium, cit., p. 125.
  359. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 23-24.
  360. A. ALBERTINI, Tractatus siue quæstio de secreto, Valentie 1534, col. LXXXIX.
  361. ALBERTINI, Tractatus siue quæstio, cit., col. CIIII.
  362. ALBERTINI, Tractatus siue quæstio, cit., col. XVIII.
  363. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 434.
  364. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 25-26.
  365. ALBERTINI, Tractatus siue quæstio, cit., col. XLIII.
  366. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 229.
  367. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 24.
  368. AZOR, Institutiones morales, cit., p. 519.
  369. SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 106.
  370. EYMERICH-PENA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 358-359.
  371. ROJAS, De haereticis, cit., fol. 98v.
  372. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 489-490. In realtà si tratta del titolo n. 64.
  373. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 203.
  374. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 56v.
  375. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 205.
  376. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 481.
  377. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 490.
  378. SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 56v-57r. In realtà si tratta del tit. 38 n. 8.
  379. Las Siete Partidas, Setena partida, Tit. XXVI, ley 4, in Las Siete partidas glosadas por Gregorio Lopez, Salamanca 1555, p. 80.
  380. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 475.
  381. DIANA, Resolutionum moralium, cit., pp. 414-415.
  382. C. 6.20.2.
  383. Las Siete Partidas, Setena partida, Tit. XXVI, ley 4, cit., p. 80.
  384. [Sext. 5.2.2].
  385. [Sext. 5.2.15].
  386. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 79-80.
  387. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 25-26.
  388. Eymerich-Pena, Directorium inquisitorum, pp. 382-384.
  389. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 106.
  390. DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit. p.407-08.
  391. CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 413.
  392. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 108.
  393. SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 113.
  394. SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 113.
  395. SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 18v-19r. In realtà si tratta del titolo 15.
  396. SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 19v-20r.
  397. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 107-108.
  398. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 85.
  399. FARINACCI, Operum criminalium, cit., p. 90.
  400. DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit., p.406.
  401. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 75.
  402. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 84-85.
  403. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 86.
  404. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 25-26.
  405. DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit., p. 406.
  406. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 80.
  407. Segue spazio bianco.

 


Comments are closed.